Il creditore può pignorare il fondo patrimoniale?

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Se e quando i creditori possono eseguire un pignoramento sui beni dei coniugi

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Per meglio soddisfare i bisogni familiari può essere costituito il cosiddetto fondo patrimoniale [1] cioè un insieme di beni (auto o moto, appartamenti o fondi agricoli, titoli ecc.) che hanno questo specifico scopo di garanzia. Il creditore può pignorare il fondo patrimoniale? E’ una domanda fondamentale che i coniugi si pongono quando manifestano l’intenzione di costituire il fondo. Nell’articolo che ci apprestiamo a scrivere, oltre ad occuparci delle modalità di costituzione del fondo patrimoniale e delle disposizioni relative al suo funzionamento, verificheremo se sia possibile che i creditori dei coniugi possano pignorare e far vendere i beni che compongono il fondo patrimoniale. Il timore che molti coniugi hanno, cioè quello che i beni costituiti in fondo patrimoniale possano essere pignorati, non fa altro che mettere in evidenza il vero fine per cui il fondo viene spesso costituito. In molti casi infatti il fondo nasce non per tutelare le esigenze attuali e future del nucleo familiare, ma per mettere al riparo i beni dalle azioni esecutive dei creditori. Di questo tratteremo a breve, evidenziando se il fondo sia realmente una efficace barriera contro i creditori oppure se questa barriera contro i creditori sia solo apparente.

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Le regole per far nascere un fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale nasce con un atto pubblico [2].

Bisogna quindi recarsi da un notaio perché venga predisposto l’atto pubblico che sancirà la nascita del fondo patrimoniale.

A far nascere il fondo patrimoniale può essere l’iniziativa dei due coniugi o di uno solo di essi, oppure anche la volontà di un terzo.

La legge infatti consente anche ad un terzo (con atto pubblico o con disposizione testamentaria) di costituire un fondo patrimoniale a favore di una famiglia).

Il terzo potrà in sostanza donare suoi beni attribuendoli al nascente fondo patrimoniale.

Un nonno può decidere di costituire a favore della famiglia del nipote un fondo patrimoniale al quale attribuire una casa, un’automobile e delle azioni; il nonno dovrà rivolgersi a questo scopo ad un notaio perché sia stilato l’atto pubblico che darà vita al fondo patrimoniale o scriverà apposita disposizione nel suo testamento

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Perciò i beni che vengono fatti confluire nel fondo possono appartenere a tutti e due i coniugi o ad uno

Il fondo patrimoniale nasce con atto pubblico notarile

I creditori possono pignorare i beni del fondo?

Se il vero motivo che spinge i coniugi a costituire il fondo patrimoniale è quello di mettere al riparo alcuni beni dalle possibili pretese dei loro creditori, bisogna allora domandarsi se è vero che il fondo patrimoniale costituisca un rimedio sempre efficace a questo scopo.

La legge [3] ci informa dicendoci che i beni confluiti nel fondo patrimoniale sono soggetti a pignoramento da parte dei creditori dei coniugi solo quando si tratterà di far fronte a debiti sorti per far soddisfare bisogni della famiglia.

Occorre allora capire quando è possibile affermare che un debito è nato per far fronte alle esigenze della famiglia.

Le sentenze che si sono pronunciate in merito [4] hanno stabilito che sono debiti sorti per i bisogni familiari:

Quindi se la famiglia ha fatto un

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debito che rientra tra quelli che abbiamo appena indicato, i creditori dei coniugi, per ottenere quanto gli spetta, avranno la possibilità di pignorare anche i beni che costituiscono il fondo patrimoniale.

Se invece il debito è sorto per bisogni diversi, allora il creditore non potrà pignorare i beni inclusi nel fondo se sapeva che il debito nacque per esigenze estranee ai bisogni familiari (spetterà al debitore dare al giudice la prova che il creditore era a conoscenza del fatto che il debito sorse per soddisfare esigenze estranee ai bisogni della famiglia).

Il fondo patrimoniale è pignorabile dai creditori dei coniugi

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