Reati tributari e riforma: condanna o assoluzione nel procedimento penale, termine di prescrizione.
La recente riforma dei reati tributari non ha modificato i termini di prescrizione, ma la materia è stata interessata da recenti sentenze di Cassazione e Corte di Giustizia. Così è bene fare il punto della situazione.
Quale prescrizione?
Per i reati tributari commessi prima del 17 settembre 2011, il termine di prescrizione era indifferentemente di sei anni (sette in caso di interruzione).
Invece per i reati tributari successivi al 17 settembre 2011, la prescrizione è di:
– 6 anni (che diventano 7 anni e sei mesi in caso di interruzione) per i delitti di omesso versamento, indebite compensazioni e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte;
– 8 anni (che diventano 10 in caso di interruzione) per tutte le altre condotte illecite.
Per esempio, per il delitto di dichiarazione fraudolenta tramite fatture false il momento dal quale inizia a decorrere la prescrizione è il giorno in cui è stata presentata la dichiarazione (e, dunque, in cui il reato si è consumato). Pertanto, per la dichiarazione per l’anno 2010, la prescrizione inizia a scattare dal 30 settembre 2011 (termine ultimo per la presentazione della dichiarazione, a meno che la dichiarazione non sia stata presentata prima) ed il reato si prescrive il 30 settembre 2019, oppure il 30 settembre 2021, qualora si sia verificato un evento interruttivo.
Quali atti interrompono la prescrizione?
– il verbale di constatazione (Pvc)
– l’atto di accertamento delle relative violazioni.
A tali due casi si aggiungono i normali atti interruttivi previsti dal codice penale [1], ossia: sentenza o decreto di condanna; ordinanza applicativa delle misure cautelari personali; interrogatorio reso davanti al Pm; richiesta di rinvio a giudizio; decreto di fissazione dell’udienza preliminare; ordinanza che dispone il giudizio abbreviato.
La giurisprudenza
Nel caso di interruzione determinata da Pvc, la Cassazione ha chiarito [2] che il verbale di constatazione redatto nei confronti del contribuente che ha emesso le fatture false interrompe la prescrizione anche nei confronti di chi le utilizza in dichiarazione.
La Corte di Giustizia [3], in materia di contrasto alle frodi Iva, ha ritenuto troppo esiguo il termine di prescrizione previsto dalla normativa italiana. Anche la Cassazione – con una pronuncia per ora solo anticipata in una nota, vista l’estrema rilevanza della questione – ha affermato che, in tale materia, va disapplicata la disciplina sulla prescrizione [4]. Disapplicazione che diventa scelta obbligata quando la loro applicazione comporta l’allungamento di solo un quarto dei termini a causa dell’interruzione.
note
[1] Confronta rt. 160 cod. pen.
[2] Cass. sent. n. 38798/15.
[3] C. Giust. UE C-105/14 dell’8.09.2011.
[4] Prevista dagli articoli 160 e 161 cod. pen.
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