Pignoramento mobiliare: quali beni non sono a rischio?

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Quali beni deve scegliere l’ufficiale giudiziario quando entra in casa del debitore per eseguire l’esecuzione forzata?

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Quando arriva l’ufficiale giudiziario a casa per eseguire un pignoramento mobiliare non puoi evitare di aprirgli la porta. Ma non preoccuparti: oltre a redigere un verbale in cui indicherà gli oggetti pignorati, non potrà fare altro. In altre parole non ti porterà via il divano, la televisione o gli altri oggetti. A farlo saranno, in un momento successivo, gli addetti alla vendita giudiziaria. Ma nel frattempo potresti sempre trovare un accordo con il creditore.

Se fingi di non essere a casa, potresti ricevere una seconda visita e, in ultima analisi, l’intervento della polizia.

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Devi però sapere che, nel tuo arco, ci sono ancora numerose frecce. Innanzitutto il pignoramento mobiliare è quello che, nel 90% dei casi, non porta ad alcun risultato. Poiché le vendite giudiziarie non vengono pubblicizzate e i costi dei beni “di prima mano” sono ormai molto bassi (complici Amazon e le grandi catene come Ikea), alle aste non si presenta mai nessuno. Risultato: una volta esaurita la procedura, gli oggetti prelevati dalla casa del debitore gli vengono restituiti.

In secondo luogo il codice di procedura civile [2] elenca una serie di beni che non possono essere pignorati. In più, sempre lo stesso codice raccomanda all’ufficiale di pignorare prima i beni di “pronto realizzo” ossia quelli che si possono vendere più facilmente, in modo da non creare un pregiudizio al debitore.

Ecco che allora possiamo già stilare un elenco di quali beni non sono a rischio in caso di pignoramento mobiliare.

Oggetti che non si possono pignorare

Come anticipato il codice di procedura indica una serie di oggetti che non possono mai essere pignorati, neanche se in casa del debitore non dovesse esserci altro. Leggi anche

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Cosa non può essere pignorato. Tali beni non sono mai a rischio. Esso sono:

La televisione

Ci si è chiesto se, nell’era dell’informazione, non sia giusto far rientrare anche la televisione tra i beni non pignorabili. La questione è stata affrontata dalla Corte Costituzionale che, pur avendo dichiarato che nessuna legge prevede il divieto e che solo il legislatore potrebbe stabilirlo (per cui non è una scelta che compete ai giudici) sarebbe opportuno che il Parlamento rivedesse la disciplina. Ciò al fine di garantire il diritto di informazione e di comunicazione a tutte le persone

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[2].

Beni di conviventi

Il pignoramento mobiliare si estende a tutti i beni che si trovano nel domicilio del debitore. Se acquistati con il denaro di terzi, e quindi appartenenti a soggetti diversi dal debitore, sarà necessario darne prova con un documento scritto. Basterà un contratto di vendita o l’estratto conto della carta di credito o del conto corrente da cui risulta l’uscita in favore del venditore. È ritenuto insufficiente lo scontrino – in quanto non nominativo – così come la testimonianza.

L’ufficiale giudiziario che ritenga insufficiente la prova fornita a vista dal debitore dovrà eseguire il pignoramento anche sul bene di proprietà del convivente o di terzi. Questi ultimi però potranno presentare opposizione all’esecuzione forzata, facendo valere il proprio diritto sul bene.

Applicazioni analogiche ad altri beni

La Cassazione [3] ha più volte precisato che l’elenco sopra riportato non può essere oggetto di applicazioni analogiche. Con la conseguenza che, oltre ai suddetti beni, il divieto di pignoramento non può essere esteso ad altri che, pur simili e rivolti a garantire i medesimi interessi, non sono elencati nella norma.

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In ogni caso le somme dovute dall’assicuratore in forza di assicurazione contro gli infortuni non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Oggetti necessari al lavoro

Per quanto riguarda gli strumenti, oggetti e libri indispensabili all’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore, il pignoramento è possibile nei limiti di 1/5 se il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per soddisfare il credito; il limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e, in ogni caso, se nell’attività del debitore prevale il capitale investito rispetto al lavoro.

Beni in usufrutto e loro frutti

Non sono pignorabili i beni in usufrutto legale (si pensi all’usufrutto dei genitori sui beni di proprietà dei figli). Per quanto invece riguarda i frutti dei beni del figlio nell’usufrutto legale, il pignoramento è vietato per i debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

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Beni relativi ad attività di coltivazione

Per quanto riguarda le cose che il proprietario di un fondo ha per il servizio e la coltivazione del medesimo (ad esempio attrezzi agricoli, carri), nonché le cose destinate dal coltivatore al servizio o alla coltivazione del fondo, essi sono pignorabili separatamente dall’immobile solo in mancanza di altri beni. Su istanza del debitore e sentito il creditore il giudice dell’esecuzione può escludere dal pignoramento, con ordinanza non impugnabile, le cose di uso necessario per la coltura del fondo, o può anche permetterne l’uso sebbene pignorate, con le cautele per la loro conservazione e ricostituzione.

I frutti non ancora raccolti o non ancora separati dal suolo non sono pignorabili separatamente dall’immobile a cui accedono, se non nelle ultime 6 settimane prima del tempo ordinario della loro maturazione, a meno che il creditore pignorante si assuma le maggiori spese di custodia.

I bachi da seta sono pignorabili solo quando sono nella maggior parte sui rami per formare il bozzolo.

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Scelta dei beni da pignorare

Una volta definito l’elenco dei beni che non possono essere pignorati, vediamo come avviene la scelta di quelli da pignorare, da parte dell’ufficiale, tra tutti quelli presenti in casa del debitore. L’ufficiale giudiziario sceglie i beni da pignorare dando preferenza alle cose che ritiene di più facile e pronta liquidazione nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all’importo del credito precettato aumentato della metà.

Ad esempio, se il credito per cui si agisce è di 1.000 euro, il pignoramento mobiliare può avere ad oggetto cose del valore complessivo di 1.500 euro.

L’ufficiale giudiziario deve preferire denaro contante, oggetti preziosi o titoli di credito, o comunque beni che appaiono di sicura realizzazione (quali apparecchi tecnologici, veicoli, ecc.). A tal fine egli può chiedere di aprire casseforti, armadi, cassetti.

Al termine delle operazioni di pignoramento, l’ufficiale giudiziario deve redigere un verbale di pignoramento nel quale descrive le operazioni e le attività svolte.

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L’ufficiale giudiziario nel verbale deve indicare le parti, i beni pignorati e dare atto di avere provveduto alle ingiunzioni, agli avvertimenti e agli avvisi riassunti nella tabella che segue, nel rispetto delle indicazioni di legge.

La valutazione dei beni da pignorare viene fatta, a vista, dallo stesso ufficiale giudiziario (che può farsi aiutare dal debitore con ricevute di pagamento). Ciò serve a calcolare il valore complessivo dei beni pignorati in modo da arrivare – e non superare – l’entità del credito fatto valere maggiorato della metà.

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