Il Consiglio dell’Ordine, prima di condannare l’avvocato, deve sentirlo in contraddittorio, altrimenti la sanzione disciplinare è illegittima.
È illegittima la sanzione disciplinare comminata all’avvocato dal proprio Consiglio dell’Ordine professionale quando quest’ultimo non abbia avuto la possibilità di esporre le proprie ragioni a difesa del suo comportamento.
Lo ha chiarito la Cassazione [1], annullando la sospensione dall’albo che il Consiglio dell’Ordine aveva inflitto a un avvocato senza averlo mai sentito, sol perché indagato penalmente per reati di tipo associativo-mafioso.
La Suprema Corte ha reputato scorretto tale comportamento stabilendo che, analogamente a quanto si verifica in sede penale, anche nel procedimento disciplinare deve essere sempre assicurato il rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa. In mancanza di ciò, infatti, la sanzione deve essere giudicata nulla.
di NICOLA POSTERARO
note
[1] Cass. Sez. Un. sent. n. 3182/2012.
Beh, ci mancherebbe altro! A tutti è concesso di difendersi, nel processo penale addirittura è prevista una difesa d’ufficio, necessaria ed indefettibile in assenza di nomina di legale di fiducia, ed addirittura un patrocinio gratuito per i non abbienti… perchè mai per l’avvocato, chiamato per ufficio a difendersi, tale regola non dovrebbe valere?