Scadenza del pignoramento presso terzi
Nuova norma sui pignoramenti: dopo 10 anni il terzo pignorato può svincolare le somme pignorate senza dover chiedere l’autorizzazione al giudice dell’esecuzione.
Il Decreto legge n. 19 del 2024, efficace dal 2 marzo e attualmente sotto esame per la conversione in legge, porta novità rilevanti nel campo dei pignoramenti presso terzi, introducendo una regola che permette di svincolare le somme pignorate e accantonate dal terzo dopo dieci anni anche senza l’intervento del giudice. Questa misura, che fa parte delle azioni previste nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è diretta a prevenire la permanenza indefinita del vincolo sulle somme pignorate e a rendere più semplici le procedure collegate.
Come noto, il meccanismo del pignoramento di crediti (anche noto come pignoramento presso terzi) consente ai creditori di appropriarsi delle somme destinate a un debitore inadempiente da parte dei suoi debitori. Questa pratica riguarda frequentemente le amministrazioni pubbliche e i datori di lavoro, i quali si trovano a dover custodire somme che sarebbero altrimenti destinate ai loro lavoratori, ma che rimangono invece bloccate a causa di debiti non saldati.
La procedura esecutiva vede coinvolte le figure del creditore e del debitore principale, ma non include il “debitore del debitore”, al quale viene solamente intimato di non disporre delle somme dovute fino a nuova disposizione giudiziaria. In assenza di tale disposizione, il terzo detentore delle somme le accantona in attesa dell’esito della procedura, spesso senza conoscere i dettagli della stessa.
La Banca d’Italia stima che le somme accantonate e non più legate a crediti esigibili ammontino a 1,3 miliardi di euro presso le amministrazioni pubbliche e a 750 milioni nel settore privato.
Il decreto introduce l’articolo 551-bis nel Codice di procedura civile, che stabilisce la perdita di efficacia dei pignoramenti di crediti verso terzi decorsi dieci anni dalla loro notifica, senza che sia stata emessa un’ordinanza di assegnazione o presentata una dichiarazione di interesse da parte del creditore. In assenza di tali azioni, il terzo detentore è autorizzato a liberare automaticamente le somme, senza necessità di un provvedimento giudiziario. Tuttavia, per mantenere il vincolo, il creditore deve presentare una
Tale dichiarazione di interesse deve essere comunicata entro i due anni precedenti il termine del decennio e, successivamente alla notifica, deve essere inserita nel fascicolo dell’esecuzione entro dieci giorni per mantenere la sua validità. Questa procedura si applica anche ai casi ancora pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, con una disposizione transitoria specifica per i pignoramenti vecchi di almeno otto anni a quella data, che prevede la perdita di efficacia qualora il creditore non emetta la dichiarazione di interesse entro il 2 marzo 2026.
Inoltre, per garantire una più rapida risoluzione dei crediti e limitare l’accumulo di interessi e l’avvio di nuove procedure esecutive, l’articolo 553 del Codice di procedura civile è stato modificato, imponendo al creditore l’obbligo di fornire tutti i dati necessari per l’esecuzione dell’ordinanza di assegnazione entro 90 giorni dalla sua emissione. Se tali informazioni non vengono trasmesse entro questo termine, i crediti assegnati smetteranno di generare interessi e, se l’ordinanza non è notificata entro sei mesi dal decimo anniversario della notifica del pignoramento, questo perde definitivamente la sua efficacia.
Per i casi ancora in sospeso, il conteggio dei 90 giorni per il calcolo degli interessi inizia dal 2 marzo 2024, con scadenza il 31 maggio successivo. Se, a partire da questa data, sono trascorsi almeno otto anni dalla notifica del pignoramento a un terzo e è stata emessa un’ordinanza di assegnazione, questa perderà efficacia se non notificata entro il 2 marzo 2026, segnando un cambiamento significativo nella gestione dei pignoramenti e offrendo un percorso più chiaro per la risoluzione delle dispute finanziarie.