Niente pagamento dei crediti se l’erede rinuncia all’eredità


Per reclamare validamente arretrati di retribuzione non pagati in vita dal principale occorre chiederli all’erede di quest’ultimo a patto che questi abbia accettato l’eredità oppure che il rapporto di lavoro sia a quest’ultimo direttamente riconducibile.
Rinuncia all’eredità e i suoi effetti: per ottenere il pagamento di un proprio credito nei confronti di un defunto, come ad esempio retribuzioni non pagate in vita e derivanti da rapporti di lavoro stipulati con quest’ultimo, occorre rivolgersi ai suoi eredi che per legge continuano e prendono in carico tutti i suoi rapporti giuridici. Tuttavia il passaggio di debiti e crediti dal defunto agli eredi non è automatico: dalla data di morte infatti, che rappresenta l’apertura della successione, decorrono tre mesi entro i quali i chiamati all’eredità, ossia i parenti individuati dalla legge o le persone nominate nel testamento, possono decidere di spogliarsi di ogni responsabilità e al contempo perdere la possibilità di acquistare i beni del defunto.
È questa la rinuncia all’eredità che comporta la perdita di ogni diritto e dovere sul patrimonio ereditario con effetti decorrenti dall’apertura della successione [1]. Sicché, una volta rinunciato, ci si spoglia definitivamente della qualità di chiamato all’eredità del defunto e si viene considerati come perfetti estranei. Ne consegue che nessun debito del defunto dovrà essere saldato da colui che rinuncia così come nessuna pretesa di riscossione di crediti del defunto verso terzi potrà essere avanzata.
Il caso
Una badante, vistasi venir meno il lavoro presso l’abitazione dell’anziano assistito deceduto, reclama il mancato pagamento di stipendi arretrati nei confronti dell’erede del defunto. I giudici, a più riprese, danno torto alla donna dal momento che il figlio del defunto, unico erede di quest’ultimo, ha rinunciato all’eredità e, in secondo luogo, la badante non è riuscita a dimostrare che il suo rapporto di lavoro intercorreva direttamente con l’erede del defunto.
La dimostrazione della costituzione del rapporto di lavoro direttamente in capo all’erede
Cosa bisogna fare quindi per ottenere il pagamento dei propri crediti o delle proprie retribuzioni mai saldate dal defunto? In mancanza di ulteriori chiamati all’eredità il patrimonio del defunto viene devoluto all’erario che, tuttavia, risponde dei debiti soltanto entro il valore dei beni ricevuti in carico e quindi, in caso di eredità incapiente, si rischia di ottenere ben poco [2].
Per agire contro il chiamato che ha rinunciato all’eredità e ottenere la condanna al pagamento delle differenze retributive a carico di quest’ultimo, occorre dimostrare invece che il rapporto di lavoro si è costituito non già con il defunto bensì direttamente con l’erede dando quindi prova che le direttive su come andavano svolte le proprie mansioni venivano date da questi e che il rapporto gerarchico col lavoratore vedeva al vertice proprio l’erede del defunto. Soltanto in questo modo infatti si potrà pretendere il pagamento delle retribuzioni dovute non già quale debito da lavoro gravante sul defunto e passato in carico all’erede in forza della successione ma come debito nato fin dall’origine a carico dell’erede stesso.
note
[1] Art. 521 cod. civ.
[2] Art. 586 cod. civ.
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