Accertamento esecutivo: nuovi termini di riscossione


Agenzia delle Entrate e accertamenti immediatamente esecutivi: dopo quanto tempo può intervenire Equitalia con la riscossione.
Per le imposte dirette (per es. Irpef) ed IVA, gli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate sono direttamente esecutivi: non richiedono cioè l’invio della cartella esattoriale di Equitalia. Ciò significa che il titolo è l’accertamento stesso in quanto esecutivo e dunque strumento diretto di riscossione.
Tuttavia, l’attività di riscossione vera e propria è comunque espletata, anche in caso di accertamento esecutivo, da Equitalia cui l’Agenzia delle Entrate affida in carico le relative somme da riscuotere (l’affidamento in carico sostituisce, con procedura più veloce, l’iscrizione a ruolo).
Con la riforma appena approvata dal Governo [1], cambiano i termini entro i quali Equitalia può avviare la riscossione successivamente a un avviso di accertamento esecutivo: la riforma vale però solo per quegli avvisi emessi a partire dal 22 ottobre 2015.
Se in passato la legge disponeva che gli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate diventavano esecutivi decorsi sessanta giorni dalla loro notifica, oggi si stabilisce che essi costituiscono titolo esecutivo una volta decorso il termine per la proposizione del ricorso.
Equitalia, a questo punto, sulla base del titolo esecutivo così divenuto definitivo, senza bisogno della previa notifica della cartella di pagamento, può procedere ad espropriazione forzata con i normali poteri che le spettano per legge anche con riferimento alle cartelle stesse. Prima di tale momento, tuttavia, deve inviare al contribuente l’avviso di presa in carico; la notifica può avvenire anche tramite posta elettronica (non certificata).
Inoltre, a differenza di quanto avveniva in passato, dopo il passaggio di consegne dall’Agenzia delle Entrate a Equitalia per la materiale riscossione dell’accertamento esecutivo e l’invio, da parte di questa, dell’avviso di presa in carico, non è più necessario attendere 180 giorni prima di procedere al pignoramento (leggi “Accertamenti fiscali: pignoramento di Equitalia immediato”).
La sospensione di 180 giorni per l’espropriazione forzata a seguito di avviso di presa in carico, non si applica, in caso di accertamento divenuto definitivo, anche a seguito di sentenza passata in giudicato o di recupero di somme derivanti da decadenza della rateazione.
Non è più previsto alcun termine di decadenza per l’inizio dell’espropriazione forzata a seguito di accertamento esecutivo (si applica dunque il solo termine di prescrizione).
note
[1] Art. 5 D. Lgs. 159/2015.
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