Nei rapporti di parentela meno stretti ma segnati da convivenza, la punibilità è esclusa solo in difetto di querela (nella specie, relativa all’accusa di appropriazione indebita di somme di denaro prelevate da un libretto postale intestato all’imputata e alla persona in offesa, sua zia, vista la situazione di non convivenza tra le due donne, il reato era ordinariamente punibile a querela di parte, ma, visto che la querela era risalente nel tempo, essa non poteva contenere l’istanza di punizione relativa ad una condotta che si era concretizzata successivamente).
Cass. sent. n. 24759/2015
In materia di reati contro il patrimonio, la relazione di convivenza tra l’autore della condotta e la persona offesa (nella specie zio e nipote), rilevante ai fini della procedibilità a querela di parte configurata dall’art. 649 cod. pen., implica un rapporto di stretta coabitazione, dal quale esula la situazione di fatto da cui possono derivare incrementi patrimoniali per occasionali ed episodici contributi di persone legate all’interessato da un particolare rapporto affettivo, ma non inserite nella sua organizzazione economica familiare.
Cass. sent. n. 14071/2015
I presupposti per la declaratoria della causa di non punibilità prevista per il coniuge dall’art. 649, comma 1, n. 1, c.p., devono sussistere al momento della commissione del fatto e, pertanto, non assume rilevanza il matrimonio contratto tra l’imputato e la persona offesa dopo la consumazione del reato.
Cass. sent. n. 1381/2014
Va assolto dalla contestazione di estorsione in applicazione dell’art. 649 c.p. l’imputato che ottenga denaro dalla madre mediante minaccia solo verbale; diversamente per le costanti minacce e le aggressioni verbali tali da realizzare un clima di vessazione e sottomissione va condannato per il reato ex art. 572 codice penale
Trib. Monza, sent. n. 1952/2014
Ricorrono i presupposti di operatività della causa di non punibilità di cui all’art. 649 c.p. nel caso in cui la cosa sottratta, di proprietà del congiunto, sia sottoposta a sequestro amministrativo, in quanto l’oggetto di tutela del delitto di furto è esclusivamente individuabile nel diritto di proprietà, nei diritti reali personali o di godimento, o nel possesso sulla cosa sottratta, di guisa che persona offesa deve intendersi il titolare di detti diritti o del predetto potere di fatto. Ne deriva che la lesione di eventuali ulteriori interessi di altri soggetti determinata dalla sottrazione della cosa rimane estranea all’oggettività giuridica del furto, ivi compreso l’interesse dell’autorità al mantenimento del vincolo cautelare sulla cosa oggetto di furto, interesse che, peraltro, trova la sua specifica tutela nell’ambito dell’art. 334 c.p. e nei tassativi limiti previsti da quest’ultima disposizione.
Cass. sent. n. 18885/2014
L’asportazione del mobilio da parte del marito prima della separazione integra gli estremi del reato di cui all’art. 646 c.p.; ne consegue l’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 649 comma 1 n. 1 c.p., poiché il fatto è stato commesso in danno della moglie non legalmente separata, essendo pacifico che fra i coniugi non fosse ancora intervenuta la separazione legale.
Cass. sent. n. 46153/2013
ciao ragazzi voglio chiedere un informazione: un conto corrente di famiglia figlio sottratto bancomat spende700 euro e un reato
purtroppo no . visto sopra , se all interno di famiglia convivente non ravvisano reato, anche se il furto c e stato