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Reperibilità e malattia: se il medico fiscale non ti trova a casa

16 Maggio 2023 | Autore:
Reperibilità e malattia: se il medico fiscale non ti trova a casa

Lavoratori dipendenti in malattia: che succede se alla visita medica di controllo il medico non ti trova a casa?

Che succede se, al momento della visita di controllo da parte del medico dell’Inps, il lavoratore dipendente non si fa trovare a casa? I giudici hanno stilato una sorta di linee guida analizzando tutta una serie di circostanze in cui la visita non può essere effettuata o perché il lavoratore non si trova presso l’indirizzo indicato nel certificato del medico curante oppure perché, pur essendo presente, il medico dell’Inps non viene messo nelle condizioni di effettuare la visita. Ecco di seguito le varie ipotesi su reperibilità e malattia: se il medico fiscale non ti trova a casa, che cosa rischi?

Il lavoratore, pur presente in casa, non è raggiungibile dal medico dell’Inps

L’assenza viene equiparata a qualsiasi altro tipo di condotta negligente del malato che di fatto impedisce il compimento della visita.

Mettiamo il caso che il malato sostenga che non funziona il citofono: secondo la Cassazione [1], è dovere del lavoratore adottare quegli accorgimenti pratici che rendano possibile la visita, ivi compreso appurare che il citofono funzioni correttamente. In mancanza, il lavoratore per incuria e negligenza (leggi Visita fiscale: se il citofono non funziona o non senti il medico bussare).

Anche la mancata indicazione del nome del lavoratore sul citofono configura condotta negligente [2].

Non è valida giustificazione l’addurre uno stato di sonno provocato da farmaci a meno che il lavoratore dimostri di aver trascorso la notte senza dormire o che l’assunzione ha riguardato farmaci tali da indurre un sonno così profondo da impedire di avvertire il suono del campanello [3].

Il lavoratore malato, assente, torna a casa proprio mentre il medico se ne va

In linea di principio, l’arrivo del lavoratore che richiede di essere visitato mentre il medico si sta allontanando non sana l’assenza [4].

Il lavoratore è assente ma non viene sanzionato

Le sanzioni non vengono comminate nelle seguenti ipotesi:

  • ricovero ospedaliero;
  • periodi già accertati da precedente visita di controllo;
  • assenza dovuta a giustificato motivo.

Senza bisogno di dover necessariamente provare una causa di forza maggiore, (ossia un impedimento assoluto), è sufficiente un giustificato motivo di impedimento per motivare l’assenza del dipendente alla visita di controllo. In tal modo verrà scongiurata l’applicazione delle sanzioni economiche e disciplinari [5].

Il giustificato motivo ricorre nelle seguenti ipotesi [6]:

  • forza maggiore;
  • situazioni che abbiano reso imprescindibile ed indifferibile la presenza del lavoratore altrove;
  • concomitanza di visite, prestazioni e accertamenti specialistici quando si dimostri che le stesse non potevano essere effettuate in ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce orarie di reperibilità [7].

Ecco alcuni casi in cui la giurisprudenza ha ritenuto valide le giustificazioni addotte dal dipendente:

  • ritiro presso gli Uffici sanitari di radiografie collegate alla malattia in atto [8];
  • effettuazione di un’iniezione, purché risultino rigorosamente accertate l’indifferibilità del trattamento terapeutico e l’indispensabilità delle modalità prescelte dal lavoratore per realizzare tale esigenza [9];
  • visita presso l’ambulatorio del medico, in caso di impossibilità di conciliare l’orario di ricevimento con le fasce di reperibilità [10] o volta a far constatare l’eventuale guarigione della malattia, al fine della ripresa lavorativa [11];
  • effettuazione di un ciclo di cure presso un istituto convenzionato [12];
  • esigenza indifferibile di recarsi in farmacia [13];
  • visita alla madre ricoverata in ospedale, quando l’orario di visita ai degenti coincide con le fasce di reperibilità [14];
  • l’assenza di un lavoratore che dimostri di essersi recato, su indicazione del medico curante, presso uno stabilimento termale un ciclo di cure diretto a ottenere un più pronto ristabilimento dello stato di salute [15].

Invece, non costituisce giustificato motivo di assenza l’essersi sottoposto a fisioterapia se il lavoratore non prova che la prestazione non poteva essere effettuata in quello o in altri centri in orari compatibili con il rispetto delle fasce orarie riservate alla visita fiscale [16]. Tale prova deve essere fornita con apposito certificato medico, che attesti la necessità e l’indifferibilità del trattamento fisioterapico in questione.

Non è assolutamente giustificata l’assenza motivata dal desiderio di accompagnare la moglie, priva di patente di guida, a fare la spesa [17].

Il lavoratore si assenta per recarsi dal medico curante o dallo specialista

Se la ragione dell’assenza è legata alla necessità di farsi visitare dal proprio medico, il lavoratore deve dimostrare:

  • che l’orario di apertura dello studio del medico coincide con le fasce orarie di controllo [18];
  • la necessità della visita e la sua urgenza non differibile [19], e quindi la sua urgenza ovvero l’aggravamento della patologia.

È legittima l’assenza dalla visita volta ad accertare l’avvenuta guarigione e, quindi, la ripresa dell’attività lavorativa [20], specie ove la visita avvenga nel pomeriggio dell’ultimo giorno di malattia [21].

La richiesta della prescrizione di ricette per l’acquisto di farmaci non giustifica l’assenza [22]. Lo stesso dicasi per la misurazione della pressione salvo rigorosa prova dell’urgenza [23].

Quali sono le conseguenze della mancata reperibilità?

Se il lavoratore risulta assente alla visita fiscale di controllo domiciliare, il medico:

  • rilascia, possibilmente a persona presente nell’abitazione del lavoratore, un avviso recante l’invito per quest’ultimo a presentarsi il giorno successivo (non festivo) alla visita di controllo ambulatoriale, salvo che l’interessato non riprenda l’attività lavorativa. In mancanza di familiari, il medico può lasciare l’avviso anche al portiere o a un vicino che accetti di riceverlo (in busta chiusa), che deve firmare una ricevuta. In alternativa è possibile il deposito nella cassetta delle lettere;
  • comunica l’assenza del lavoratore all’INPS che, a sua volta, avvisa il datore di lavoro.

Se il lavoratore non si reca alla visita ambulatoriale, l’Inps ne dà comunicazione al datore di lavoro ed invita il lavoratore a fornire le proprie giustificazioni entro dieci giorni.

L’assenza ingiustificata del lavoratore comporta la perdita del trattamento di malattia, con modalità differenti a seconda del momento in cui si è verificata l’assenza:

  • unica visita: perdita totale di qualsiasi trattamento economico per i primi dieci giorni di malattia ed erogazione dell’indennità nella misura intera per il restante periodo;
  • una sola visita, dopo che altri controlli siano stati regolarmente eseguiti: perdita dell’indennità economica per i primi dieci giorni (successivi all’ultima visita regolarmente eseguita) ed erogazione dell’indennità nella misura intera per il periodo restante;
  • seconda visita: oltre alla precedente sanzione, riduzione del 50% del trattamento economico per il residuo periodo. La seconda visita di controllo può essere sia la visita medica domiciliare sia la visita medica ambulatoriale;
  • terza visita: l’erogazione dell’indennità economica previdenziale a carico Inps viene interrotta da quel momento e fino al termine del periodo di malattia: il caso si configura come mancato riconoscimento della malattia ai fini della corresponsione della relativa indennità.

note

[1] Cass. sent. n. 9523/1993.

[2] Cass. sent. n. 4233/2002; C. App. Roma sent. del 29.8.2006.

[3] C. App. L’Aquila, sent. del 28.2.2002.

[4] Cass. sent. n. 1956/1996.

[5] Cass. sent. n. 2624/2001.

[6] Circ. INPS 8 agosto 1984 n. 183

[7] Cass. sent. n. 3921/2007.

[8] Trib. Milano 16 gennaio 1988.

[9] Cass. sent. n. 14503/1999.

[10] Cass. sent. n. 4247/2004.

[11] Cass. sent. n. 8012/2006.

[12] Cass. sent. n. 8012/2006.

[13] Trib. Milano sent. del 5.09.1990.

[14] Cass. sent. n. 5718/2010.

[15] Cass. sent. n. 8544/2001.

[16] Cass. sent. n. 15446/2004.

[17] Cass. sent. n. 8508/1995.

[18] Cass. sent. n. 27429/2005.

[19] Cass. sent. n. 14503/1999.

[20] Cass. sent. n. 16996/2002.

[21] Cass. sent. n. 5150/1999.

[21] Cass. sent. n. 266/1994.

[22] Cass. sent. n. 4247/2004.

Autore imagine: 123rf com


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13 Commenti

  1. Se il medico fiscale non mi trova perche ho ripreso il lavoro prima della scadenza del certificato medico su richiesta dell azienda cosa devo fare?

  2. a me la dottoressa non ha scritto l’indirizzo di domicilio (a nord) ma quello di residenza (a sud) e mi è arrivata la visita che ho perso ovviamente al sud… basta dire che ha sbagliato la dottoressa?

  3. Salve, ho avuto un intervento chirurgico a giugno del anno scorso, dopo le dimissione ho continuato a star male quindi la malattia è durata quasi un mese è arrivato il controllo ma purtroppo all’indirizzo sbagliato quindi a quello di residenza.
    Dopo qualche mese la coop. per la quale lavoro mi ha recapitato la lettera del inps dove mi invitavano a presentarmi con la doc. e evitare la trattenuta purtroppo la lettera mi e arrivata dopo il tempo previsto per legge. mi soso recato di persona al inps dove ho compilato moduli per una consulenza, lasciato fotocopie di doc. insomma fato tutto e nell’attesa di risposte da parte del inps sono passati quasi 8 mesi finché a giugno una dipendente mi ha ricevuto e mi ha risposto non possiamo fare niente ma può fare ricorso nel frattempo ,mi hanno trattenuto 950 euro. la mia domanda è dopo posso ancora presentare ricorso oppure no tempo passato non per colpa mia.

  4. Se il medico dell’Inps non mi trova a casa per una visita fiscale, anche in caso di mia negligenza, è obbligato o no a lasciarmi una cartolina che mi avverte che è venuto?

    1. Oggi ultimo giorno di malattia, ho sentito suonare il campanello ma ho risposto e non cera più nessuno, se fosse stato il medico avrebbe dovuto lasciarmi comunque un avviso?…
      Grazie

      1. Il medico di controllo domiciliare che si è recato fisicamente al domicilio del lavoratore riscontra l’assenza del dipendente tramite il rilascio di invito a visita medica di controllo ambulatoriale in busta chiusa.

    2. ABITO IN UNA ZONA DI CAMPAGNA, DIFFICILE DA RAGGIUNGERE…SE LA VISITA FISCALE NON TROVA IL MIO APPARTAMENTO…COSA SUCCEDE?

  5. Buona sera un informazione la scorsa settimana il mio compagno era in mutua oggi è stato chiamato dal capo dicendo che venerdì alle 10 e passato il controllo lui stando male dormiva e non lo ha sentito..il problema è che non ha lasciato nessun avvisi in buca..cosa dovrei fare??

  6. E passato il medico della mutua il 29 e a me mie scaduta il 30 il certificato ,come mi devo comportare se non ma trovato a casa

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