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Decreto ingiuntivo per crediti dell’avvocato: la competenza

8 Ottobre 2015
Decreto ingiuntivo per crediti dell’avvocato: la competenza

Recupero crediti e parcella dell’avvocato: la competenza del giudice è determinata dal foro del consumatore.

La competenza territoriale del giudice, nel ricorso per decreto ingiuntivo promosso dall’avvocato nei confronti dell’ex cliente, a seguito del mancato pagamento della parcella, si determina sulla base della residenza di quest’ultimo. E ciò perché il rapporto tra il legale e il cliente è un comunissimo rapporto tra “professionista” e “consumatore”, nel senso dato, alle due parole, dal codice del consumo. Risultato: se il cliente si vede notificare un decreto ingiuntivo da un tribunale di un luogo diverso da quello ove egli è residente, può presentare opposizione (allo stesso tribunale che ha emesso il decreto) e chiederne la revoca per incompetenza territoriale. A chiarirlo è una recente sentenza del tribunale di Palermo [1].

Si determina in base al “foro del consumatore” la competenza per territorio nelle cause promosse dagli avvocati per il pagamento del proprio onorario e, pertanto, non può essere derogata la competenza del giudice del luogo di residenza del cliente. Ciò perché la normativa contenuta nel codice del consumo [2]– che si applica a tutti i casi in cui il cittadino interviene nel contratto (mandato) nella veste di privato, e dall’altro lato c’è un’azienda o un professionista – non conosce eccezioni.

Diversa sarebbe la soluzione se la prestazione fornita dall’avvocato fosse stata rivolta a una azienda o a una persona fisica nell’ambito, però, della propria attività commerciale (così, per esempio, un eventuale processo penale per evasione fiscale per imposte relative all’impresa). In quest’ultimo caso, il cittadino non appare più come consumatore, ma anch’egli quale professionista: cessa, allora, di applicarsi il codice del consumo.

La vicenda

Con un decreto ingiuntivo, il giudice di Palermo aveva ingiunto a un soggetto di pagare a un avvocato la somma dovutagli per competenze professionali. L’uomo ha però opposto opposizione sostenendo l’incompetenza per territorio del Tribunale di Palermo a favore invece del giudice del luogo di propria residenza. Il giudice gli ha dato ragione.

La tesi opposta

La sentenza non accoglie la tesi opposta – nel caso di specie sostenuta dall’avvocato secondo cui dovrebbe prevalere il foro speciale previsto dal codice di procedura civile [3] che consente agli avvocati di rivolgersi al giudice del luogo in cui ha sede il loro consiglio dell’Ordine per domandare l’ingiunzione contro i propri clienti.

Questa norma, però, è ormai di fatto inapplicabile per via dell’approvazione delle norme di recepimento della tutela del consumatore stabilita dall’Unione Europea. La normativa comunitaria infatti stabilisce che è vessatoria, e quindi nulla, la clausola contenuta nel contratto tra professionista e consumatore, che individua la sede del foro competente sulle controversie in una località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore. L’invalidità di una tale previsione può essere rilevata dal giudice anche d’ufficio [4].

Insomma, si può dire che oggi il codice del consumo determina una competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, a favore del giudice del luogo di residenza del cliente; ciò “in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello Statuto del consumatore”.

Tale protezione accordata dal codice del consumo si fonda quindi su una presunzione di inesperienza, scarsa informazione e soprattutto debolezza contrattuale del cliente-consumatore nei confronti del professionista.


note

[1] Trib. Palermo sent. n. 18607/2015.

[2] Art. 33 del Dlgs 206/2005 cosiddetto “Codice del consumo”.

[3] Art. 637 co. 3 cod. proc. civ.

[4] Cass. sent. n. 6874/2014.

 

Autore immagine: 123rf com

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1 Commento

  1. Mi risulta che Cassazione Civile, sez. VI-2, ordinanza 23/03/2015 n° 5810, dica esattamente il contrario.

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