La responsabilità dell’albergatore, per le cose dei clienti, sorge per il solo fatto dell’introduzione – da parte del cliente – delle cose nell’albergo, indipendentemente da qualsiasi consegna, poiché essa inerisce direttamente al contenuto del contratto alberghiero, dovendo essere riferita all’obbligo accessorio dell’albergatore di garantire alla clientela, contro eventuali perdite, danni e furti, la sicurezza delle cose portate in albergo.
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 4 marzo 2014 n. 5030
In tema di responsabilità per le cose portate in albergo, il cliente non ha l’obbligo di affidare in custodia all’albergatore gli oggetti di valore di sua proprietà, mancando una specifica previsione normativa in tal senso; se, tuttavia, il cliente non si avvalga di tale facoltà e le cose vengano sottratte, egli può ottenere il ristoro non del danno integrale ma solamente entro il limite massimo stabilito dall’articolo 1783, III comma, cod. civ. , salvo che non provi la colpa dell’albergatore o degli altri soggetti a lui legati da rapporto di parentela o di collaborazione, ai sensi dell’articolo 1785 bis cod. civ.
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 4 marzo 2014 n. 5030
Deposito in albergo – Contratto – Responsabilità dell’albergatore- Cose non consegnate in custodia – Limite risarcitorio ex articolo 1783, comma III, cod. civ. – Commisurazione al prezzo complessivo dell’alloggio e non alla quota gravante sul singolo cliente.
In ipotesi di sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo e non consegnate in custodia, il limite del risarcimento dovuto dall’albergatore, secondo la dizione dell’ultimo comma dell’articolo 1783 cod. civ. , è commisurato al prezzo di locazione dell’alloggio per giornata, ovvero al corrispettivo complessivo e non a quello “pro quota” dovuto dal singolo cliente.
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 4 marzo 2014 n. 5030
L’albergatore risponde, ai sensi dell’articolo 1785-bis cod. civ. , del furto di un oggetto di valore sottratto dalla camera del cliente, qualora il furto si verifichi nelle ore di indisponibilità del servizio di custodia gestito dall’albergatore stesso, e non sia stata assicurata una adeguata sorveglianza dei locali e delle chiavi delle camere. L’albergatore ha l’onere di provare che la prevenzione del furto avrebbe richiesto l’adozione di misure dal costo sproporzionato ed inesigibile in rapporto alla natura ed al prezzo delle prestazioni alberghiere fornite al cliente, nonché in relazione al rischio concreto del verificarsi di eventi del genere.
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 7 maggio 2009 n. 10493
In tema di responsabilità per le cose portate in albergo, il cliente non ha l’obbligo di affidare gli oggetti di valore di sua proprietà in custodia all’albergatore, mancando una specifica previsione normativa in tale senso; tuttavia, se non si avvalga di tale facoltà, corre il rischio di non poter ottenere, in caso di sottrazione, l’integrale risarcimento del danno, come disposto dall’articolo 1783 cod. civ. , a meno che non provi la colpa dell’albergatore o degli altri soggetti a lui legati da rapporto di parentela o collaborazione, ai sensi dell’articolo 1785 bis cod. civ.. In assenza di tale riscontro probatorio, la determinazione del “quantum” entro il limite massimo stabilito nell’ultimo comma dell’articolo 1783 cod. civ. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale é libero di determinare la somma da liquidare secondo il suo prudente apprezzamento.
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 5 dicembre 2008 n. 28812
Salve. Ho acquistato un pacchetto turistico. Tutto molto interessante. L’unico problema: l’albergo sporco… Posso richiedere il risarcimento del danno per vacanza rovinata? A chi devo chiederlo? Grazie
La legge prevede per il consumatore il risarcimento del danno da vacanza rovinata da parte del tour operator che ha organizzato il viaggio. Un risarcimento che, in caso di disservizi da parte dell’albergo, va riconosciuto sia da un punto di vista economico per le spese sostenute (danno patrimoniale) sia da un punto di vista morale per la mancata opportunità di aver vissuto l’occasione di riposare e di recuperare le energie psicofisiche dall’attività lavorativa (danno non patrimoniale). Ne rispondono l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico i quali, eventualmente, chiederanno conto alla struttura che ha creato il disagio, in questo caso l’albergo trovato sporco e, per questo, non usufruibile.