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Abbandono della casa familiare: quali conseguenze?

6 Ottobre 2015 | Autore:
Abbandono della casa familiare: quali conseguenze?

Abbandono della casa familiare (o del tetto coniugale) prima e dopo la separazione: conseguenze civili e penali quando il coniuge, il genitore o il figlio decidono di lasciare l’immobile.

 

Quali sono gli effetti che, sul piano civile e penale, possono scaturire dalla decisione di andar via da casa (cosiddetto abbandono della casa familiare o del tetto coniugale)? Cercheremo di spiegarlo in questa guida, considerando la situazione della famiglia sia prima che dopo la separazione.

ABBANDONO DELLA CASA PRIMA DELLA SEPARAZIONE

Conseguenze sul piano penale

È a tutti noto che l’abbandono del tetto coniugale (così come l’adulterio) non è più un reato. Per tale ragione è facile che la decisione di lasciare la casa coniugale venga presa con una certa dose di leggerezza.

Si tratta in ogni caso di un errore in quanto la legge penale [1] punisce la condotta di chi abbandona il “domicilio domestico” quando da essa derivi una violazione degli obblighi di assistenza familiare, cioè di quegli obblighi connessi non solo al mantenimento economico dei membri della famiglia, ma anche a quelli di assistenza morale.

La norma penale fa riferimento non solo al comportamento del coniuge ma anche del genitore il quale lasci la casa o porti una condotta contraria alla morale della famiglia.

Non è, tuttavia, sufficiente ad integrare il reato un temporaneo allontanamento dalla casa familiare, perché comunque occorre la volontà di non far ritorno a casa per un tempo indeterminato sottraendosi, al contempo, ai doveri di assistenza morale e materiale nei confronti dei familiari.

La pena prevista in questo caso è quella della reclusione fino a 1 anno o la multa da 103 a 1032 euro.

A riguardo, la Cassazione ha, però, chiarito che l’ abbandono del tetto coniugale è punibile come reato solo se alla base dell’allontanamento manca una giusta causa; posto, infatti, che il reato si perfeziona solo se il soggetto si sottrae agli obblighi di assistenza morale e materiale nei confronti del coniuge abbandonato, ha evidenziato che, poiché – per l’evoluzione del costume sociale – la qualità di coniuge non è più una condizione permanente, ma modificabile per la volontà anche di uno solo di rompere il matrimonio, “la manifestazione di tale volontà può essere idonea a interrompere senza colpa e senza effetti penalmente rilevanti taluni obblighi, tra i quali quello della coabitazione” [2].

In altre parole, affinché l’abbandono del tetto domestico non sia punibile, occorre che la scelta di andar via si basi su una giusta causa (che naturalmente deve essere provata) che abbia reso intollerabile la convivenza familiare; si pensi, a riguardo, ai litigi ricorrenti fra i coniugi, al subire violenze fisiche o psicologiche di varia natura, alla violazione dell’obbligo di fedeltà del partner, alla continua invadenza di altri familiari nelle scelte della coppia.

A riguardo, il deposito di una domanda di separazione al tribunale costituisce di per sé giusta causa di allontanamento e non integra più il reato.

Resta, in ogni caso, ferma la condizione di non far mancare al familiare (e quindi anche i figli) il necessario supporto economico e morale.

Conseguenze sul piano civile

Anche sotto il profilo civile, la scelta di lasciare la casa può avere delle conseguenze che, nello specifico, scaturiscono dal fatto che uno degli obblighi che derivano dal matrimonio è quello alla coabitazione [3].

 

Val la pena precisare, a riguardo, che la condotta dell’allontanamento non può essere punita quando la scelta di non abitare sotto lo stesso tetto sia approvata dai coniugi, i quali sono naturalmente liberi di concordare insieme l’indirizzo della vita familiare [4] (si pensi alla scelta di tutti coloro che accettano di lavorare in un’altra città, riunendosi con la famiglia solo nei w.e.).

Diversamente, qualora manchi il consenso reciproco, l’abbandono della casa familiare costituisce di per sé violazione di un obbligo matrimoniale e di conseguenza è causa di addebito della separazione, in quanto porta all’impossibilità della convivenza.

Alla pronuncia di addebito consegue, sul piano pratico, la perdita dell’eventuale diritto a un assegno di mantenimento ma non, ove ne sussistano i presupposti economici, il diritto di ricevere gli alimenti che – a differenza dell’assegno di mantenimento – presuppongono uno stato di effettivo bisogno e l’impossibilità di poter provvedere ai bisogni di vita essenziali.

L’addebito è escluso quando la parte che abbia abbandonato il domicilio domestico provi che tale abbandono:

– sia stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge (come nel caso di violenze perpetrate da quest’ultimo)

– o sia intervenuto quando l’intollerabilità della convivenza si sia già verificata e ne sia, perciò, un semplice effetto: si pensi al caso in cui il rapporto sia connotato da frequenti litigi domestici con la suocera convivente e nel conseguente progressivo deterioramento dei rapporti tra gli stessi coniugi [5].

In pratica, dinanzi ad una richiesta di addebito, chi ha abbandonato la casa coniugale dovrà provare, analogamente a quanto avviene in sede penale, la sussistenza di una giusta causa di allontanamento e che esso è stato solo la conseguenza di una preesistente situazione di intollerabilità della convivenza.

Tale preesistente intollerabilità può consistere anche nella semplice disaffezione al matrimonio che abbia reso incompatibile la coabitazione. Come ha infatti chiarito la Cassazione a più riprese [6] l’abbandono del tetto coniugale non comporta una dichiarazione di addebito della separazione quando ormai la disgregazione della famiglia è irreversibile.

L’unico caso in cui è ammissibile l’abbandono del tetto coniugale senza necessità di addurre ulteriori prove è quello in cui sia stata proposta domanda di separazione.

In tal caso il consiglio rimane quello di:

– attendere la prima udienza nella quale il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separatamente (sempre che la situazione oggettiva non lo sconsigli, come appunto nel caso di violenze in famiglia);

– o concordare col coniuge per iscritto l’allontanamento di uno dei due dalla residenza.

In tali ipotesi, infatti, è da escludere la possibilità che la circostanza dell’allontanamento possa essere utilizzata ai fini di una richiesta di addebito.

In tutti gli altri casi, l’abbandono volontario e definitivo della casa familiare da parte di uno dei coniugi, implica di fatto la cessazione degli obblighi connaturati alla convivenza, sicché grava su chi si è allontanato l’onere di provare che quel comportamento fosse giustificato dalla preesistenza di una situazione d’intollerabilità della coabitazione [7]. Prova che, peraltro, è richiesta in forma ancor più rigorosa quando l’allontanamento riguardi pure i figli, dovendosi specificamente e adeguatamente dimostrare, anche riguardo a essi, la situazione d’intollerabilità [8].

ABBANDONO DELLA CASA DOPO LA SEPARAZIONE

 

Abbiamo dunque chiarito che la domanda di separazione rappresenta in sé una giusta causa di allontanamento che, perciò, non può dar luogo a responsabilità né in sede penale né alla pronuncia di addebito in sede civile.

Ciò non toglie che esso possa produrre delle conseguenze sul piano civile quando sia posto in essere dopo la separazione.

Se il coniuge assegnatario lascia la casa

Non è infrequente, infatti, che l’assegnatario della casa familiare, pur potendo avere la piena disponibilità dell’immobile, scelga di trasferirsi altrove insieme ai figli. A riguardo, la legge [9] prevede espressamente che “il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare”.

Il venir meno, tuttavia, non è automatico ma deve essere oggetto di una espressa richiesta di revoca dell’assegnazione, dinanzi alla quale il giudice deve verificare che il provvedimento richiesto non contrasti con i preminenti interessi della eventuale prole affidata o convivente con l’assegnatario.

Per un approfondimento rinviamo all’articolo: “Separazione: se il coniuge non abita la casa assegnata dal giudice”.

Se il figlio convivente lascia la casa

Innanzitutto, va chiarito che una volta divenuti maggiorenni i figli sono pienamente liberi di andar via di casa. La stessa cosa non può dirsi invece per i minori, i quali restano sotto la responsabilità dei propri genitori [10] (o di chi ne fa le veci) fino alla maggiore età (per un approfondimento leggi: “Minorenni: esiste un modo lecito per andar via di casa?”).

Ciò non significa che la decisione di allontanarsi da casa non possa incidere sulla situazione giuridica della famiglia. Se, infatti, la scelta del figlio avviene quando i genitori sono separati (e con tale termine ci riferiamo anche alla separazione della coppia di genitori non coniugati disciplinata dal tribunale) e il giudice abbia assegnato la casa familiare al genitore proprio in ragione della convivenza col figlio [9], tale circostanza determinerà il diritto dell’altro genitore a chiedere – anche in questo caso – la revoca del provvedimento di assegnazione dell’immobile.

Affinché non venga meno il diritto all’assegnazione occorre, infatti, che sia mantenuto fermo tra assegnatario e figli il requisito della coabitazione; ciò in quanto l’assegnazione della casa familiare richiede la necessaria persistenza di una luogo inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e, si è espressa, la vita familiare. Dunque, essa è disposta dal giudice con lo scopo di assicurare ai figli una sorta di continuità con detto ambiente; ove ciò non sia possibile in quanto i figli si siano allontanati da tale dimora, l’assegnazione non avrebbe più ragion d’essere [11] (per un approfondimento rinviamo all’articolo: “Casa coniugale alla moglie anche se il figlio diventa maggiorenne?”).

In caso di revoca dell’assegnazione, tuttavia, il giudice può tenere conto degli effetti economici derivanti dal venir meno del godimento della casa ed aumentare – ove sia stato disposto – l’assegno di mantenimento dovuto al coniuge già assegnatario dell’immobile [12].


note

[1] Art 570 cod. pen.

[2] Cfr. Cass. sent. n. 12310/12.

[3] Art. 143 cod. civ.

[4] Art. 144 cod. civ.

[5] Cass. n. 4540/11.

[6] Cass. sent. n. 16285/13, n. 2183/13; Cass. n. 2011/11.

[7] Cass., sent. n. 2059/12.

[8] Cass. n. 10719/13.

[9] Art. 337-sexies cod. civ.

[10] Art. 316 cod. civ.

[11] Cass. sent. n. 4555/12.

[12] Cass. sent. n. 10222/10.

Autore immagine: 123rf com


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