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Vacanza rovinata: il risarcimento

1 Marzo 2018 | Autore:
Vacanza rovinata: il risarcimento

Il danno da vacanza rovinata è previsto dalla legge: caratteristiche e presupposti del risarcimento.

Un bel viaggio, sia esso breve o lungo, rappresenta non soltanto un momento di riposo, ma anche di realizzazione personale. Quanti di noi, infatti, si sentono gratificati dal visitare nuovi posti o semplicemente dal conoscere realtà diverse. Tuttavia e non di rado, i nostri buoni intenti sono, per così dire, rovinati da vere e proprie sorprese inaspettate quanto spiacevoli: un albergo scadente, servizi promessi ma inesistenti, un aereo mai partito. A questo punto, poiché la nostra vacanza è stata rovinata abbiamo diritto al risarcimento del danno. Andiamo a vedere perché.

Vacanza rovinata: quando sussiste?

Il danno da vacanza rovinata consiste in tutti quei fastidi o difficoltà patiti dal turista durante il proprio viaggio ed addebitabili al responsabile dell’organizzazione del medesimo (cosiddetto tour operator). Tra questi, i più comuni sono quelli che riguardano i trasferimenti : l’aereo che non parte o decolla con grave ritardo, i bagagli la cui sorte resta un mistero, etc. Non di meno capita, invece, di arrivare in un luogo esotico e constatare che luoghi ed hotel non corrispondono a quelli promessi. Per non parlare poi della mancanza d’acqua o corrente elettrica. Insomma l’elenco potrebbe essere lunghissimo.

Vacanza rovinata: è risarcibile?

A tutela del turista è entrato in vigore, da qualche anno, la legge [1] che prevede proprio il danno da vacanza rovinata consentendo al viaggiatore di chiedere sia la risoluzione del contratto stipulato col proprio tour operator, sia il risarcimento del danno per i disagi subiti durante il viaggio e per aver perso l’occasione di un soggiorno piacevole. In sostanza si tratta di una vero e proprio danno non patrimoniale, come precisa il Giudice di pace di Milano [2], che deve distinguersi da quello di carattere esclusivamente patrimoniale e consistente nell’eventuale perdita economica subita a seguito delle inadempienze contrattuali dell’organizzatore. Quest’ultimo, quindi, è il principale responsabile per tutti i disservizi o problemi riscontrati durante la vacanza, tra cui quelli relativi all’aereo o all’hotel. Sarà poi cura del predetto organizzatore rivalersi, ad esempio, nei confronti dell’albergatore per i disagi provocati e per recuperare l’indennizzo già versato al turista danneggiato.

Vacanza rovinata: il reclamo?

Una volta riscontrati i disservizi sul luogo di vacanza, è opportuno fare subito reclamo al tour operator, in modo da arginare ed eventualmente risolvere immediatamente il problema. Se tutto ciò non è stato possibile o non ha avuto l’effetto sperato, il turista ha dieci giorni di tempo, dal suo ritorno a casa, per denunciare quanto accaduto, sottolineando l’inadempimento subito e richiedendo il conseguente risarcimento del danno. Ovviamente ciò dovrà avvenire per iscritto, con una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. È bene precisare che, la mancata proposizione del reclamo non pregiudica il diritto al risarcimento del turista deluso [3], ma potrebbe in qualche modo essere considerata come un comportamento che ha contribuito a peggiorare la situazione [4]: quindi fate reclamo. A questo proposito, è importante, prima di inoltrare un reclamo o una richiesta risarcitoria o una causa, documentare i disagi patiti, mediante foto o video, avendo cura di conservare la relativa documentazione per il tempo necessario. Anche le testimonianze rappresentano un valido strumento probatorio delle proprie ragioni.

Vacanza rovinata: il risarcimento si prescrive?

Nel caso in cui il tentativo stragiudiziale per ottenere il risarcimento non dovesse avere buon esito, è essenziale sapere che il termine entro il quale può intentarsi la causa è di tre anni dal rientro dal viaggio rovinato. Fa eccezione a questo termine, il danno derivante dall’inadempimento per le prestazioni di trasporto, dove invece l’azione legale deve essere avviata entro un anno oppure, se il trasporto ha inizio o termine fuori d’Europa [5], entro diciotto mesi.

Vacanza rovinata: il giudice competente

La competenza dell’organo giudiziario dipende dal valore del danno sofferto. Soprattutto se al danno morale per la sfuggita occasione di relax, si è accompagnata una perdita di natura patrimoniale, è probabile che il valore complessivo del risarcimento richiesto sia superiore ai 5000,00 euro. In questo caso è necessario agire dinanzi al Tribunale territorialmente competente nel luogo di residenza del turista danneggiato. Se invece, la domanda risarcitoria è quantificata in misura inferiore, l’organo a cui rivolgersi sarà il Giudice di pace.


note

[1] Art. 47, all. 1 D. Lgs. n. 79/2011

[2] Gdp di Milano sent. n. 5804/2017

[3] Cass. civ. sent. n. 297/2011

[4] Art. 49, co. 3 all. 1 D. Lgs. n. 79/2011

[5] Art. 44, co. 2 all. 1 D. Lgs. n. 79/2011 – Art. 2951 cod. civ.

La responsabilità dell’albergatore, per le cose dei clienti, sorge per il solo fatto dell’introduzione – da parte del cliente – delle cose nell’albergo, indipendentemente da qualsiasi consegna, poiché essa inerisce direttamente al contenuto del contratto alberghiero, dovendo essere riferita all’obbligo accessorio dell’albergatore di garantire alla clientela, contro eventuali perdite, danni e furti, la sicurezza delle cose portate in albergo.

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 4 marzo 2014 n. 5030

In tema di responsabilità per le cose portate in albergo, il cliente non ha l’obbligo di affidare in custodia all’albergatore gli oggetti di valore di sua proprietà, mancando una specifica previsione normativa in tal senso; se, tuttavia, il cliente non si avvalga di tale facoltà e le cose vengano sottratte, egli può ottenere il ristoro non del danno integrale ma solamente entro il limite massimo stabilito dall’articolo 1783, III comma, cod. civ. , salvo che non provi la colpa dell’albergatore o degli altri soggetti a lui legati da rapporto di parentela o di collaborazione, ai sensi dell’articolo 1785 bis cod. civ.

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 4 marzo 2014 n. 5030

Deposito in albergo – Contratto – Responsabilità dell’albergatore- Cose non consegnate in custodia – Limite risarcitorio ex articolo 1783, comma III, cod. civ. – Commisurazione al prezzo complessivo dell’alloggio e non alla quota gravante sul singolo cliente.

In ipotesi di sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo e non consegnate in custodia, il limite del risarcimento dovuto dall’albergatore, secondo la dizione dell’ultimo comma dell’articolo 1783 cod. civ. , è commisurato al prezzo di locazione dell’alloggio per giornata, ovvero al corrispettivo complessivo e non a quello “pro quota” dovuto dal singolo cliente.

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 4 marzo 2014 n. 5030

L’albergatore risponde, ai sensi dell’articolo 1785-bis cod. civ. , del furto di un oggetto di valore sottratto dalla camera del cliente, qualora il furto si verifichi nelle ore di indisponibilità del servizio di custodia gestito dall’albergatore stesso, e non sia stata assicurata una adeguata sorveglianza dei locali e delle chiavi delle camere. L’albergatore ha l’onere di provare che la prevenzione del furto avrebbe richiesto l’adozione di misure dal costo sproporzionato ed inesigibile in rapporto alla natura ed al prezzo delle prestazioni alberghiere fornite al cliente, nonché in relazione al rischio concreto del verificarsi di eventi del genere.

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 7 maggio 2009 n. 10493

In tema di responsabilità per le cose portate in albergo, il cliente non ha l’obbligo di affidare gli oggetti di valore di sua proprietà in custodia all’albergatore, mancando una specifica previsione normativa in tale senso; tuttavia, se non si avvalga di tale facoltà, corre il rischio di non poter ottenere, in caso di sottrazione, l’integrale risarcimento del danno, come disposto dall’articolo 1783 cod. civ. , a meno che non provi la colpa dell’albergatore o degli altri soggetti a lui legati da rapporto di parentela o collaborazione, ai sensi dell’articolo 1785 bis cod. civ.. In assenza di tale riscontro probatorio, la determinazione del “quantum” entro il limite massimo stabilito nell’ultimo comma dell’articolo 1783 cod. civ. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale é libero di determinare la somma da liquidare secondo il suo prudente apprezzamento.

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 5 dicembre 2008 n. 28812


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2 Commenti

  1. Salve. Ho acquistato un pacchetto turistico. Tutto molto interessante. L’unico problema: l’albergo sporco… Posso richiedere il risarcimento del danno per vacanza rovinata? A chi devo chiederlo? Grazie

    1. La legge prevede per il consumatore il risarcimento del danno da vacanza rovinata da parte del tour operator che ha organizzato il viaggio. Un risarcimento che, in caso di disservizi da parte dell’albergo, va riconosciuto sia da un punto di vista economico per le spese sostenute (danno patrimoniale) sia da un punto di vista morale per la mancata opportunità di aver vissuto l’occasione di riposare e di recuperare le energie psicofisiche dall’attività lavorativa (danno non patrimoniale). Ne rispondono l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico i quali, eventualmente, chiederanno conto alla struttura che ha creato il disagio, in questo caso l’albergo trovato sporco e, per questo, non usufruibile.

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