Casi di nullità e inesistenza della notifica


Ecco una lista dei casi di nullità/inesistenza della notifica individuati dalla giurisprudenza in caso di vizi riguardanti il notificante, il destinatario, il luogo o il procedimento di notificazione.
La notifica di un atto è nulla quando vengono violate le regole relative alla persona alla quale deve essere consegnata la copia (e più in generale le regole del procedimento di notificazione), o quando vi è incertezza assoluta sulla persona che ha preso la copia o sulla data.
Diversa dalla nullità è l’inesistenza della notifica; si tratta di un vizio non disciplinato dalla legge ma individuato dalla dottrina e giurisprudenza nelle ipotesi più gravi in cui non è possibile individuare alcun collegamento tra il destinatario dell’atto e il soggetto o luogo presso il quale esso è notificato.
Dal punto di vista pratico, la principale differenza tra nullità e inesistenza risiede nel fatto che solo la prima può essere sanata. La notifica non può infatti essere dichiarata nulla quando ha comunque raggiunto il suo scopo, cioè quando la copia è giunta lo stesso al destinatario effettivo dell’atto.
È il caso, per esempio, della notifica effettuata a persona non convivente, la quale ha poi consegnato l’atto al destinatario. La notifica è nulla perché non avvenuta secondo modalità di legge, ma la dimostrazione del fatto che ha raggiunto comunque il suo scopo (far conoscere l’atto al destinatario effettivo) sana la nullità.
La notifica inesistente, invece, non può mai essere sanata perché non essendoci alcun collegamento tra il soggetto/luogo della notifica e il destinatario, quest’ultimo non può mai venire a conoscenza dell’atto notificato.
Si possono riscontrare diversi casi di nullità/inesistenza della notifica, attinenti al notificante, al destinatario, all’atto da notificare, al luogo di notifica, alla relata.
Vediamo le ipotesi più diffuse esaminate dalla giurisprudenza.
Vizi relativi al soggetto notificante
È nulla la notifica eseguita da:
– ufficiale giudiziario non competente dal punto di vista territoriale;
– avvocati in proprio in mancanza dei requisiti previsti dalla legge (per esempio senza autorizzazione da parte del Consiglio dell’Ordine [1].
È, invece, inesistente la notifica eseguita da:
– ufficiale di polizia (competente solo per le violazioni del codice della strada) o qualsiasi altro soggetto non autorizzato a compiere notifiche [2].
Vizi relativi alla persona alla quale si consegna l’atto
È nulla la notifica in caso di:
– mancato rispetto dell’ordine tassativo delle persone a cui consegnare l’atto da notificare;
– incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta la notifica [3].
È inesistente la notifica fatta a una persona che non ha alcun collegamento con il destinatario della notifica né con l’atto da notificare [4].
Vizi relativi al luogo della notifica
È nulla la notifica effettuata:
– senza rispettare l’ordine tassativo dei luoghi in cui notificare l’atto;
– con affissione dell’avviso di deposito al portone condominiale anziché sulla porta dell’appartamento;
– in luogo diverso dalla sede legale o effettiva della società destinataria o presso la sede precedente al trasferimento;
– al vecchio domicilio del destinatario se la relata di notifica attesta che il destinatario è assente [5].
È inesistente la notifica presso un luogo che non ha alcuna attinenza con il destinatario (per esempio presso un ufficio dove questi non ha mai lavorato).
Vizi relativi alle formalità della notifica
È nulla la notifica:
– eseguita nelle forme previste in caso di irreperibilità del destinatario senza menzionare nella relata la sua irreperibilità (o l’inesistenza, la mancanza, l’incapacità o il rifiuto di altre persone legittimate a ricevere l’atto);
– eseguita nelle forme previste in caso di indirizzo sconosciuto senza aver compiuto preventive ricerche;
– in caso di mancato invio della raccomandata al destinatario in caso di consegna al vicino o al portiere.
È ritenuta irregolare e non nulla la notifica di una copia dell’atto difforme rispetto all’originale.
Vizi relativi alla relata di notifica
La notifica è nulla se:
– manca l’indicazione del giorno in cui l’ufficiale ha notificato l’atto (la nullità è insanabile se dalla notifica decorre un termine perentorio entro cui il destinatario deve esercitare determinati diritti) [6];
– manca l’indicazione del richiedente (se non può desumersi dal contenuto dell’atto) [7];
– manca l’indicazione delle generalità del consegnatario (se questi non è identificabile neppure attraverso la menzione del suo rapporto con il destinatario) [8];
– vi è incertezza sulla persona a cui è consegnata la copia notificata dell’atto, se non si può stabilire se tra il consegnatario ignoto e il destinatario identificato c’è un legame giuridicamente significativo [9].
La notifica è invece inesistente se manca:
– la relata di notifica [10];
– la sottoscrizione della relata da parte dell’agente postale e l’indicazione nella stessa della data di consegna del plico [11];
– la sottoscrizione dell’ufficiale giudiziario nell’originale dell’atto da notificare [12].
La notifica è solo irregolare in caso di:
– errata indicazione nella relata del nome dell’avvocato domiciliatario se esso è correttamente indicato sia nell’atto da notificare sia sul plico inviato [13];
– mancata indicazione del luogo di notifica [14].
note
[1] Cass. SU sent. n. 1242/2000, n. 15707/2005.
[2] Cass. sent. n. 5392/2004, C. App. Palermo sent. del 18 maggio 2007.
[3] Cass. sent. n. 7514/2007.
[4] Cons. Stato sent. n. 8970/2209, Cass. sent. n. 25350/2009.
[5] Cass. sent. n. 16402/2014.
[6] Cass. sent. n. 17688/2011.
[7] Cass. sent. n. 20465/2009.
[8] Cass. sent. n. 322/2007.
[9] Cass. sent. n. 1079/2004.
[10] Cass. sent. n. 19358/2007.
[11] Cass. sent. n. 25138/2013.
[12] Cass. sent. n. 6377/1998.
[13] Cass. sent. n. 25937/2013.
[14] Cass. sent. n. 5257/2012.
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