Contributi previdenziali per compensi derivanti da prestazioni occasionali: la disciplina dell’Inps.
Un problema che con una certa frequenza viene affrontato secondo modalità che non sempre si rivelano essere del tutto omogenee da parte degli operatori e da parte dell’INPS riguarda il caso in cui vengano corrisposti compensi occasionali per prestazioni rese da un determinato soggetto ad uno o più soggetti terzi per somme che complessivamente risultano essere superiori a 5.000 euro (per singolo committente o per cumulo di committenti). In questi casi sono sempre dovuti i contributi previdenziali? Alla questione vengono fornite risposte differenti, anche interpellando l’Istituto.
Per chiarire la questione deve innanzitutto essere fatta una preliminare distinzione, al fine di evitare il rischio di creare equivoci e malintesi. I compensi per prestazioni occasionali possono essere ricondotti a due differenti tipologie [1]:
– redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente dal contribuente (li chiameremo, per semplicità, compensi per attività commerciali occasionali);
– redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente dal contribuente o dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (li chiameremo, per semplicità compensi per attività autonome occasionali).
Ciò posto, va rilevato che con l’invio delle dichiarazioni fiscali del 2014 si è avuta conferma del fatto che sui primi, a prescindere da quello che può essere il loro importo, non dovrebbero essere dovuti contributi da versare a favore dell’INPS. Tale indirizzo interpretativo troverebbe conferma dall’analisi puntuale di alcuni documenti di prassi dell’Istituto [2], ove si afferma che l’imponibilità contributiva riguarda unicamente i redditi di lavoro autonomo occasionale fiscalmente classificati fra i “redditi diversi” [3]. Tuttavia ciò sarebbe smentito dalle contrastanti indicazioni ricevute da parte di alcune sedi periferiche.
Per esemplificare si pensi ad un soggetto, che convenzionalmente designeremo come Tizio, che segnali, in modo del tutto occasionale ad un terzo (Caio) la possibilità di concludere un determinato affare. Per tale sua segnalazione Tizio riceve da Caio una somma che è pari a 10.000 euro.
Se l’interpretazione precedentemente proposta è corretta, nessun contributo previdenziale è dovuto all’INPS. La conferma della correttezza dell’indirizzo interpretativo proposto può essere desunta dalle istruzioni e dai programmi di controllo che si sono recentemente dovuti utilizzare per procedere all’invio della Certificazione Unica e del Modello 770 semplificato. Infatti, nelle istruzioni per la compilazione della Certificazione Unica, nell’elenco delle causali del pagamento, sono state introdotte le seguenti specifiche:
– O1 – redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere, per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata [4];
– V1 – redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (ad esempio, provvigioni corrisposte per prestazioni occasionali ad agente o rappresentante di commercio, mediatore, procacciatore d’affari o incaricato per le vendite a domicilio).
Successivamente, le stesse istruzioni precisano [5] che è necessario indicare l’importo dei contributi previdenziali che sono dovuti dal contribuente (nel nostro caso Tizio) a favore dell’INPS in relazione ai redditi che vengono contrassegnati al punto 1 dal codice “C” (associazione in partecipazione) nonché ai redditi annui di ammontare superiore a 5.000 euro derivanti però dalle sole attività contrassegnate dai codici “M” (lavoro autonomo occasionale), “M1” (assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere) e “V” (provvigioni vendite a domicilio, porta a porta, vendita ambulante di giornali). Appare evidente che nelle istruzioni per la compilazione della Certificazione Unica non viene richiamato il codice V1, che sarebbe, come sopra accennato, quello corrispondente ai redditi derivanti dall’esercizio non abituale di attività commerciali (ad esempio, provvigioni corrisposte per prestazioni occasionali ad agente o rappresentante di commercio, mediatore, procacciatore d’affari o incaricato per le vendite a domicilio). Analoga impostazione è poi possibile ritrovare nell’ambito del Modello 770. La prova del nove della correttezza dell’indirizzo interpretativo proposto è poi costituita dal tentativo di forzare la compilazione della dichiarazione dei sostituti di imposta per vedere se il modello viene accettato o se scattano degli errori bloccanti.
Ebbene se si tenta l’inserimento di un ipotetico ammontare di contributi versati, il controllo Entratel evidenzia un errore bloccante, segnalando che: “… in presenza di causale diversa da “C” “M” “M1” o “V” il dato non deve essere compilato”. Il che è perfettamente coerente con quanto è già stato proposto in merito alla Certificazione Unica.
Dando per consolidata l’interpretazione di cui sopra il passo successivo consiste nell’individuare eventuali possibili soluzioni per sanare eventuali comportamenti difformi verificatisi nel passato.
Potrebbe infatti essere accaduto che, nel dubbio, si sia ritenuto prudente provvedere ad operare comunque la ritenuta previdenziale ed al suo successivo versamento. Una via di uscita potrebbe eventualmente essere la seguente:
– individuare quale è il periodo di tempo quinquennale interessato dalle pendenze (per versamenti meno recenti dovrebbe essere scattata la prescrizione);
– proporre istanza di rimborso all’Istituto, dettagliando quali sono le motivazioni;
– regolare l’aspetto finanziario con la controparte, alla quale sono state trattenute somme che in realtà non erano dovute;
– approfondire quali possono essere le conseguenze di una tale rettifica: infatti, in capo al mandante (nel nostro caso Caio) si produrrebbe un maggior reddito derivante dalla riduzione dei costi che a suo tempo erano stati imputati (generando quindi una sopravvenienza attiva che dovrebbe essere tassata), mentre in capo al percettore (nel nostro caso Tizio) si potrebbe attivare l’obbligo di tassazione per il venir meno di un onere deducibile (la quota parte del terzo dei contributi INPS).
Su piccoli importi non converrà fare nulla, mentre ove le somme in gioco fossero rilevanti, sicuramente si potrà effettuare un tentativo di rimborso.
note
[1] Secondo la classificazione proposta dall’articolo 67 del TUIR.
[2] Circolari INPS n. 9/2004 e 103/2004.
[3] Ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera l del TUIR.
[4] Si veda in proposito la Circolare INPS n. 104/2001.
[5] Si tratta dei punti 20 e 21 delle Istruzioni per la compilazione della Certificazione Unica.
buongiorno vi comunico che questo articolo è identico a quello presente ad euroconverence news, saluti