Questo sito contribuisce alla audience di
Diritto e Fisco | Articoli

La stessa persona può avere due stati di famiglia diversi?

7 Ottobre 2015 | Autore:
La stessa persona può avere due stati di famiglia diversi?

Sono separato di fatto e convivo con la mia nuova compagna e mio figlio: posso avere due stati di famiglia diversi?

La risposta alla domanda del lettore è negativa: si può avere un solo stato di famiglia ed un solo nucleo familiare di appartenenza. Tuttavia è possibile che si verifichino situazioni nelle quali una persona ha un nucleo familiare diverso da quello risultante nello stato di famiglia (certificato dal Comune di residenza). È allora necessario valutare, a seconda dei casi, quale sia il nucleo familiare di un soggetto ai fini della dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), meglio nota come Isee, l’indicatore che misura la ricchezza di una famiglia (la presentazione di tale modello serve per ottenere diverse prestazioni assistenziali e sociali, come asili nido, mense scolastiche, sussidi comunali). Mentre nella certificazione dello stato di famiglia, infatti, compaiono solo i familiari conviventi, nel nucleo considerato dall’Isee possono essere inseriti anche soggetti non conviventi. Vediamo insieme le ipotesi più diffuse.

Nucleo familiare Isee

Il nucleo familiare ai fini Isee è composto dal dichiarante, dai componenti della sua famiglia anagrafica[1] (conviventi legati da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o legami affettivi)e dai soggetti a carico Irpef. Significa che le persone fiscalmente a carico del dichiarante fanno parte del suo nucleo Isee anche se risultano in uno stato di famiglia diverso perché non conviventi.

Non sono considerati dalla legge i rapporti occasionali, e i rapporti che hanno la loro causa in un obbligo contrattuale (come avviene, ad esempio, per lavoratori domestici o badanti conviventi).

Soggetto a carico di più persone

Se una persona è a fiscalmente a carico di più soggetti, ai fini della Dsu dovrà essere inserita nel nucleo familiare del soggetto che fa parte della stessa famiglia anagrafica.

Qualora nessuna delle persone delle quali si trova a carico faccia parte della stessa famiglia anagrafica, sarà inserito nel nucleo di chi è tenuto in misura maggiore al suo mantenimento, in base alle condizioni economiche.

Coniugi a carico di altre persone

Se marito e moglie hanno la stessa residenza, ma risultano (uno solo o entrambi) a carico Irpef di altre persone, appartengono comunque allo stesso nucleo familiare, poiché viene loro applicato solo il criterio anagrafico.

Coniugi separati di fatto

I separati di fatto fanno comunque parte dello stesso nucleo familiare, anche se a carico di altri soggetti e/o residenti in due luoghi diversi. Verrà considerata la famiglia anagrafica di uno dei due coniugi, di comune accordo, o, in mancanza, quella riferita all’ultima residenza comune.

Se il coniuge separato di fatto è irreperibile, ci si dovrà attivare al Comune o presso le pubbliche autorità per denunciare la situazione, e poterlo così escludere dal nucleo Isee, una volta accertata la denuncia in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente nei servizi sociali.

Coniugi separati legalmente

Marito e moglie non fanno parte dello stesso nucleo se:

– sono separati legalmente (separazione giudiziale, consensuale, negoziazione assistita);

– è stata ordinata la separazione con domanda di nullità del matrimonio pendente;

– è stata consentita dal giudice la diversa residenza, con provvedimenti urgenti e temporanei;

– uno dei coniugi è stato privato della potestà sui figli;

– è in corso un procedimento per abbandono del coniuge.

Se uno dei coniugi è legalmente separato ma risulta ancora convivente, andrà indicato nell’Isee come altra persona all’interno del nucleo.

Genitori non sposati conviventi

In questo caso, entrambi i genitori, anche se non coniugati, fanno parte dello stesso nucleo familiare e della stessa famiglia anagrafica.

Genitori non sposati non conviventi

Se i genitori non sono né sposati, né conviventi, non fanno parte della stessa famiglia anagrafica: tuttavia, il genitore non convivente farà parte dello stesso nucleo ai fini Isee, a meno che non risulti sposato o con figli da un’altra persona, o debba versare un assegno di mantenimento al figlio, o gli sia stata tolta la potestà genitoriale, o, ancora, sia considerato estraneo in termini di rapporti economici ed affettivi, in base ad accertamenti dell’autorità giudiziaria o dei servizi sociali.

Figli minori di genitore a carico Irpef di altri soggetti

I figli minorenni conviventi con un genitore fiscalmente a carico di altre persone sono iscritti nel nucleo familiare di cui fa parte lo stesso genitore, in base alle regole esposte.

Figli conviventi con i nonni

Se un figlio convive con i nonni, ma è a carico Irpef dei genitori, sarà considerato nel nucleo dei genitori.

Se non sono fiscalmente a carico dei genitori, faranno invece parte del nucleo costituito dalla famiglia anagrafica di appartenenza.

Figli in affidamento

I minorenni in affidamento preadottivo o temporaneo (purchè basato su un provvedimento giudiziale) entrano nel nucleo familiare dell’affidatario, anche se sono fiscalmente a carico di altri soggetti o risultano in una diversa famiglia anagrafica. Se però sono collocati in istituti di assistenza o comunità fanno nucleo familiare a sé.

Conviventi senza legami

Chi convive, senza possedere rapporti di parentela, affinità o vincoli affettivi, deve rivolgersi al Comune per richiedere uno stato di famiglia separato.

Soggetti fiscalmente a carico

Al di fuori dei casi elencati, fanno parte del nucleo familiare Isee anche i soggetti, non conviventi, fiscalmente a carico di uno dei componenti del nucleo.


note

[1]Art.4 Dpr 223/1989.


Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.

 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA

Canale video Questa è La Legge

Segui il nostro direttore su Youtube