Mobilità: quale trattamento e diritti spettano?
> Diritto e Fisco Pubblicato il 4 Ottobre 2015
Procedura di mobilità, trattamento, diritti del lavoratore.
Il datore di lavoro mi ha messo in mobilità: che cosa significa?
La procedura di mobilità, anche detta di licenziamento collettivo [1], deve essere utilizzata dall’azienda per ridurre il personale dipendente in caso di crisi, ristrutturazione o riorganizzazione.
Non tutte le imprese possono utilizzare la mobilità, ma solo quelle che hanno una media di oltre 15 dipendenti: inoltre, è necessario un lungo procedimento, che prevede il raggiungimento di un accordo con le rappresentanze aziendali, e si conclude col licenziamento dei lavoratori e la loro iscrizione nelle liste di mobilità.
Come funziona la mobilità, quanto vengo pagato e quanto dura?
Una volta iscritto nelle liste di mobilità, il lavoratore ha 68 giorni di tempo per presentare domanda di mobilità (un ammortizzatore sociale simile alla disoccupazione), che decorrerà dall’ottavo giorno successivo al licenziamento.
La domanda può essere presentata all’Inps tramite il sito internet dell’Istituto (se si è muniti di Pin), tramite Contact Center (803-164), o mediante Patronato.
Il trattamento è pari al 100% della Cassa Integrazione Straordinaria (Cigs) per i primi 12 mesi, e all’80% per i periodi successivi. Sul trattamento sono accreditati i contributi figurativi.
La durata della mobilità cambia a seconda della Regione, dell’età del lavoratore e dell’anno in cui avviene la cessazione del rapporto. Dal 2017 il trattamento sarà sostituito dalla nuova disoccupazione Naspi.
Dal 1/1/2015 |
Dal 1/1/2016 |
Dal 1/1/2017 in poi |
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Tipo di indennità dovuta ai destinatari di licenziamento collettivo: Mobilità |
Tipo di indennità dovuta ai destinatari di licenziamento collettivo: Mobilità |
Tipo di indennità dovuta ai destinatari di licenziamento collettivo: Naspi |
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Durata in mesi |
Durata in mesi |
Durata in mesi |
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Sino a 39 anni |
12 |
12 |
A seconda delle settimane lavorate negli ultimi 4 anni |
Da 40 a 49 anni |
24 |
18 |
A seconda delle settimane lavorate negli ultimi 4 anni |
Oltre 50 anni |
36 |
24 |
A seconda delle settimane lavorate negli ultimi 4 anni |
Sino a 39 anni Mezzogiorno |
24 |
12 |
A seconda delle settimane lavorate negli ultimi 4 anni |
Da 40 a 49 anni Mezzogiorno |
36 |
24 |
A seconda delle settimane lavorate negli ultimi 4 anni |
Oltre 50 anni Mezzogiorno |
48 |
36 |
A seconda delle settimane lavorate negli ultimi 4 anni |
Se trovo lavoro perdo la mobilità?
Se si viene assunti a tempo indeterminato e si supera il periodo di prova, si perde l’indennità.
Se si è assunti a tempo determinato, l’indennità è solo sospesa.
Se il nuovo stipendio è inferiore di almeno il 10% rispetto al precedente, l’Inps paga un’indennità pari alla differenza per un massimo di 12 mesi.
Quando si decide d’iniziare un’attività di lavoro autonomo, si mantiene il trattamento sino a un reddito annuo di 4800 Euro; se la nuova attività è di collaborazione (Co.co.co o Co.co.pro), il limite è invece di 8.145 Euro.
Chi mi assume mentre sono in mobilità ha degli incentivi?
L’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore iscritto nelle liste di mobilità comporta, per l’azienda, il versamento dei contributi con l’aliquota ridotta prevista per gli apprendisti, ed il 50% dell’indennità residua spettante al lavoratore.
note
[1] L.223/1991.