Relata di notifica effettuata dall’avvocato e dall’ufficiale giudiziario: funzione, contenuto, fac simile, validità ed efficacia.
La relata di notifica è la relazione che redige l’ufficiale giudiziario tutte le volte in cui deve effettuare una notifica, certificando le attività di ricerca da questi compiute e, quindi, le generalità del soggetto a cui eventualmente abbia consegnato l’atto. La relazione di notifica (o “relata”) da lui datata e sottoscritta viene apposta in calce all’originale e a ogni copia dell’atto.
La relata si compone di due parti:
– in una prima parte viene indicata il soggetto che chiede la notificazione e i dati anagrafici del destinatario;
– in una seconda parte l’ufficiale giudiziario descrive le modalità della notificazione, la data di effettuazione, le qualità del soggetto che ha ricevuto o rifiutato di ricevere l’atto per il destinatario oppure le ragioni della mancata consegna dell’atto, le ricerche effettuate, le notizie e le informazioni raccolte per reperire il destinatario.
Nella prassi l’avvocato compila sull’originale e su ogni copia da notificare la prima parte della relata, avendo cura di lasciare in bianco una parte del foglio, sufficientemente ampia, in cui l’ufficiale redige in un secondo momento la relata dell’attività personalmente svolta e appone i timbri, la data e la propria sottoscrizione, sia sull’originale, sia sulla copia dell’atto notificato.
Le spese di notifica vengono anticipate da chi la richiede (così il creditore, l’attore, il ricorrente, ecc.).
Come si contesta la relata di notifica?
La relata di notificazione è un atto pubblico che fa piena prova, fino a querela di falso, dell’attività svolta, dei fatti avvenuti in presenza dell’ufficiale giudiziario, compreso il fatto di avere cercato informazioni e/o ricevuto dichiarazioni (non della veridicità delle dichiarazioni stesse) [1].
Per contestare il contenuto di una relata di notifica non basta quindi provare il contrario di quanto in essa viene affermato, ma è necessario proporre una formale querela di falso.
Quando una notifica è incompleta?
Per ritenersi ritualmente effettuata, la relata di notifica deve indicare la località (via, civico, altri dettagli) del Comune di residenza, di dimora o infine di domicilio in cui il destinatario è stato cercato e, in caso di insuccesso delle ricerche, la persona alla quale l’atto è stato consegnato (destinatario o persona autorizzata).
Che succede se l’originale della notifica è diverso dalla copia?
Se l’originale è difforme dalla copia notificata prevale la copia, perché è su di essa che il destinatario fa affidamento e basa la propria difesa [2].
Esempio di relata di notifica:
Ad istanza del…… come in epigrafe rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d’Appello di……………/Tribunale di……….. ho notificato il su esteso atto di……..:
al Sig….., residente in……….. (…), via…………., n…. (cap………….), ivi consegnando copia conforme all’originale a mani di/ mezzo del servizio postale
alla Società…………., in persona del legale rappresentante pro tempore, avente sede legale in……….. (…), via…………., n…. (cap………….), ivi consegnando copia conforme all’originale a mani di/ mezzo del servizio postale.
note
[1] Cass. sent. n. 14686/2007.
[2] Cass. sent. n. 18217/2008, n. 3205/2008.
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