Questo sito contribuisce alla audience di
Diritto e Fisco | Articoli

Azione diretta contro la propria assicurazione se non c’è concorso di colpa

4 Ottobre 2015
Azione diretta contro la propria assicurazione se non c’è concorso di colpa

Sinistri stradali: se vi è dubbio sulla responsabilità esclusiva del presunto danneggiante, l’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del presunto danneggiato non può essere azionata.

Sinistri stradali, attenzione a non citare in causa l’assicurazione sbagliata: sebbene, infatti, il nuovo codice delle assicurazioni consente [1] l’azione diretta del danneggiato contro la propria assicurazione quando questi, coinvolto in un incidente stradale, abbia riportato un danno al mezzo o alla persona, tale possibilità vale solo nel caso in cui il danneggiante abbia responsabilità esclusiva e nessuna colpa, invece, sia del danneggiato. Viceversa, se vi è dubbio sulla responsabilità esclusiva nel sinistro stradale, nell’incertezza pertanto della dinamica dell’incidente, nota ovviamente all’attore, quest’ultimo deve chiamare in causa non la propria assicurazione, bensì quella del presunto responsabile [2]. È questo l’importate chiarimento che il Giudice di Pace di Napoli, con una recente sentenza [3], offre a tutti gli avvocati “specializzati” in cause di incidenti stradali.

La vicenda

Un conducente – per come dallo stesso dichiarato alla Polizia Municipale intervenuta al momento del sinistro – percorreva una strada di Pozzuoli e, giunto nei pressi di una intersezione per la tangenziale per Napoli, nell’immettersi sulla rampa, a causa del sole “ad un’altezza che impediva una visione chiara”, improvvisamente si trovava un’altra auto in posizione traversale che occupava tutta la rampa di accesso. Istintivamente frenava, ma senza poter evitare l’impatto”.

Nel corso del processo, però, la prova testimoniale chiariva che, nel sinistro, vi era stata una corresponsabilità tra i conducenti dei due veicoli. Pertanto la domanda dell’attore veniva dichiarata inammissibile.

La sentenza

Nell’incertezza della dinamica dell’incidente, così come descritta dai testi, nota anche all’attore, questi non può azionare la procedura del risarcimento diretto [1] nei confronti, cioè, della propria compagnia di assicurazione, ma deve citare in causa il presunto responsabile civile e la sua compagnia di assicurazione [2].

Infatti, la procedura di risarcimento diretto, quella cioè rivolta nei confronti della compagnia del danneggiato, vale solo se il danneggiato riesce a dimostrare di non essere responsabile del sinistro neanche in minima parte. Si legge, infatti, nella sentenza in commento, che la procedura del risarcimento diretto:

– opera solo in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria;

– riguarda solo i danni al veicolo e i danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente e, nel caso di lesioni, si applica solo al danno alle persone subito dal conducente non responsabile, posto che questo danno rientri tra lesioni di lieve entità.

Nel giudizio intrapreso nei soli confronti della compagnia di assicurazione del danneggiato, quest’ultimo dovrà solo provare:

a) che, il sinistro si sia verificato tra soli due veicoli a motore, identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria;

b) che, egli non sia responsabile del sinistro neanche in minima parte.

Nel caso di specie, l’attore non ha dimostrato di essere esente da qualsiasi responsabilità. Perciò la sua domanda è stata rigettata.


note

[1] Art. 149 cod. ass. D.L.vo 209/05

[2] Ai sensi dell’art. 144 cod. ass. D.L.vo 209/05

[3] G.d.P. Napoli, sent. n. 6377/2015.

Autore immagine: 123rf com

Massima:

La procedura di cui all’art. 149 CdA costituisce un’alternativa alla disciplina “ordinaria” di cui all’art. 144 CdA e può essere azionata solo se nel sinistro siano coinvolti solo due veicoli e il presunto danneggiato non sia corresponsabile.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L’avv. Italo BRUNO, Giudice di Pace di Napoli, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n.6684/13 R.G. – Affari Contenziosi Civili – avente ad oggetto:

Risarcimento danni da circolazione stradale.

T R A

TIZIO;  ATTORE

E

S.p.A. ZETA; CONVENUTA

CONCLUSIONI

Per l’attore: acclarare la mancanza di qualsiasi sua responsabilità in ordine al sinistro per cui è causa e, per l’effetto, condannare la Spa Zeta, in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in suo favore della somma di € 2.437,34 per i danni riportati dalla sua auto e della somme di € 3.519,37 per le lesioni subite, oltre interessi e rivalutazione, nonché spese e competenze professionali con attribuzione ai procuratori anticipatari.

Per la convenuta: nel rito, dichiarare la domanda inammissibile, improponibile, improcedibile e, nel merito, rigettarla in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata; vittoria di spese e competenze professionali.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

TIZIO, con atto di citazione ritualmente notificato il 30/7/13 alla S.p.A. ZETA la conveniva innanzi a questo Giudice, affinché – previa declaratoria della mancanza di qualsiasi sua responsabilità nella produzione del sinistro avvenuto il 12/12/12 in Pozzuoli (NA) alla Via M.N. Licola Patria, in occasione del quale l’auto Renault Megane di sua proprietà ed assicurata con la Spa Zeta veniva investita dall’auto Toyota Aygo di proprietà di Caio e assicurata con la Spa Ipsilon – fosse condannata la medesima Spa Zeta, in persona del legale rapp.te pro-tempore, al risarcimento dei danni.

A tal fine nel detto atto introduttivo premetteva:

– che in dipendenza dell’investimento, la sua auto riportava danni per le cui riparazioni è stata preventivata la spesa di € 2.437,34, come da relazione tecnica prodotta ed Egli stesso subiva lesioni per le quali veniva medicato al p.s. dell’Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli (NA) dove i sanitari di turno gli diagnosticavano: “trauma cranico non commotivo”;

– che, il suo veicolo era assicurato per RCA presso la Spa Zeta che, ritualmente invitata a risarcire i danni ex artt. 145, 148 e 149 del D.L.vo 209/05, con racc.ta a.r. Posta Express n.80078130214061930 ricevuta il 22/2/13 e invita per conoscenza anche alla Spa Ipsilon con racc.ta a.r. Posta Express n.80078130214061940 ricevuta il 22/2/13, non vi provvedeva.

Instauratosi il procedimento, si costituiva la convenuta Spa Zeta che, preliminarmente eccepiva l’inammissibilità e l’improponibilità della domanda e, nel merito, la contestava sia sull’an che sul quantum debeatur. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, veniva articolata, ammessa ed espletata prova per testi, nonché acquisito il verbale redatto dalla P.M. del Comune di Pozzuoli intervenuta sul luogo del sinistro.

Sulle rassegnate conclusioni, all’udienza del 25/9/15, la causa veniva assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si deve dichiarare l’inammissibilità della domanda proposta da TIZIO nei confronti della sua impresa di assicurazione, alla luce dell’art. 149 del D.L.vo 209/05 (Risarcimento diretto).

La procedura di risarcimento diretto di cui si è avvalso l’attore (art. 149 del D.L.vo 209/05), opera unicamente in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria; riguarda solo i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente e, nel caso di lesioni, si applica solo al danno alle persone subito dal conducente non responsabile, posto che questo danno rientri tra lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139.

Nel giudizio intrapreso nei soli confronti della compagnia di assicurazione del danneggiato, quest’ultimo dovrà solo provare:

  1. a) che, il sinistro si sia verificato tra soli due veicoli a motore, identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria;
  2. b) che, egli non sia responsabile del sinistro neanche in minima parte.

Nel caso di specie, l’attore non ha dimostrato di essere esente da qualsiasi responsabilità.

s

Inoltre, dal verbale redatto dalla Polizia Municipale del Comune di Pozzuoli acquisito agli atti si legge la dichiarazione resa dall’attore nell’immediatezza, che testualmente recita: “percorrevo Via M. N. Licola Patria direzione Pozzuoli, giunto nei pressi dell’ingresso tangenziale per Napoli, inserivo l’indicatore di direzione destro con l’intenzione di accedere alla rampa. Poiché il sole era ad un’altezza che impediva una visione chiara, improvvisamente mi sono trovato la Toyota in posizione traversale che occupava tutta la rampa di accesso. Istintivamente ho frenato ma non ho potuto evitare l’impatto”.

Nell’incertezza della dinamica dell’incidente, così come descritta dai testi, nota anche all’attore, questi non avrebbe dovuto azionare la procedura del risarcimento diretto di cui all’art. 149 del CdA nei confronti della propria compagnia di assicurazione ma, avrebbe dovuto azionare la procedura di cui all’art. 144 del CdA nei confronti del presunto responsabile civile e della sua compagnia di assicurazione.

La procedura di cui all’art. 149 costituisce un’alternativa alla disciplina “ordinaria” di cui all’art. 144 CdA e, si ripete, può essere azionata solo se nel sinistro il presunto danneggiato sia esente da una ben che minima responsabilità.

Anche se il comma 6 dell’art. 149 del CdA prevede che in caso di mancata comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto, ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall’art. 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’art. 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione, cionondimeno, questo comma va coordinato con i commi 2 e 3 i quali dispongono che la procedura si applica al conducente “non responsabile” e che l’impresa è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa di assicurazione del “responsabile”.

Pertanto, se vi è dubbio sulla responsabilità esclusiva del presunto danneggiante, l’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del presunto danneggiato non può essere azionata.

La dinamica dell’incidente, così come descritta dai testi non consente a questo Giudice di acclarare la mancanza di qualsiasi responsabilità dell’attore in ordine al sinistro per cui è causa.

Per quanto concerne le spese del giudizio, questo Giudice ritiene di compensarle tra le parti per avere la convenuta Società contribuito all’instaurazione del presente procedimento con il suo comportamento extraprocessuale non conforme alla legge, avendo aperto il sinistro e disposta perizia di parte sull’auto dell’attore e sulla sua stessa persona e, solo in corso di causa ha eccepito l’inammissibilità della domanda che, ha provato solo con la prova testimoniale.

L’art. 149 del CdA prevede che, una volta ricevuta la richiesta di risarcimento danni da parte del presunto danneggiato che si ritiene non responsabile in tutto del sinistro, la compagnia di assicurazione, ai sensi del comma 3 del citato articolo, in forza dell’obbligo di legge che le attribuisce il potere/dovere di sostituirsi alla compagnia del presunto danneggiante, avrebbe dovuto darne immediata comunicazione a quest’ultima affinché verificasse, con il suo assicurato, le modalità di accadimento del sinistro. Se dalle opportune verifiche si fosse riscontrato una qualsiasi corresponsabilità o un impedimento alla procedura di indennizzo diretto, avrebbe dovuto darne comunicazione al presunto danneggiato il quale, avrebbe potuto azionare l’azione di cui all’articolo 144 e non più l’azione diretta in quanto questa sarebbe stata inammissibile e/o improcedibile, come nel caso di specie.

La sentenza non è esecutiva in quanto la disciplina dell’esecuzione provvisoria ex art. 282 c.p.c. trova legittima attuazione solo con riferimento alla sentenza di condanna che, è l’unica che possa, per sua natura, costituire titolo esecutivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da TIZIO nei confronti della S.p.A. ZETA, in persona del legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

dichiara la domanda inammissibile;

compensa tra le parti le spese del procedimento;

3) sentenza non esecutiva.

Così decisa in Napoli e depositata in originale il giorno 2 ottobre 2015.

                                                                               IL GIUDICE DI PACE

                                                                               (Avv. Italo BRUNO)


Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.

 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA

Canale video Questa è La Legge

Segui il nostro direttore su Youtube