Professionisti, come dedurre le spese di formazione dai redditi

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Deduzione delle spese di formazione nella dichiarazione dei redditi: professionisti in contabilità semplificata, regime dei minimi e forfettario.

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Il Jobs act del lavoro autonomo ha riconosciuto la possibilità di dedurre interamente dai redditi le spese legate alla formazione dei professionisti, sino a un tetto massimo di 10.000 euro annui, comprese le spese correlate di vitto, alloggio e viaggio.

La novità è sicuramente positiva, perché elimina la previgente deducibilità a metà di questi costi: in pratica, il testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) trattava le spese legate alla frequenza di convegni, corsi, seminari e assimilati come costi promiscui, nonostante la formazione sia strettamente inerente, a tutti gli effetti, all’attività professionale. Per non parlare del previgente trattamento delle spese di

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vitto e alloggio correlate alle spese di formazione: queste, difatti, prima di scontare la deducibilità del 50%, erano ulteriormente ridotte al 75%. Ora, invece, sono integralmente deducibili assieme ai costi di formazione, entro il tetto massimo complessivo di 10.000 euro annui.

Attenzione, però: dato che queste modifiche entrano in vigore a partire dal periodo d’imposta 2017, nel modello Redditi 2017 (che sostituisce il modello unico), che è relativo al periodo d’imposta 2016, si applicano le vecchie disposizioni.

Disposizioni, comunque, che sono differenti per i professionisti che si trovano nel regime dei minimi, rispetto ai professionisti in regime di contabilità semplificata. Nulla cambia, invece, per i professionisti che applicano il regime forfettario, in quanto, per loro, non è possibile dedurre alcun costo, esclusi i contributi previdenziali e le perdite pregresse. Ma procediamo per ordine e vediamo come si deve compilare, relativamente alle spese di formazione, il modello Redditi 2017 e che cosa cambierà dal prossimo periodo d’imposta.

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Modello Redditi 2017: spese di formazione, vitto e alloggio per i professionisti in contabilità semplificata

I professionisti in regime di contabilità semplificata, per determinare il reddito derivante dall’esercizio della professione, devono compilare, come noto, il quadro RE.

In particolare, per indicare le spese di partecipazione a convegni, congressi o corsi di aggiornamento professionale, è necessario compilare il rigo RE 17 come segue:

Nella

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colonna 3 è indicato l’importo che si può dedurre dai redditi, pari al 50% della somma degli importi indicati nelle due colonne.

In buona sostanza, gli importi relativi al vitto e all’alloggio, correlati alla partecipazione a corsi di formazione e assimilati, nel modello Redditi 2017 sono prima ridotti al 75%, poi ulteriormente dimezzati. Gli altri costi correlati alla partecipazione a corsi di formazione e assimilati sono dimezzati.

Bisogna ricordare, poi, che le spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande scontano l’ulteriore limite del 2% dei compensi derivanti dall’attività professionale: bisogna, cioè, calcolare il 50% del 75% del costo delle spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e, successivamente, confrontare tutte le spese di vitto e alloggio con il tetto del 2% dei compensi.

La deducibilità è dimezzata anche nel caso in cui la formazione sia obbligatoria, come chiarito nel 2012 dall’Agenzia delle entrate.

Modello Redditi 2017: spese di formazione, vitto e alloggio per i professionisti in regime dei minimi

Per quanto riguarda i

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professionisti contribuenti minimi, non essendo questi assoggettati all’Irpef come i professionisti in contabilità semplificata, non si applicano le disposizioni del Tuir [2]. In particolare, secondo quanto affermato dall’Agenzia delle entrate in una nota circolare del 2008 [3], le spese di formazione dei professionisti che operano nel regime dei minimi sono integralmente deducibili, purché strettamente inerenti all’attività esercitata. Lo stesso vale per i costi relativi alla somministrazione di alimenti e bevande e per le spese alberghiere e di viaggio.

Questi costi, nel modello Redditi 2017, devono essere indicati all’interno del quadro LM, rigo LM 5, colonna 2, assieme agli altri componenti negativi.

Deducibilità spese di formazione: che cosa cambia

Come anticipato, grazie al Jobs act autonomi, dal 2017 sono deducibili, sino alla soglia massima di 10.000 euro annui:

Beneficiano della deducibilità integrale e sono comprese nel tetto massimo di deducibilità anche le spese di

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viaggio e soggiorno (ossia di vitto e alloggio) correlate alla partecipazione agli eventi elencati.

Modello Redditi 2018: spese di formazione, vitto e alloggio per i professionisti in contabilità semplificata

Grazie a queste novità, possiamo ipotizzare che il prossimo modello Redditi 2018 sarà modificato, in modo da consentire di dedurre integralmente tutte le spese relative alla formazione, comprese quelle alberghiere e di somministrazione: nella dichiarazione, dunque, non si sconteranno più i limiti di deducibilità, ad esclusione del tetto massimo di 10.000 euro annui.

Modello Redditi 2018: spese di formazione, vitto e alloggio per i professionisti in regime dei minimi

Per quanto concerne i contribuenti minimi, nel modello Redditi 2018, quadro LM, con tutta probabilità non vi saranno sostanziali differenze, ma il contribuente dovrà indicare, nel rigo LM5, assieme agli altri componenti negativi, la somma dei costi di formazione e correlati entro il tetto massimo di 10.000 euro.

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