Nomina amministratore di sostegno: ci vuole l’avvocato?

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Procedura nomina di amministratore di sostegno: è necessaria la difesa tecnica di un legale? Chi può presentare la domanda in tribunale?

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Un nostro lettore ci chiede se, per la nomina di un amministratore di sostegno ci vuole l’avvocato.

In un precedente articolo ci siamo occupati della figura dell’amministratore di sostegno, cos’è e come funziona. Ricordiamo che l’amministrazione di sostegno consiste in una figura che, nominata dal tribunale, è rivolta a curare gli interessi di chi, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità (anche solo parziale o temporanea) di poter prendere decisioni ponderate e consapevoli e, quindi, di badare a sé stesso.

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La nomina dell’amministratore di sostegno segue le stesse regole di procedura in materia di interdizione e inabilitazione. Si tratta di un procedimento che, tecnicamente, viene detto «volontaria giurisdizione» [1].

Tralasciando tutti gli aspetti tecnici di tale argomento, in questo articolo ci occuperemo soltanto di definire se, ai fini della nomina dell’amministratore di sostegno, ci vuole l’avvocato oppure se la domanda possa essere presentata direttamente dai familiari del soggetto incapace. Ma procediamo con ordine.

Chi può chiedere la nomina di un amministratore di sostegno?

La domanda può essere proposta:

A chi si presenta la domanda per la nomina di un amministratore di sostegno?

La richiesta per l’amministrazione di sostegno si propone in

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tribunale. Competente è il giudice tutelare del luogo dove il beneficiario ha la dimora abituale [2].

Se la richiesta riguarda una persona interdetta o inabilitata, la domanda è presentata, congiuntamente all’istanza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione, davanti al tribunale.

Nomina amministratore di sostegno: ci vuole l’avvocato?

L’articolo 125 co. 1 del Codice di procedura civile stabilisce che il ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere la firma del ricorrente, se sta in giudizio personalmente, o del suo avvocato che deve indicare il proprio codice fiscale. Da ciò sembra potersi ritenere che la procedura per la richiesta di un amministratore di sostegno non richieda necessariamente l’assistenza di un difensore tecnico. In buona sostanza, l’avvocato non è necessario e i soggetti legittimati alla richiesta della nomina dell’amministratore di sostegno possono procedere anche personalmente.

Tale conclusione però non è condivisa da tutti i giudici. In merito alla necessità o meno dell’assistenza dell’avvocato nel procedimento di

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nomina dell’amministratore di sostegno si è sostenuto che [3]:

In proposito, la Cassazione [4] ha usato le seguenti parole: «Il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno non richiede il ministero del difensore [ossia l’assistenza di un avvocato] nelle ipotesi in cui l’emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l’intervento dell’amministratore; necessita, per contro, detta difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell’interessato, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio».

Qualche tribunale però è di diverso avviso e si è discostato dall’insegnamento della Cassazione. Così, c’è stato chi ha ritenuto che, per garantire un accesso effettivo alla giustizia facilitando le persone disabili, sulla base dell’uguaglianza con gli altri, è necessaria la nomina di un difensore [5] con conseguente nullità insanabile del ricorso proposto personalmente dall’istante [6].

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