Come dare al figlio il solo cognome della madre

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È discriminatoria e quindi illegittima l’automatica attribuzione del cognome paterno ai figli. Parzialmente incostituzionali gli articoli che non consentono ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno.

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Da oggi sarà possibile registrare un figlio all’anagrafe con il cognome della madre aggiunto a quello del padre: è quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza depositata poche ore fa e di cui era stato già dato comunicato lo scorso 8 novembre (leggi Cognome della madre ai figli, è legale) [1]. Secondo la Consulta è discriminatoria e retaggio di un’epoca patriarcale l’imposizione ai figli del solo il cognome del padre.

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Da oggi, quindi, in tutta Italia le coppie potranno decidere di dare al figlio il cognome paterno o il cognome di entrambi. La scelta dovrà essere presa di comune accordo tra i genitori. In caso di litigio sulla scelta del cognome, resterà fermo il cognome paterno.

Poiché la Corte ha dichiarato incostituzionale la norma relativa all’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio, è verosimile che da oggi l’ufficiale del Comune dell’Anagrafe debba chiedere, prima di iscrivere il neonato nei registri, quale cognome hanno deciso di dargli i genitori. Non è infatti più scontata e automatica l’estensione del cognome del papà.

Paradossalmente l’automatismo del cognome paterno non era previsto da una norma specifica, ma desumibile indirettamente dal Codice civile (in materia di figli nati fuori dal matrimonio), da un regio decreto del 1939 e da un decreto del presidente della Repubblica del 2000. Già nel 1998 la questione era arrivata alla Consulta, che l’aveva respinta [2].

Come dare al figlio anche cognome della madre?

Come tutte le sentenze della Corte Costituzionale, anche quella in commento ha effetto per tutti i cittadini residenti in Italia e non solo per le parti in causa. Dunque, da oggi, se il

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figlio è minorenne dovranno essere i genitori a decidere quale cognome adottare per questi e, conseguentemente, a registrarlo all’anagrafe, all’atto della nascita, con il cognome prescelto. Madre e padre potranno optare per dare al minore il doppio cognome ossia, oltre a quello del padre, anche il cognome della mamma. Resta sempre salva la possibilità di optare per la scelta tradizionale dando al figlio il cognome del papà.

La sentenza si riferisce solo al caso del figlio appena nato, tuttavia è ipotizzabile, a questo punto, che il cambio di cognome in quello materno possa essere un’opzione anche per il figlio divenuto maggiorenne.

Le ragioni della incostituzionalità del cognome paterno

«La piena ed effettiva realizzazione del diritto all’identità personale – si legge nella importante sentenza -, che nel nome trova il suo primo ed immediato riscontro, impone l’affermazione del diritto del figlio ad essere identificato, sin dalla nascita, attraverso l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori. Viceversa, la previsione dell’inderogabile prevalenza del cognome paterno sacrifica il diritto all’identità del minore, negandogli la possibilità di essere identificato, sin dalla nascita, anche con il cognome materno».

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Quello che viene principalmente sacrificato è certamente il principio di uguaglianza dei coniugi. La sentenza chiarisce a riguardo che «il criterio della prevalenza del cognome paterno, e la conseguente disparità di trattamento dei coniugi, non trovano alcuna giustificazione né nell’art. 3 Cost., né nella finalità di salvaguardia dell’unità familiare, di cui all’art. 29, secondo comma, Cost.». Mentre «la perdurante violazione del principio di uguaglianza “morale e giuridica” dei coniugi, realizzata attraverso la mortificazione del diritto della madre a che il figlio acquisti anche il suo cognome, contraddice quella finalità di garanzia dell’unità familiare, individuata quale ratio giustificatrice, in generale, di eventuali deroghe alla parità dei coniugi».

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