Possono obbligarmi ad andare in pensione?

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Chi raggiunge i requisiti per la pensione è obbligato ad uscire dal lavoro?

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Hai raggiunto i requisiti per la pensione, ma non vuoi dare le dimissioni e vuoi restare al lavoro? Forse non sai che questo non è sempre possibile, ma dipende dalla tua amministrazione e dall’età ordinamentale, se sei un dipendente pubblico, oppure, se superi l’età di 70 anni e 7 mesi, dal tuo datore di lavoro, se sei dipendente del settore privato. Ma facciamo subito il punto della situazione

Pensionamento forzato per i dipendenti privati

Il datore di lavoro non può licenziarti se raggiungi i requisiti per la

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pensione anticipata, attualmente pari a 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini ed a 41 anni e 10 mesi per le donne, né può licenziarti se raggiungi i requisiti per la pensione di vecchiaia ordinaria (66 anni e 7 mesi, unitamente a 20 anni di contributi e un assegno superiore a 1,5 volte l’assegno sociale, se sei assoggettato al solo calcolo contributivo), a meno che tu non raggiunga 70 anni e 7 mesi di età. Il cosiddetto “licenziamento ad nutum”, difatti, cioè il licenziamento libero, senza obbligo di motivazione, da parte del datore di lavoro, è possibile, per raggiunti limiti di età, quando il lavoratore compie 70 anni e 7 mesi: è quanto previsto dalla legge Fornero [1].

Prima del compimento di 70 anni e 7 mesi l’azienda non ha la libertà di licenziare, ma valgono le regole generali, in tema di scioglimento del rapporto di lavoro, quindi il licenziamento è possibile per giusta causa, giustificato motivo soggettivo (ad esempio, licenziamento disciplinare) o oggettivo (licenziamento per motivi economici).

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Pensionamento d’ufficio dipendenti pubblici

Il pensionamento forzato per i dipendenti pubblici [2], invece, arriva molto prima: una volta raggiunti i requisiti per la pensione, difatti, l’amministrazione è obbligata a cessarli dal servizio, se è raggiunta anche l’età ordinamentale, ossia l’età prevista per la cessazione dall’ordinamento a cui appartiene il lavoratore, generalmente pari a 65 anni. Nel caso in cui l’età ordinamentale non sia raggiunta, ma siano raggiunti i requisiti per la pensione, la cessazione è invece a discrezione dell’amministrazione.

Nel dettaglio, i casi di pensionamento “forzato” da parte della pubblica amministrazione sono 3:

Pensionamento d’ufficio e pensione anticipata dipendenti pubblici

Quest’ultima situazione, tuttavia, presenta delle particolarità: difatti, la circolare sull’argomento della Funzione pubblica

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[2] chiarisce che, anche qualora il dipendente abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (nel 2017, 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini , e 41 anni e 10 mesi per le donne), può essere collocato a riposo d’ufficio solo al raggiungimento dei 62 anni d’età (soglia di età prevista dalla riforma Pensionistica per ricevere il trattamento anticipato senza penalizzazioni).

Nonostante con la Legge di bilancio 2017 siano state definitivamente abolite le penalizzazioni percentuali sull’assegno di pensione anticipata, la disciplina della cessazione unilaterale dal servizio non è stata modificata e resta, pertanto, applicabile solo al compimento del 62° anno d’età.

Pensionamento oltre i limiti d’età dipendenti pubblici

Per quanto riguarda le ipotesi al di fuori del pensionamento anticipato, proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite d’età ordinamentale (oppure oltre l’età prevista per il trattamento di vecchiaia) è permesso solo per garantire la maturazione dei requisiti contributivi minimi

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(20 anni di contributi) per l’accesso alla pensione di vecchiaia; in ogni caso, non si può superare il settantesimo anno di età (attualmente 70 anni e 7 mesi, in base agli adeguamenti alla speranza di vita).

Per quanto riguarda la determinazione dei periodi utili al raggiungimento della pensione, deve essere considerata tutta l’anzianità contributiva accreditata, non solo quella accantonata presso la gestione previdenziale ex Inpdap; nel caso di contributi versati in diverse gestioni, il dipendente, per valorizzarli tutti senza oneri, ai fini del diritto e dell’ammontare del trattamento, può utilizzare la totalizzazione o il cumulo gratuito dei contributi.

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