Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 16 giugno – 1 ottobre 2015, n. 39784
Presidente Sirena – Relatore Dovere
Ritenuto in fatto
1. R.F. propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento indicato in epigrafe con il quale é stata confermata la pronuncia di condanna alla pena ritenuta equa emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Alessandria per i reati di cui all’art. 186, co. 1, 2 lett. c) e 2bis, commesso il 29.11.2009, in uno all’assoluzione per il reato di cui all’art. 187, co. 1 e Ibis Cod. str..
2. Con il ricorso deduce violazione di legge, essendo stato ritenuto utilizzabile l’esito dei prelievo ematico eseguito sull’imputato in ambiente ospedaliero nonostante questo fosse stato eseguito al solo fine di stabilire il tasso alcolemico per le esperende indagini di p.g..
Con un secondo motivo deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione perché la Corte di Appello avrebbe affermato, in contrasto con le emergenze processuali, che il prelievo non fu effettuato su richiesta della PG, che l’accertamento del tasso alcolemico fu reso necessariò dalle finalità terapeutiche e che ciò risulterebbe confermato dal certificato di dimissione.
Considerato in diritto
3. II ricorso è manifestamente infondato.
3.1. I motivi possono essere trattati unitariamente.
Questa Corte ha già ripetutamente affermato che in occasione dell’esecuzione degli accertamenti previsti dall’art. 186, co. 5 Cod. str. non è richiesto il consenso dell’interessato, diverso ed ulteriore da quello che è previsto in linea generale per l’attività terapeutica (cfr., ad esempio, Sez. 4, Sentenza n. 1522 del 10/12/2013, Lo Faro, Rv. 258490, per la quale la specifica disciplina dettata dall’art. 186 del nuovo codice della strada – nel dare attuazione alla riserva di legge stabilita dall’art. 13, comma secondo Cost. – non prevede alcun preventivo consenso dell’interessato al prelievo dei campioni; diffusamente in argomento, sez. 4, sentenza n. 15708 del 18.12.2012, Gigli, non massimata). Ciò in quanto il legislatore, nel porre la previsione di cui all’art. 186, co. 5 Cod. str., ha unicamente inteso garantire che gli accertamenti (non necessariamente costituiti dal prelievo ematico, anche perché possono divenire disponibili nel tempo ulteriori metodiche) siano condotti da personale sanitario all’interno di struttura sanitaria. Ove si tratti di soggetto conducente che, perché rimasto coinvolto in incidente stradale, sia stato sottoposto a cure mediche, non assume alcun rilievo che l’accertamento del tasso alcolemico venga eseguito solo perché richiesto dagli organi della Polizia stradale o per decisione congiunturale o prassi operativa della struttura sanitaria.
Coglie quindi il segno il ricorrente quando evoca la giurisprudenza di questa Corte che afferma l’utilizzabilità degli accertamenti quando siano stati eseguiti nell’ambito di un protocollo medico (cfr. ex multis, Cass. Sez. 4, sent. n. 4118 del 09/12/2008, Rv. 242834). Ma erra quando sostiene che nel caso di specie l’accertamento non si connetteva al protocollo sanitario perché eseguito non per necessità terapeutiche ma su richiesta della P.G.
Peraltro, la circostanza che il prelievo sia stato eseguito su un paziente in stato di incoscienza – rammentata dal ricorrente medesimo – rende conclamata la finalità in primo luogo terapeutica del prelievo. Che tuttavia rimane non essenziale; sicché le affermazioni fatte dalla Corte di Appello – alla quale l’esponente rimprovera con il secondo motivo di aver sostenuto che il prelievo venne eseguito per le necessità di cura, laddove era stato oggetto di specifica richiesta della P.G. – anche se fossero contraddette dai materiali di prova – non determinerebbero la fondatezza del motivo.
4. In conclusione, il ricorso é inammissibile e il ricorrente va condannato, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in € 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00, in favore della cassa delle ammende.