Questo sito contribuisce alla audience di
Diritto e Fisco | Articoli

Denuncia per abuso edilizio: diritto a sapere il nome con l’accesso

12 Ottobre 2015
Denuncia per abuso edilizio: diritto a sapere il nome con l’accesso

Esposto per illecito urbanistico e accesso agli atti amministrativi: il proprietario dell’opera abusiva ha diritto di conoscere nome e cognome di chi lo ha denunciato ai vigili.

Abuso edilizio: chi ha subito una denuncia, da parte del vicino, per illecito urbanistico ha diritto a conoscerne nome e cognome, tramite accesso agli atti amministrativi del procedimento. La polizia Municipale non può rifiutarsi di comunicare le generalità di chi ha presentato l’esposto anche se rischia il processo per abuso edilizio. Lo ha chiarito il Tar Lazio con una recente sentenza [1].

Risultato: il comando della polizia locale non può negare l’accesso appellandosi al fatto [2] che è stata ormai comunicata una notizia di reato e, quindi, vi sarebbe il segreto istruttorio. In realtà, invece, il responsabile dei lavori ha diritto a leggere l’esposto anche se rischia l’incriminazione penale: in questo caso la comunicazione dei vigili in Procura non rientra fra le attività di polizia giudiziaria, mentre chi è soggetto a un controllo o a un’ispezione ha l’interesse qualificato a conoscere tutti i documenti dai quali scaturisce l’iniziativa.

Nel caso in cui a muoversi è la polizia municipale, avendo ricevuto l’esposto del terzo, essa, in quanto espressione del Comune, agisce nell’ambito della sua attività istituzionale, che è amministrativa e non come polizia giudiziaria. Pertanto non si applica la regola stabilita dal codice di procedura penale [2] secondo cui gli atti d’indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Chi subisce un procedimento di controllo o ispettivo ha, infatti, un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti amministrativi utilizzati nell’esercizio del potere di vigilanza, a cominciare dagli atti d’iniziativa e di preiniziativa, quali, appunto, denunce o esposti [3].

In pratica, come chiarito dal Tar di Latina l’anno scorso [4], non ogni denuncia di reato, presentata dalla pubblica amministrazione all’Autorità giudiziaria, costituisce atto coperto da segreto istruttorio e, in quanto tale, è sottratto all’accesso da parte dell’interessato; infatti, qualora la denuncia sia presentata dalla p.a. nell’esercizio delle sue istituzionali funzioni amministrative, non si ricade più nel segreto istruttorio.

Il proprietario dell’immobile che è a rischio di procedimento penale per l’opera edilizia abusiva ha dunque un interesse diretto, concreto e attuale di accedere ad esposti o denunce presentati nei suoi confronti.

Se, invece, l’amministrazione trasmette all’Autorità giudiziaria la notizia di reato non nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali, ma nell’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria ad essa specificamente attribuite dall’ordinamento, si è in presenza di atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria che, come tali, sono sottoposti al segreto istruttorio e, di conseguenza, sono sottratti all’accesso [5].


note

[1] Tar Lazio sent. n. 11188/2015.

[2] Art. 329 cod. proc. pen.

[3] TAR Reggio Calabria sent. n. 584/2014.

[4] TAR Latina, sent. n. 17/2014.

[5] Ai sensi dell’art. 24, l. 7 agosto 1990 n. 241.

Autore immagine 123rf com


Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.

 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA

Canale video Questa è La Legge

Segui il nostro direttore su Youtube