Difensore d’ufficio: sono tenuto a pagarlo?


La difesa d’ufficio non è gratuita a condizione che l’avvocato abbia svolto qualche attività.
La domanda:
Ho ricevuto tempo fa un decreto di citazione davanti al Giudice di Pace in seguito ad un querela per diffamazione. Il giorno stesso ho contattato l’avvocato che mi era stato nominato d’ufficio per chiedere un preventivo; ritenendo esagerata la somma richiesta, ho detto che non ero disposto a pagare tanto. Quest’ultimo, forse perché offeso, mi ha invitato a nominare un difensore di fiducia, lasciandomi intendere che non assumeva la mia difesa. Io sono andato subito da un altro avvocato, ma adesso il primo mi chiede il compenso per lo “studio del processo”. Pensate che sia tenuto a pagarlo?
La risposta
La difesa di ufficio
Il difensore d’ufficio (ossia l’avvocato) viene nominato “automaticamente” a tutti coloro che si trovino per qualche motivo perseguiti penalmente [1]. Spetta poi al soggetto indagato scegliere se avvalersi di detto difensore oppure di un altro, cosiddetto “di fiducia”.
In ogni caso il difensore d’ufficio ha diritto al suo onorario per l’attività prestata; le sue prestazioni non sono, cioè, “gratuite” [2].
Nel Decreto di rinvio a giudizio, lo stesso Pubblico Ministero nomina un difensore d’ufficio avvertendo altresì l’imputato che, se vuole, può nominare un difensore di fiducia. Con la nomina del difensore di fiducia cessano le funzioni del difensore d’ufficio.
Lo scopo della nomina d’ufficio è quello di garantire la difesa in ogni momento del procedimento e, nel caso specifico, il decreto di citazione contiene l’avvertimento che, in assenza di nomina, l’imputato verrà assistito dall’avvocato indicato dalla Procura della Repubblica.
In questa fase non si può certamente affermare che la nomina fatta dal P.M. instauri un rapporto professionale (mandato) tra difensore ed imputato. Il rapporto professionale nasce, infatti, solo successivamente, allorché le parti (mandante e mandatario) stabiliscono le condizioni del loro rapporto contrattuale.
Il difensore nominato d’ufficio potrà cessare anche prima dalla sua funzione, se vi sia rinuncia al mandato per motivi legittimi, o se sia stata comunicata dall’imputato l’intenzione di nominare un difensore di fiducia.
Obbligo del preventivo
Le recenti norme prevedono l’obbligo per l’avvocato di predisporre, se richiesto dal cliente, un preventivo di massima scritto [3].
Può ben affermarsi che il preventivo e la sua accettazione costituiscano in questo caso un fatto preliminare all’insorgere del rapporto professionale: tant’è che la legge richiede non un preventivo dettagliato ma, appunto, un preventivo di massima.
Per la redazione di tale previsione di spesa, non è indispensabile lo studio del processo: già il decreto di citazione contiene sufficienti elementi per rendersi conto di quale potrà essere la difficoltà del processo, la sua durata, il contenuto degli atti da esaminare. Esso, infatti, contiene l’indicazione del reato contestato, dei mezzi di prova già acquisiti dal P.M., dei testi da escutere.
Il preventivo potrà prevedere, per esempio, un compenso per numero di udienze; quello per le trasferte che potranno rendersi necessarie, le spese che occorreranno. Potrà prevedere un minimo ed un massimo a seconda del risultato ottenuto.
Non può però affermarsi che già in questa fase preliminare del rapporto con il professionista, vi sia l’obbligo o la necessità di studiare il processo, di chiedere il rilascio delle copie o, semplicemente, di prenderne visione. Qualora ciò avvenga, dimostra scrupolo da parte del professionista nei confronti del potenziale cliente dettato dall’intento di predisporre una previsione quanto più aderente alla realtà.
Il diritto al compenso nascerà, comunque, esclusivamente nel momento e nell’ipotesi in cui il potenziale cliente gli conferirà il mandato.
Disamina del caso concreto
Subito dopo il ricevimento del decreto di citazione, e con notevole tempestività, il lettore ha contattato il difensore nominato d’ufficio: addirittura ancor prima che il difensore nominato dal P.M. avesse notizia del processo mediante la notifica del decreto a lui dovuta ai sensi del Codice di Procedura Penale.
In una fase, dunque, da considerarsi preliminare alla necessità di studiare il processo, egli ha chiesto di conoscere l’importo dei compensi che sarebbe stato tenuto a corrispondere al professionista nel caso in cui avesse inteso avvalersi delle sue prestazioni; con uguale tempestività è sopravvenuta la comunicazione del preventivo e, quasi contestualmente, la mail del lettore con la quale dichiarava di ritenere il preventivo di ammontare eccessivo. Il giorno dopo, è intervenuta la risposta dell’avvocato e l’invito a nominare un difensore di fiducia: invito che sostanzia una rinuncia all’acquisizione dell’incarico fiduciario.
È pur vero, tuttavia, che le norme sulla difesa d’ufficio impongono al difensore nominato di svolgere la sua attività fino alla sostituzione con il difensore di fiducia. In senso molto generale, tuttavia, tale compenso è riferito alle attività prestate per lo svolgimento dell’incarico in connessione con la funzione pubblica di difesa necessaria per il corretto svolgimento del processo; è condizionata dall’effettivo svolgimento di tali attività. Nel caso in esame, in attesa dell’udienza dibattimentale, non può neppure ipotizzarsi lo svolgimento di una qualche attività tecnica (predisposizione della lista testi, per esempio) se il cliente non ha fornito opportuni ragguagli al difensore.
Lo studio del processo da parte del nominato d’ufficio, a questo punto, non sembra per niente necessario e, se è avvenuto, ciò non è avvenuto di certo a seguito di un input dell’imputato. Si dovrebbe dedursene, altrimenti, che per il medesimo “studio del processo” quest’ultimo si troverebbe a dover retribuire contemporaneamente due professionisti.
In ogni caso, per tornare ai fatti, nella stessa giornata in cui ha ricevuto il preventivo, il lettore ha manifestato lo stupore per le somme richieste, utilizzando peraltro un tono non adeguato nei confronti del professionista. Questi, ben a ragione, l’ha invitato l’indomani stesso a provvedere alla nomina di un difensore di fiducia, nella sostanza rinunciando all’acquisizione dell’incarico.
CONCLUSIONI
Dalla narrazione dei fatti e dall’esame delle mail intervenute tra le parti, non pare che si sia instaurato alcun vincolo di mandato con l’avvocato e, quindi, che vi sia un obbligo di natura contrattuale a corrispondergli i compensi richiesti.
La nomina d’ufficio, peraltro, sebbene debba essere retribuita, non è stata seguita da atti che testimoniano di un avvenuto “studio del processo”. E tale non può considerarsi la lettura del decreto di citazione necessaria per la predisposizione del preventivo di massima.
Non vi è stata richiesta di copie o redazione di atti di qualunque natura, né vi è stato lo svolgimento di compiti attinenti alla cosiddetta “difesa tecnica” obbligatori, dal momento che il processo era in una fase di quiescenza in attesa dell’udienza dibattimentale.
Ciò che è avvenuto non fa scattare un obbligo di pagamento, stante la comunicazione preventiva del professionista di non essere disponibile a svolgere la sua attività di difesa e stante la tempestiva (ed implicita) comunicazione di non volersi avvalere delle prestazioni dell’avvocato indicato dall’ufficio.
Il rapporto dell’avvocato con il cliente è tra l’altro governato dal principio fiduciario [3]: il difensore d’ufficio ben aveva, nel caso concreto, la possibilità di invocare il venir meno di tale fiducia a seguito della risposta del cliente il quale ha dichiarato di non essere disposto a pagare tale importo. Ma il diritto alla rinuncia non implica, a fronte, la legittimità del chiesto pagamento della fase di studio della controversia, anche perché può ben dirsi, nel caso in esame, che tale rapporto fiduciario non era ancora nato e che, in definitiva, non erano state espletate attività professionali.
Occorre peraltro precisare che il difensore di fiducia ha l’obbligo di informare quello d’ufficio della nomina sopravvenuta: questo, però, è un fatto deontologico riguardante i rapporti tra i professionisti e la cui tempestività – o meno – non è addebitabile al lettore.
Possiamo affermare, in definitiva, che i compensi richiesti non siano dovuti.
Possiamo affermare, altrettanto doverosamente, però, che appare quanto mai opportuno che il lettore chieda scusa al professionista per il modo “sopra le righe” con il quale ha comunicato la sua decisione di nominare un difensore di fiducia.
note
[1] Art. n. 369 bis cod. proc. pen.
[2] Art. 31 Norme di attuazione cod, proc. pen.
[3] Art. 9 D.L. 1/201): “4. Il compenso per le prestazioni professionali e’ pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessita’ dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresi’ indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attivita’ professionale. In ogni caso la misura del compenso e’ previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.”
[4] Art. 11 Cod. deontologico forense: “ – Rapporto di fiducia e accettazione dell’incarico 1. L’avvocato è libero di accettare l’incarico. 2. Il rapporto con il cliente e con la parte assistita è fondato sulla fiducia”.
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Buonasera… Mi è arrivato un citazione di pagamento da un avvocato che estata nominato dal tribunale fine al arrivo di questa citazione non sapevo nulla di ciò che e successo nelle udienze, ora mi chide di pagarlo io, devo pagare io per avermi condannato a 6mesi di reclusione?