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Se la cartella di Equitalia la firma la badante o la domestica

1 Ottobre 2015 | Autore:
Se la cartella di Equitalia la firma la badante o la domestica

Notifica del postino o dell’ufficiale giudiziario della cartella esattoriale consegnata con raccomandata a.r. alla badante e da questa firmata: è valida?

Si considera valida la notifica della cartella di pagamento di Equitalia anche quando il postino (nel caso di raccomandata a.r.) o l’ufficiale giudiziario (nel caso di notifica a mani) la consegna direttamente alla badante o alla domestica, e questa firmi sul registro di consegna al posto dell’effettivo destinatario. A dirlo è una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma [1]. Questo perché le norme sulla notifica per le cartelle esattoriali fanno rinvio a quelle del codice di procedura civile per gli atti processuali e, in tali casi, la legge [2] prescrive che, se il destinatario (in questo caso, il contribuente) non viene trovato a casa, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a uno dei seguenti soggetti, secondo tale ordine di preferenza:

– a una persona di famiglia: si deve trattare di una persona non minore di 14 anni o non palesemente incapace. Inoltre non si intende solo colui che fa parte dello stretto nucleo familiare (per es. il coniuge, i figli, i genitori), ma anche eventuali parenti o affini legati da vincoli affettivi o di comunanza di vita stabili (non cioè del tutto momentanei o occasionali) con il destinatario. Il convivente non viene considerato tale e pertanto, la notifica effettuata nelle sue mani non si considera valida;

– a una persona addetta alla casa: anche in questo caso, il soggetto deve avere almeno 15 anni. Gli addetti a cui la norma si riferisce coincidono con tutti coloro che hanno un rapporto di collaborazione diretta col destinatario, purché si svolga abitualmente nel luogo indicato per la consegna dell’atto. Si pensi ad esempio ad un collega di studio, all’infermiera che assiste in modo continuo un familiare convivente col destinatario, alla badante, alla colf e alla domestica;

– al portiere dello stabile.

È proprio su questi principi che si basa la sentenza in commento, ritenendo che la badante, per quanto soggetto estraneo alla famiglia, è legittimata a ritirare la posta, sempre che il suo lavoro non sia saltuario e sporadico e sempre che adibita, di norma, alla gestione della casa presso cui è avvenuta la consegna del plico.

La pronuncia della CTR sostiene anche che il contribuente non può impugnare l’estratto di ruolo: una tesi, questa, che si inserisce in un filone minoritario. Difatti la maggioranza dei giudici sostiene, ad oggi, che l’estratto di ruolo possa essere impugnato davanti alla Commissione Tributaria.


note

[1] CTR Roma sent. n. 3286/2015.

[2] Art. 139 cod. proc. civ.

Autore immagine: 123rf com


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