Presidente/Relatore Bianchini
Fatto e diritto
Avverso la sentenza n. 259/2013 della Corte di Appello di Bologna pubblicata il 6 marzo 2013; non notificata
Udito l’avv. F.P.L. per le ricorrenti, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
Udito l’avv. M.N.per la UNICREDIT BANCA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
dato atto che è stata depositata relazione da parte del Presidente relatore dr Bruno Bianchini del seguente tenore:
“1 – A.P. convenne innanzi al Tribunale di Parma, Sezione distaccata di Fidenza, la spa Banca di Roma , esponendo di essere erede testamentaria di T.B. e di aver subito un ingiusto nocumento dalla condotta dell’istituto di credito che aveva consentito che C.F., -cognata della defunta e mera delegata alla movimentazione delle rimesse sul conto corrente acceso presso la Banca- prelevasse, dopo il decesso della de cl/us, la somma di lire 619 milioni; concluse pertanto a che la convenuta fosse
condannata a pagare il predetto importo a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione ed interessi ; l’Istituto di Credito di costituì negando di aver tenuto una condotta scorretta, essendosi limitato a dar esecuzione alla convenzione di delega ed affermando di non aver avuto notizia del decesso della titolare del conto.
2 – La domanda fu respinta con sentenza n. 132/2004 sulla base del rilievo che parte attrice non avrebbe provato la sua qualità di erede testamentaria della B.; tale decisione fu appellata dalla P. che eccepì l’ultrapetizione in cui sarebbe incorso il
Tribunale nel decidere sulla base di un’eccezione riconvenzionale sollevata dalla Banca di Roma solo nella comparsa conclusionale e contestò l’interpretazione della disposizioni di ultima volontà posta a base della decisione – secondo la quale la B. avrebbe voluto beneficiare la cognata solo del lascito della proprietà di un immobile
.3 – La P. impugnò tale decisione ; il gravame fu respinto dalla Corte di appello di Bologna con sentenza n. 259/2013, depositata il 6 marzo 2013, con la quale – ritenuto che la valutazione del titolo posto a base della dedotta qualità di erede rientrasse nell’ambito dei poteri ufficiosi del giudice e che dunque non avesse formato oggetto di un’eccezione in senso proprio, tardivamente sollevata- fu confermata l’interpretazione dell’atto di ultima volontà formulata dal Tribunale, negando che l’appellante fosse stata nominata erede di tutto il patrimonio ed affermandosi che il lascito in suo favore – che la Corte territoriale lumeggiò potersi qualificare, più correttamente, come legato- riguardasse solo la casa di abitazione della defunta.
4 – Per la cassazione di tale decisione hanno proposto ricorso L. ed E.M., nella qualità di uniche eredi legittime della P. -deceduta nel corso del giudizio di appello e la cui dipartita non aveva formato oggetto di dichiarazione a fini interruttivi- facendo valere tre motivi; si è costituita la spa Unicredit, contestando la ritualità della evocazione in giudizio di soggetto – la spa Unicredit Banca, al quale erano stati trasferiti i rapporti controversi nell’ambito di una complessa ristrutturazione aziendale- già cessato al momento della notifica della impugnazione.
Osserva in diritto
I – Esaminando innanzi tutto l’eccezione pregiudiziale sollevata dalla contro ricorrente, essa deve dirsi infondata per l’assorbente considerazione che, se è vero che la notifica del ricorso venne eseguita nei confronti di soggetto – spa Unicredit Banca – non più esistente per effetto di fusione con incorporazione nella spa Unicredit , tuttavia: a – tale situazione lata sensu successoria trova regolamentazione del disposto dell’art. 2504 b”‘, 1 comma, cod. civ. – come introdotto con d.lgs 6/2003 – che statuisce la continuazione della incorpo rante in tutti i rapporti, anche processuali, sorti in capo alla incorporata ; b – la vocatio in jus – v conclusioni del ricorso- era diretta alla “Banca di Roma, oggi Unicredit spa” – così identificando la “giusta parte” rispetto alla quale il contraddittorio andava riferito- e la società incorporante si è costituita in giudizio entro l’anno dalla pubblicazione della sentenza, con effetto dunque sanante della invalidità riscontrata ( sul punto v. Cass. Sez. II n. 15180/2011).
II – Con il primo motivo si denunzia la violazione o falsa applicazione “di norme di diritto” ex art. 360 n.3 cpc , con specifico riferimento alla disciplina dell’onere della prova – art. 2697 cod. civ.- e del principio di non contestazione, qualora le condizioni dell’azione non abbiano formato oggetto di rilievi oppositivi nella comparsa di risposta, desunto dall’interpretazione di legittimità dell’art. 167 cpc: vengono all’uopo citate Cass. nn. 25341/2010 e 4381/2009 ; 14542/2009; 5356/2009).
III – Con secondo motivo le parti ricorrenti sostengono che l’aver ritenuto legittimo il rilievo di ufficio della insussistenza della qualità di erede avrebbe fatto incorrere il giudice di primo grado – nonché quello di appello, al quale la medesima questione era stata riproposta impugnativamente- anche nella violazione del principio del contraddittorio, atteso che il rilievo ufficioso della sussistenza del titolo di legittimazione era il prodotto di un’attività ermeneutica del Tribunale rispetto alla quale la dante causa delle ricorrenti non aveva avuto modo né opportunità di controbattere tempestivamente.
IV – E’ convincimento del relatore che entrambi i motivi siano infondati IV.a – Invero l’effetto della non contestazione – che non soffre deroghe per la ragione che il fatto oggetto di valutazione possa rientrare nel potere di rilievo ufficioso del giudice. di merito, quale condizione dell’azione- è quello di rendere inapplicabile il principio dell’onere della prova nel senso che, di fronte alla non contestazione – o anche, alla tardiva contestazione- l’unico limite che incontra il giudice è rappresentato dal divieto di ritenere non sussistente il fatto perché non provato da chi aveva il relativo onere dimostrativo, ma non significa però che il giudicante non possa accertare la portata ed il rilievo del fatto non contestato, al fine dell’accoglimento della domanda, sulla base di documenti o emergenze processuali già acquisite in atti: in sostanza, come rimarcato da acuta dottrina, ” il fatto non contestato non è un fatto accertato, bensì è un fatto che si assume per vero in forza della non contestazione, salvo che le prove raccolte ne smentiscano l’esistenza” IV – Orbene il giudice dell’appello – adeguandosi alle argomentazioni del Tribunale- ha esaminato i documenti – testamento – prodotti dall’originaria attrice e ne ha tratto il convincimento che, al di là del nomen usato per la vocazione testamentaria, si sarebbe trattato di un legato attinente ai soli beni immobili della defunta : tale valutazione, per quanto sopra detto, non deroga alla ritenuta non contestazione circa il fatto che vi fosse un documento che apparentemente istituiva come erede la P. ma , partendo da tale dato , interpreta in modo dissonante la portata della delazione.
V – Con il terzo motivo parti ricorrenti lamentano l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, censurando la decisione della Corte territoriale di ritenere assorbita dalla carenza della qualità di erede ogni verifica della carenza di diligenza della banca di consentire il ritiro delle somme esistenti sul conto , da parte della delegata alla sola movimentazione, dopo che con la morte della delegante sarebbe cessato il rapporto di mandato. V.a – Il motivo è inammissibile: a – perché non è diretto a sindacare il percorso logico seguito dal giudice dell’appello – inattaccabile quanto a consequenzialità argomentativa, laddove ritiene assorbito l’esame della condotta della banca dalla negazione della qualità di erede- bensì a contestare la valutazione delle emergenze di causa prese in esame dal giudice di merito; b – perché, al postutto, la riformulazione dall’art. 360, primo comma, n. 5, cpc, disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, cony. in legge 7 agosto 2012, n. 134 – applicabile ratione temporis essendo stata pubblicata la sentenza di appello dopo l’11 settembre 2012-, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, così che è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione ( così Cass. Sez. Un. 8053/2014).
VI – Se verranno condivise le sopraesposte argomentazioni, il ricorso è idoneo ad esser trattato in camera di consiglio per esser colà dichiarato manifestamente infondato.
P.Q.M.
Il ricorso può esser definito in camera di consiglio, ex artt. 380 bis; 375 n.5 cpc , per esser dichiarato manifestamente infondato. ”
Il Collegio condivide le conclusioni poste a sostegno della relazione, non validamente contrastate dalle argomentazioni contenute nella memoria depositata a’ sensi dell’art 380 bis , II comma, cpc che si limitano sia a contcstare la preclusione sulla contestazione di e
rede testamentaria della originaria attrice, sia a ritenere inaccurata l’interpretazione dell’atto di ultima volontà ; giova peraltro mettere in rilievo, quanto al primo punto, che di recente le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 3 giugno 2015 n 11377 , in materia di rilievo di ufficio della inefficacia di un contratto sottoscritto dal falsus procrirator, hanno ribadito l’ampiezza dei poteri di rilievo officioso laddove essi riguardino la fondatezza di eccezioni in senso lato, relative alla legittimazione od alla sussistenza del potere rappresentativo della parte agente, a condizione che esse emergano da atti già in precedenza prodotti, con ciò confutando anche la pretesa lesione del principio del contraddittorio che da detto rilievo d’ufficio sarebbe originata.
Mancando dunque la situazione legittimante alla pretesa intangibilità del patrimonio della defunta B., correttamente la gravata sentenza ( e la relazione che ne ha condiviso l’argomentazione) ha ritenuto assorbite le pur riprodotte censure circa la carenza di buona fede nell’agire dell’Istituto bancario
Il ricorso va rigettato e le parti ricorrenti vanno condannate al pagamento in solido delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, tenendo conto, in detta liquidazione, della sola attività difensiva svolta nell’adunanza camerale , in forza della procura estesa a margine del controricorso , non ritualmente notificato.
A’ sensi dell’art 13, comma I “del d.P.R. n 115 del 2002, deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte delle stesse parti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma I b’ dello stesso art 13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti al pagamento in via solidale delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi euro 7.200,00 di cui curo 200,00 per esborsi; dà altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico delle medesime parti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma I Gr’ dell’art 13 del d.P.R. 115/2002.