Naspi: spetta con contratto a chiamata?
L’indennità di disoccupazione può essere revocata dall’Inps se il percettore trova un nuovo impiego.
Sei stato licenziato nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo. Hai iniziato a prendere l’indennità di disoccupazione. Ti hanno proposto un contratto di lavoro intermittente e ti chiedi se, accettandolo, perderai la Naspi.
La Naspi, a partire dal 2015, ha preso il posto delle precedenti indennità di disoccupazione. Questa prestazione spetta a chi perde il lavoro in modo involontario e si perde in caso di reimpiego. Ma che rapporto c’è tra disoccupazione e lavoro intermittente. La Naspi spetta con contratto a chiamata?
Come vedremo, per rispondere a questa domanda, occorre verificare se il contratto di lavoro intermittente prevedeva l’obbligo di risposta e qual è il reddito annuo percepito dal lavoratore assunto con contratto a chiamata. Ma andiamo per ordine.
Indice
Naspi: cos’è e a chi spetta?
La Naspi è l’indennità di disoccupazione mensile che viene erogata dall’Inps a coloro che perdono involontariamente il lavoro. La Naspi spetta per gli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati dopo il 1° maggio 2015. Tale prestazione consiste nell’erogazione al beneficiario di un assegno mensile che viene accreditato sul conto corrente o tramite bonifico domiciliato.
La Naspi non spetta a tutti coloro che perdono il lavoro. Innanzitutto, sono assicurati contro la disoccupazione involontaria solo i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi inclusi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperative, i dipendenti del settore artistico e il personale a termine della Pubblica Amministrazione. Ne sono, invece, esclusi i lavoratori pubblici a tempo indeterminato, dipendenti del settore agricolo, lavoratori che possono accedere alla pensione.
Inoltre, per l’accesso alla Naspi è richiesto un numero di settimane di contribuzione Inps pari almeno a 13 nei quattro anni che precedono la cessazione del rapporto di lavoro nonché un numero di giorni di effettivo lavoro pari ad almeno 30 giornate nell’anno che precede l’inizio dello stato di disoccupazione.
Naspi: che succede in caso di reimpiego?
La rioccupazione del lavoratore durante la fruizione della Naspi può determinare, a seconda dei casi, la sospensione o la decadenza della Naspi.
In particolare, la Naspi si sospende in caso di:
- reimpiego con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non superiore a sei mesi;
- nuova occupazione in paesi dell’Ue o in paesi con cui l’Italia ha stipulato delle convenzioni bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione.
Diversamente, il percettore decade dal diritto alla Naspi se:
- viene meno lo stato di disoccupazione;
- viene assunto con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi oppure a tempo indeterminato e non comunica all’Inps il reddito presunto che deriva da tale attività di lavoro entro un mese dall’inizio del rapporto di lavoro;
- matura i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- matura il diritto all’assegno ordinario di invalidità;
- non partecipa alle attività di formazione e riqualificazione professionale proposte dal centro per l’impiego.
Naspi: spetta con contratto a chiamata?
Il
Si distinguono due tipologie di contratto di lavoro intermittente:
- contratto a chiamata con disponibilità: in questo caso, il lavoratore si obbliga a rispondere alla chiamata del datore di lavoro;
- contratto a chiamata senza disponibilità: non c’è obbligo di risposta alla chiamata.
Nel primo caso, il lavoratore riceve un’indennità mensile di disponibilità per il fatto di garantire la sua risposta alle chiamate. Nel secondo caso, invece, il lavoratore viene pagato solo se effettivamente chiamato e solo per le prestazioni di lavoro prestate.
La tipologia di contratto a chiamata incide anche sulla sua compatibilità con la Naspi. Infatti, come chiarito dall’Inps [1], se il percettore della disoccupazione si reimpiega con contratto di lavoro intermittente con obbligo di risposta è ammesso il cumulo tra Naspi e reddito da lavoro dipendente solo se è inferiore a 8.000 euro oppure se il contratto non ha durata superiore ai 6 mesi. Nel conteggio del reddito, è inclusa anche l’indennità di disponibilità.
Diversamente, se il percettore della disoccupazione si reimpiega con contratto di lavoro intermittente senza obbligo di risposta la Naspi resta sospesa solo per le giornate di effettiva prestazione e spetta regolarmente per i giorni non lavorati.