Accettazione dell’eredità in favore del minorenne
Un minorenne può ereditare? A quali condizioni? È necessario che intervengano i genitori? A chi si devono rivolgere?
Il codice civile prevede una serie di norme a tutela dei minori, cioè coloro che non hanno ancora compiuto 18 anni. Fra queste, di grande importanza sono quelle che riguardano l’accettazione dell’eredità in favore del minorenne ossia la possibilità, per il minore stesso, di ereditare uno o più beni di un familiare defunto. Possibilità che può dipendere dall’espressa menzione in un testamento o, in mancanza di questo, dalla previsione delle norme del codice civile.
Indice
A quali condizioni un minorenne può ereditare?
Il nostro ordinamento prevede che un minorenne possa essere erede, possa cioè ereditare una quota del patrimonio del defunto (o, se unico figlio, l’intero patrimonio), ma a determinate condizioni che ne tutelino gli interessi. In particolare, la legge stabilisce che il minore può accettare l’eredità solo con “
In parole povere, la tutela dell’erede si concretizza nel prevedere che mai, in futuro, il minore sia tenuto a pagare debiti del defunto per un importo superiore al valore dei beni ricevuti in eredità.
Quale ruolo devono avere i genitori?
Poiché il minore, in quanto tale, è privo della capacità di agire, cioè di dare o rifiutare il proprio consenso circa il proprio patrimonio, saranno i genitori a doversi attivare per ottenere dal tribunale l’autorizzazione all’accettazione dell’eredità in nome e per conto del figlio.
Questa autorizzazione va richiesta al Giudice Tutelare del Tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza o il domicilio.
Il Giudice Tutelare si può avvalere della collaborazione di un perito stimatore se si tratta di beni immobili. Dopo avere esaminato tutti i documenti presentati dai genitori, e considerato il valore dei beni e gli eventuali debiti che il defunto abbia lasciato, si pronuncerà sulla autorizzazione richiesta:
- accogliendola, come abbiamo detto con “beneficio d’inventario”
- oppure rigettandola se l’accettazione dovesse comportare responsabilità o rischi per il minore.
Una volta ottenuta l’autorizzazione, i genitori dovranno trasmetterla ad un notaio o ad un pubblico ufficiale dell’Ufficio successioni del tribunale competente per sottoscrivere l’atto pubblico di accettazione, unitamente alla documentazione necessaria che verrà richiesta.
Il minorenne può rifiutare l’eredità?
Come abbiamo detto in precedenza, il minore non ha la capacità di agire, per cui anche in caso di rinuncia all’eredità saranno i genitori a doversi attivare presso il Giudice Tutelare competente per ottenere l’autorizzazione a compiere tale scelta, laddove fin da subito appaia chiaramente che i debiti lasciati dal defunto siano di ammontare superiore al valore dei beni ereditati o che l’accettazione dell’eredità possa implicare responsabilità (si pensi a immobili pericolanti o che implichino costi eccessivi).
Ottenuta la autorizzazione alla rinuncia, dovranno seguire la stessa procedura necessaria per l’accettazione e recarsi da un notaio o all’Ufficio Successioni competente per sottoscrivere il relativo atto pubblico di rinuncia all’eredità.
Il minorenne può vendere i beni ereditati?
Ancora una volta dovranno essere i genitori ad attivarsi per richiedere l’autorizzazione alla vendita di uno o più beni ereditati dal figlio minore, comprovando e documentando adeguatamente sia la convenienza della vendita, sia le modalità di investimento della somma ricavata.
In questo caso tuttavia, dovranno rivolgersi al Giudice Tutelare del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, ovvero del luogo in cui il defunto aveva il domicilio.
Può quindi accadere che il Giudice Tutelare in questo caso competente sia diverso da quello al quale è stata a suo tempo richiesta l’autorizzazione all’accettazione dell’eredità.