Reperibilità nei giorni festivi e stress: il danno al lavoratore


La reperibilità nei giorni festivi può far scattare un danno non patrimoniale da usura psicofisica, ma spetta al lavoratore provarlo.
Chi viene ipersfruttato dal datore di lavoro, con obbligo di reperibilità nei giorni festivi (e, quindi, con privazione del normale riposo settimanale) e conseguente stress psicofisico da superlavoro non può chiedere il risarcimento, con una causa in tribunale, se prima non dimostra concretamente il danno alla salute che ha subito. Infatti, il danno patrimoniale è di per sé compensato con gli emolumenti extra in busta paga e, in assenza degli stessi, con l’azione di recupero del credito per differenze retributive. Invece il danno non patrimoniale alla salute richiede sempre una prova puntuale del pregiudizio concreto da usura psicofisica.
Lo ha chiarito la Cassazione in una recente sentenza [1].
Secondo la Corte – che così facendo ribadisce un orientamento già elaborato in passato [2] – la reperibilità eventualmente prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro, si configura come una prestazione strumentale ed accessoria, qualitativamente diversa dalla normale prestazione di lavoro, consistendo nell’obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, fuori del proprio orario di lavoro, in vista di una eventuale prestazione lavorativa. Pertanto il servizio di reperibilità nel giorno destinato al riposo settimanale limita soltanto, senza però escluderlo del tutto, il godimento del riposto stesso e comporta il diritto a un particolare trattamento economico aggiuntivo (da erogare con la busta paga) stabilito dal Ccnl o, in mancanza dal giudice, nonché il diritto a un giorno di riposo compensativo. La mancata concessione di tale giorno compensativo configura un danno non patrimoniale da usura psico-fisica che è risarcibile solo in caso di pregiudizio concreto patito dal lavoratore. Quindi spetta a quest’ultimo sempre l’onere della prova, non potendosi limitare, in giudizio, a dimostrare soltanto di essere stato reperibile o di aver lavorato in modo stressante. Insomma, il danno non è scontato e non può essere dato come presupposto.
note
[1] Cass. sent. n. 20191/15 dell’8.10.2015.
[2] Cass. sent. n. 14288/2011.
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