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Viene prima l’assegno di mantenimento, poi i debiti

16 Maggio 2023 | Autore:
Viene prima l’assegno di mantenimento, poi i debiti

Separazione e divorzio: anche se in crisi e col rischio pignoramenti, il genitore deve comunque versare il mantenimento all’ex coniuge e ai figli.

Il padre che non versa il mantenimento ai figli non può invocare, a propria discolpa, la crisi economica e i debiti incombenti col rischio di pignoramenti: hanno, infatti, la precedenza le obbligazioni familiari che quelle con gli altri privati. In atre parole: viene prima l’assegno di mantenimento, poi i debiti. Lo ha detto la Cassazione con una ordinanza [1].

Le difficoltà economiche non possono giustificare la riduzione dell’assegno di mantenimento e, quindi, una sentenza civile di modifica delle condizioni di separazione e divorzio.

Peraltro, la giurisprudenza concorda anche che il procedimento penale, per violazione degli obblighi di assistenza familiare a carico dell’ex che non versi l’assegno periodico, non può essere evitato scaricando la colpa dell’inadempimento sulla crisi o anche sull’intervenuta disoccupazione (anche chi non ha un lavoro ha l’obbligo di trovare un modo per collocarsi e mantenere la prole).

Al contrario è necessario dimostrare una causa oggettiva di impossibilità, contraria alla propria volontà (basterebbe, per esempio, la prova dei vari tentativi di ricerca di un posto, tutti naufragati; o ancora una grave malattia che ha reso invalidi al lavoro).

Chi viola l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento rischia, dal punto di vista civile:

  • il pignoramento dei beni: il provvedimento con il quale il giudice impone l’obbligo di pagare il contributo per la prole costituisce un titolo esecutivo mediante il quale è possibile avviare una procedura esecutiva;
  • la richiesta di versamento diretto: secondo la riforma Cartabia, entrata in vigore il 28 febbraio 2023, il genitore/creditore, in caso di inadempienza del genitore/debitore per un periodo di almeno 30 giorni, dopo la costituzione in mora di questi, può notificare il provvedimento o l’accordo di negoziazione assistita in cui è stabilita la misura dell’assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versagli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente;
  • il sequestro dei beni: il genitore/creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo di mantenimento per i figli può chiedere al giudice di autorizzare il sequestro dei beni mobili, immobili o crediti del genitore/debitore inadempiente;
  • la richiesta di affidamento esclusivo dei figli minori: il comportamento del genitore che non provvede al mantenimento dei figli è indicativo di un suo disinteresse affettivo e materiale nei loro confronti.

Dal punto di vista penale, invece, chi non versa il mantenimento rischia di dover rispondere del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.

La condotta è perseguibile a querela di parte quando si tratta dell’ex coniuge, mentre è procedibile d’ufficio se riguarda soltanto i figli minori ed è punita con la reclusione fino a 1 anno o con la multa da 103 euro fino a 1.032 euro.


note

[1] Cass. ord. del 25.09.2015.

Autore immagine: 123rf com

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 7 luglio – 25 settembre 2015, n. 19107
Presidente Dogliotti – Relatore Bisogni

In fatto e in diritto

Rilevato che in data 27 aprile 2015 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta:
Rilevato che:
1. il Tribunale per i minorenni di Catania, con decreto del 21 agosto – 11 ottobre 2013, decidendo su un ricorso ex artt. 155 e 317 bis c.c. (nei testo previgente al d.lgs. 154/13), ha affidato alla madre la minore G. D.M., nata il 22 dicembre 2000 dall’unione di M.D.M. e M.R.. Ha imposto a D.M. il versamento di un assegno mensile di 500 euro quale contributo al mantenimento della figlia.
2. La Corte di appello di Catania, con decreto del 7/24 maggio 2014 ha confermato la decisione del T.M. modificando esclusivamente il regime del diritto di visita del padre.
3. Ricorre per cassazione M.D.M. deducendo “Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto. Art. 360 n. 3 c.p.c. Artt. 148, 261 c.c. Principio di diritto della proporzionalità nel concorso negli oneri”.
4. Non svolge difese M.R..
Ritenuto che:
5. il ricorso è inammissibile. Esso infatti consiste nella contestazione – relativa al merito della decisione impugnata con il ricorso per cassazione – dell’ammontare dell’assegno fissato dal T.M. e confermato nel giudizio di appello. Sostiene infatti il ricorrente che, a causa della crisi economica e della sua esposizione debitoria, non è in grado di versare l’assegno ali mantenimento nella misura di 500 euro cui si era originariamente impegnato.
6. La Corte di appello al riguardo ha già ritenuto tale dog.ianza infondata rilevando che la misura dell’assegno è stata fissata in primo grado con riferimento allo specifico impegno assunto dal D.M. di corrispondere la somma di 500 euro mensili e in considerazione della sua attività professionale (medico veterinario) e della sua qualità di socio di una s.n.c. che ha per oggetto la gestione di cliniche e ambulatori veterinari. La Corte distrettuale ha contestato la verisimiglianza delle dichiarazioni dei redditi rese dal D.M. ai fini fiscali, che attestano la percezione di redditi insufficienti anche al mantenimento del ricorrente stesso, e ha ritenuto non rilevanti, ai fini della dimostrazione di una situazione di default finanziario, le documentazioni di posizioni debitorie prodotte dal ricorrente. Ha rilevato che esse non legittimano comunque a ridurre la quantificazione del contributo al mantenimento della figlia anche in considerazione della priorità delle obbligazioni familiari rispetto alle altre.
7. La valutazione della Corte di appello appare coerente al disposto delle norme invocate dal .ricorrente e sorretta da una motivazione logicamente congrua che il ricorrente non ha contestato in relazione all’unico profilo consentitogli dal nuovo testo dell’art. 360 n. 5 C.P.C.
8. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per la dichiarazione di inammissibilità o per il rigetto del ricorso.
La Corte,
letta la memoria difensiva del ricorrente che sostanzialmente ribadisce la necessità di commisurare l’entità del contributo al mantenimento della figlia alle deteriorate condizioni economiche dell’obbligato di cui la Corte di appello non avrebbe tenuto conto.
La Corte ritiene che come già è stato affermato nella relazione ex art. 380 bis c.p.c. il ricorso intende riaprire la valutazione di merito riservata alla Corte di appello che è pervenuta alla conferma del contributo quantificato in primo grado facendo correttamente riferimento ai parametri normativi e giurisprudenziali in tema di mantenimento del figlio minore o ancora non indipendente economicamente. Specificamente quanto alle condizioni economiche dell’obbligato D.M. la Corte distrettuale ha rilevato la sua capacità reddituale derivante dall’attività professionale di medico veterinario da lui svolta che appare idonea a produrre un reddito adeguato a sostenere il contributo al mantenimento della figlia quantificato in 500 euro mensili. La Corte di appello ha ritenuto poi non provata la condizione di default finanziario dedotta dal D.M. e che sarebbe tale da azzerare le capacità contributive dell’obbligato derivanti dalla sua attività professionale. Anche in questo caso non sussistono pertanto le dedotte violazioni di legge né il ricorrente ha assunto l’omesso esame di fatti decisivi ai fini della prova delle sue affermate condizioni di incapienza.
La Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato senza alcuna statuizione sulle spese e senza applicazione dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 in ragione dell’oggetto del processo che comporta l’esenzione dal contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta i].-ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.


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1 Commento

  1. la foto a commento di questo articolo è molto discutibile e offensiva per le donne. Avv.Maria Teresa Morini

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