Come rientrare nel beneficio della rateazione per chi è decaduto per non aver pagato le rate.
È ufficialmente operativa la possibilità, per i contribuenti che non hanno pagato le rate a Equitalia, di ottenere una nuova proroga delle dilazioni da cui sono decaduti: con la pubblicazione, infatti, in Gazzetta Ufficiale, del decreto legislativo [1] di riforma della riscossione appena approvato dal Governo, ci sarà termine fino al prossimo 21 novembre per chiedere una nuova rateazione (la norma, infatti, pone il termine di presentazione della domanda entro 30 giorni dall’entrata in vigore della nuova legge). Ma vediamo meglio di cosa si tratta.
Per chi è decaduto da una dilazione – concessa da Equitalia per il pagamento delle cartelle esattoriali scadute – non prima del 22 ottobre 2013 [2] perché – in base alla vecchia disciplina – non ha pagato 8 rate anche non consecutive (oggi, invece, sono diventate solo 5), si apre una nuova chance: con una domanda da presentare allo sportello di Equitalia entro e non oltre il 21 novembre 2015, potrà chiedere di essere autorizzato a una nuova rateazione. Quest’ultima non potrà essere superiore a 72 rate mensili, ciascuna dell’importo minimo di 100 euro. Ma attenzione: questa volta basterà non pagare 2 rate anche non consecutive per perdere il beneficio; un regime certamente più severo rispetto alle altre dilazioni, giustificato dalla eccezionalità del bonus.
Ma che succede se, anche questa volta, il contribuente non pagherà e perderà quest’ulteriore treno? Sembrerebbe non esservi ostacoli l’applicazione della nuova norma che consente, da oggi in poi, a chiunque decade da una rateazione, di rientrarvi se paga l’arretrato (per la procedura leggi “Rateazioni Equitalia: come può essere riammesso chi è decaduto”).
In particolare, in base alle nuove regole, per tutte le dilazioni presentate e concesse da Equitalia a partire dal 22 ottobre 2015, la decadenza interviene con il mancato pagamento di cinque rate (e non più di otto rate), ma sarà sempre concessa la facoltà di presentare in qualsiasi momento (e, quindi, anche a distanza di diversi mesi) una seconda richiesta di rimessione in termini: ciò a condizione che il contribuente versi tutto lo scaduto. In tal caso, il contribuente viene reimmesso nel vecchio piano di dilazione (quindi con tutte le rate rimaste in precedenza da pagare) sino ad un massimo di 72 rate. Sono comunque dovuti gli interessi calcolati per il periodo di sospensione.
La legge non dice cosa succede se il contribuente decade, per la seconda volta, dalla rateazione, ma non sembrano esservi ostacoli – salvo verificare poi le procedure interne di Equitalia – alla concessione di una terza dilazione e così via: sempre a condizione che venga saldato l’arretrato.
Sempre a partire dalle nuove dilazioni per ottenere il blocco dei pignoramenti in corso sarà necessario che il contribuente paghi almeno la prima rata (in passato, invece, si otteneva la cancellazione del pignoramento già solo con l’autorizzazione alla rateazione). Invece, per impedire fermi e ipoteche è sufficiente l’accoglimento della domanda.
note
[1] D.lgs. n. 159/2015.
[2] E quindi entro i due anni antecedenti alla approvazione della riforma ossia 15 giorni dalla pubblicazione del decreto.