Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 24 giugno – 7 ottobre 2015, n. 20090
Presidente Roselli – Relatore De Marinis
Svolgimento del processo
Con sentenza del 7 giugno 2012, la Corte d’Appello di Salerno, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Salerno, rigettava la domanda proposta da M. V. nei confronti di Autostrade per l’Italia S.p.A., alle cui dipendenze il primo prestava la propria attività lavorativa con mansioni di esattore addetto alla riscossione dei pedaggi autostradali, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità , con le conseguenti statuizioni ripristinatorie e risarcitorie, del licenziamento disciplinare intimatogli per aver, durante un’assenza dal lavoro conseguente ad un infortunio sul lavoro, svolto attività lavorativa presso la Caffetteria V., gestita dalla figlia.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, a seguito della valutazione del materiale istruttorio ed in particolare della relazione dell’agenzia investigativa incaricata dalla Società e dell’espletata CTU, riletta alla luce della relazione peritale del CTP della Società, tale da riflettere in costanza dell’infortunio il compimento di movimenti incompatibili insussistente l’impedimento lamentato allo svolgimento dell’attività lavorativa.
Per la cassazione di tale decisione ricorrono la Rocchi e la Società, affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui resiste, con controricorso l’A.
Motivi della decisione
I quattro motivi in cui si articola l’impugnazione proposta dal ricorrente sono tutti volti ad evidenziare la non conformità a diritto e l’incongruità logica oltre che il contrasto con i diritti costituzionalmente garantiti al giusto processo, alla difesa, alla riservatezza della persona, del convincimento espresso dalla Corte territoriale e da questa posto a fondamento della ritenuta violazione dell’obbligo di fedeltà, legittimante l’irrogazione della massima sanzione del licenziamento per giusta causa, in ordine al carattere simulato dell’infortunio sul lavoro, pur certificatogli con assegnazione di un periodo di riposo di giorni cinque e poi di ulteriori venti, convincimento, a detta del ricorrente, fondato, non su accertamenti sanitari, come quello effettuato in prime cure dal nominato CTU, che anzi la Corte territoriale avrebbe totalmente disatteso, bensì sull’indagine investigativa fatta eseguire dalla Società nel periodo di assenza, che aveva evidenziato lo svolgimento da parte del ricorrente di attività lavorativa presso la caffetteria gestita dalla figlia, assunta, senza tener conto della sua idoneità lesiva del diritto alla riservatezza del ricorrente, come probante in sé fino al punto di ritenerla rilevante ai fini dell’ammissione dei mezzi istruttori richiesti dal ricorrente e dunque, limitativa dell’esercizio da parte dei medesimo del diritto di difesa ed, infine, tale da sostenere la valutazione di incompatibilità dell’asserita attività extralavorativa con il lamentato impedimento al lavoro.
In effetti, il ricorrente denuncia, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 1. n. 604/1966 e 2697 c.c., con il secondo il vizio di motivazione in ordine all’asserita simulazione dello stato di malattia, con il terzo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 24 Cost. nonché dell’art. 244 c.p.c., con il quarto la violazione e falsa applicazione degli arti. 2 e 3 Cost., 1, 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e 14, 114 e 135, digs. n. 196/2003. I predetti motivi, che, per quanto detto, ben possono essere qui trattati congiuntamente, non meritano accoglimento.
Premessa la conferma del consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass. 24.4.2008,
n. 10706 e Cass. 3.12.2002, n. 17128) secondo cui il lavoratore assente per malattia vioa l’obbligo di fedeltà, di correttezza e di buona fede nei confronti del suo datore di lavoro, nel caso in cui l’eventuale attività extralavorativa, dal medesimo compiuta, sia incompatibile con il suo stato di infermità, tanto da essere indice di simulazione fraudolenta, oppure sia tale da peggiorare o rallentare il processo di guarigione, la complessiva inammissibilità della proposta impugnazione discende dalla sua parzialità ed incompletezza , avendo il ricorrente omesso qualsiasi censura in ordine a quei passaggi 1 dell’iter argomentativo seguito dalla Corte trerritoriale, in cui questa fa puntuale riferimento alle considerazioni del CTU, liberamente apprezzate come tali da offrire sostegno alla tesi della simulazione dei lamentato pregiudizio fisico (da quella per cui i cinque giorni della prima prognosi sarebbero stati sufficienti, con l’ausilio del tutore, alla ripresa delle normali occupazioni a quella secondo cui l’utilizzo del tutore avrebbe dovuto ridurre al minimo i movimenti di abduzione ed adduzione e di rotazione interna ed esterna, a quella che rilevava la necessità di un ulteriore trattamento riabilitativo dopo così lunga assenza, viceversa pretermesso dal ricorrente), sebbene poi contraddette in sede di conclusioni ed alle controdeduzioni del CTP della Società, supportate da riscontro medico, quali l’assenza, a seguito dell’infortunio, di qualsiasi alterazione, così fondando su solide basi tecniche il convincimento finale espresso nel senso, appunto, del carattere simulato dell’infortunio dichiarato.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in euro 100,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.