Affitto: le utenze a chi devono essere intestate?

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Perché il contratto di locazione sia valido occorre intestare le bollette di luce, acqua e gas all’inquilino? Si può sfrattare chi non paga le utenze?

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Chi decide di andare a vivere in affitto deve stipulare un regolare contratto di locazione che il proprietario dovrà registrare presso l’Agenzia delle Entrate. Con tale accordo, l’inquilino si impegna a pagare il canone mensile pattuito e a rispettare tutti gli altri obblighi derivanti dal contratto, come ad esempio quello di curare la manutenzione ordinaria dell’immobile e di pagare gli oneri accessori. Con il presente articolo ci occuperemo di una questione specifica: vedremo cioè a chi devono essere intestate le utenze in caso di affitto

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Solitamente, il conduttore provvede a effettuare le volture necessarie ad intestarsi la titolarità delle forniture già attive (luce, acqua, gas, ecc.) ovvero a procedere con il subentro, nell’ipotesi in cui il contatore sia totalmente disattivato. Può però succedere che, a causa della breve durata dell’affitto (ne esistono infatti tipologie che permettono di vivere in casa altrui anche per pochi mesi o addirittura per qualche giorno), si preferisca non effettuare alcun cambiamento, lasciando che le bollette restino intestate al proprietario. Questa pratica è legale? Approfondiamo al questione.

Affitto: è necessario intestare le bollette all’inquilino?

Per stipulare un valido contratto di locazione non occorre che l’inquilino si intesti le bollette di luce, acqua e gas. In altre parole, si tratta di un adempimento che non rappresenta un

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requisito fondamentale dell’accordo.

È quindi valida la locazione anche se le utenze restano intestate al proprietario o addirittura a un’altra persona (il precedente conduttore, il coniuge del locatore, ecc.).

Si possono intestare le bollette senza contratto di locazione?

È invece frequente che, prima di fare una voltura o un subentro, sia la società fornitrice a chiedere di specificare a che titolo si chiede l’intestazione dell’utenza.

Si tratta di una richiesta fatta per combattere i fenomeni di abusivismo, cioè di occupazione senza titoli degli immobili.

Orbene, va specificato che il fornitore non chiede direttamente il contratto di affitto bensì una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (un’autocertificazione, in pratica) all’interno della quale il cliente dichiara a quale titolo possiede l’immobile: affitto, comodato, usufrutto, ecc.

Nell’ipotesi di locazione, l’inquilino dovrà inserire gli estremi del contratto regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate.

È appena il caso di precisare che non ogni inquilino deve legittimare la sua presenza con un

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documento scritto. È il caso del padre che concede al figlio il comodato d’uso del proprio immobile.

Affitto: le bollette a chi devono essere intestate?

Tornando all’argomento principale dell’articolo, è dunque chiaro che le bollette di luce, acqua e gas relative ad un immobile concesso in locazione possono restare intestate al proprietario di casa: il contratto è ugualmente valido.

Questa soluzione, tuttavia, può generare non pochi problemi, soprattutto se l’affitto ha una durata non breve.

Innanzitutto, dopo aver effettuato il pagamento, il locatore dovrà chiedere il rimborso all’inquilino. Se questi si rifiuta, potrà anche essere sfrattato: come anticipato in apertura, infatti, il conduttore non è tenuto solo al pagamento del canone mensile ma anche degli oneri accessori, incluse le forniture.

Di conseguenza, se l’inquilino rifiutasse di rimborsare il pagamento anticipato dal locatore, può legittimamente essere mandato via.

Tale sfratto, tuttavia, può essere proposto solo qualora l’importo della morosità legata agli oneri accessori superi almeno il valore di

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due mensilità di canone.

Il termine di prescrizione per la richiesta di oneri e accessori è di due anni.

Per tutelarsi, il proprietario deve inserire, già all’interno del contratto, l’obbligo del conduttore di pagare le bollette inerenti all’immobile, ovvero di rimborsarle, nel caso in cui il pagamento sia anticipato dal locatore che è il formale intestatario delle forniture.

Non è invece legale staccare le utenze all’inquilino moroso: tale condotta costituisce il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Cosa fare in caso di morosità dell’inquilino precedente?

Può accadere che, al momento di sottoscrivere il nuovo contratto e di richiedere la voltura, si scopra che il precedente inquilino abbia lasciato delle bollette non pagate.

Il nuovo intestatario, in questo caso specifico, dovrà valutare di saldare il debito del precedente conduttore, così da evitare la sospensione della fornitura per morosità.

Per procedere in questo modo, il nuovo affittuario potrebbe pagare il fornitore per poi richiedere il

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rimborso al proprietario di casa o al vecchio utente.

In alternativa al saldo del debito del precedente, il nuovo conduttore potrà effettuare una voltura per morosità sottoscrivendo, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione di estraneità con cui attesta di essere estraneo al debito del precedente intestatario (qui un modello da utilizzare per la fornitura idrica).

Non è comunque assicurato che il fornitore accetti di eseguire la voltura, anche una volta inviato correttamente il documento di estraneità. In caso di rifiuto della voltura da parte del fornitore, non resterà altra soluzione che cambiare gestore.

Proprio per evitare queste situazioni di morosità spesso il proprietario della casa si fa intestare le utenze luce e gas così da tenere sempre sotto controllo i pagamenti e non rischiare che un inquilino lasci la casa senza prima aver saldato l’importo delle fatture.

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