Obbligo custodia animale: quando scatta la responsabilità?

Aggiungi un commento
Annuncio pubblicitario

Chi è responsabile se un cane o un gatto scappa e fa danni? Guida all’obbligo di custodia: scatta per chiunque detenga l’animale (anche non proprietario), basandosi sul controllo di fatto (Cass. 15701/25).

Annuncio pubblicitario

La relazione con un animale comporta non solo affetto e cure, ma anche precise responsabilità legali. Una delle più importanti è l’obbligo di custodia, ovvero il dovere di controllare l’animale e di assicurarsi che non arrechi danno a persone o cose. La violazione di questo obbligo può avere conseguenze molto serie, sia civili (risarcimento dei danni), sia penali (in caso di lesioni o, nei casi più tragici, di morte), sia amministrative (in caso di omessa custodia e fuga). Ma chi è esattamente il soggetto su cui grava questa responsabilità? È sempre e solo il proprietario registrato all’anagrafe? O la situazione è più complessa? La domanda è fondamentale:

Annuncio pubblicitario
quando scatta la responsabilità per l’obbligo di custodia dell’animale?

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione penale (Sez. IV, n. 15701 del 22 aprile 2025) ha ribadito un principio chiave: la responsabilità non deriva solo dalla proprietà formale, ma dalla relazione di controllo effettivo sull’animale.

Questa guida si propone di spiegare nel dettaglio cosa significa avere l’obbligo di custodia, su chi ricade (andando oltre la semplice proprietà), quali sono i doveri concreti del “custode”, come viene valutata la colpa in caso di incidenti e come la responsabilità possa essere provata anche attraverso indizi.

Cosa significa “obbligo di custodia” di un animale?

L’obbligo di custodia è un

Annuncio pubblicitario
dovere giuridico fondamentale che impone a chi ha un animale sotto la propria responsabilità di vigilare attivamente su di esso e di adottare tutte le precauzioni necessarie per prevenire che l’animale possa:

  • causare danni a terze persone (es. morsi, aggressioni, cadute provocate);

  • causare danni a cose (es. danneggiamento di proprietà altrui);

  • causare incidenti (es. un cane che attraversa la strada improvvisamente provocando un sinistro);

Chi ha l’animale sotto il proprio controllo si trova in una “posizione di garanzia”. Questo significa che è legalmente responsabile di impedire che dall’animale derivino eventi dannosi o pericolosi per gli altri. Risponde quindi per le conseguenze negative che si verificano a causa di una sua omessa, insufficiente o negligente sorveglianza.

Questo obbligo di custodia non riguarda solo il proprietario legale dell’animale (chi risulta tale all’Anagrafe canina, ad esempio). La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 15701/2025 citata nella fonte (ma confermando un orientamento ormai consolidato), ha stabilito chiaramente che l’obbligo di custodia e la conseguente responsabilità (civile e penale)

Annuncio pubblicitario
non dipendono necessariamente dal titolo formale di proprietà dell’animale.

L’obbligo sorge in capo a chiunque eserciti un potere di fatto sull’animale, ovvero chiunque abbia con esso una relazione di semplice detenzione, anche solo materiale e a prescindere da una situazione di proprietà.

Per “detenzione”, in questo contesto, si intende avere l’animale nella propria disponibilità materiale e sotto il proprio controllo effettivo, indipendentemente da chi sia l’intestatario formale sul microchip o sui documenti. È la relazione concreta di gestione e governo dell’animale che fa sorgere la posizione di garanzia e l’obbligo di custodia.

Esempi di situazioni di “detenzione” che fanno scattare l’obbligo di custodia:

  • il convivente non proprietario: il partner che coabita stabilmente con il proprietario dell’animale e se ne occupa abitualmente (lo nutre, lo porta a spasso, lo gestisce in casa), anche se l’animale non è formalmente suo;
  • il dog-sitter o l’amico/parente: chi tiene temporaneamente l’animale presso di sé per accudirlo mentre il proprietario è via;
  • il gestore di fatto: come nel caso esaminato dalla Cassazione 15701/2025, il figlio maggiorenne che, pur non essendo formalmente proprietario dei cani di famiglia, li gestiva abitualmente e di fatto, è stato ritenuto corresponsabile (insieme alla madre proprietaria) per l’aggressione mortale causata dagli animali;
  • chi si avvale dell’animale: l’articolo 2052 del Codice civile sulla responsabilità civile per danni da animali parla di “proprietario” o di “chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso”, confermando che la responsabilità segue l’utilizzo e il controllo effettivo.

Il principio è: se hai il controllo dell’animale e il potere (e dovere) di gestirlo, hai anche l’obbligo di custodirlo diligentemente e ne sei responsabile.

Annuncio pubblicitario

Quali sono i doveri concreti di chi ha la custodia di un animale, specialmente un cane, per evitare danni a terzi?

L’obbligo di custodia non è generico, ma impone l’adozione di misure concrete e adeguate alla specifica situazione e all’animale custodito. Si tratta di un dovere di diligenza e prudenza che deve essere particolarmente elevato («stringente e specifico», dice la Cassazione) quando si ha a che fare con:

  • cani di grossa taglia o appartenenti a razze considerate (a torto o a ragione) potenzialmente più impegnative o pericolose;
  • gestione di più cani contemporaneamente;
  • animali che hanno già mostrato in passato segni di aggressività o instabilità comportamentale.

Le cautele necessarie includono, ma non si limitano a:

  • controllo in luoghi pubblici: utilizzare sempre il guinzaglio (di lunghezza adeguata) e portare con sé una museruola (da applicare se richiesto dalla legge in certi luoghi o se l’animale è potenzialmente aggressivo);
  • sicurezza in luoghi privati: assicurarsi che la proprietà (giardino, cortile, terrazzo) sia dotata di recinzioni, cancelli o altre barriere idonee a contenere l’animale in sicurezza e a impedirgli di fuggire o di raggiungere terzi che si trovino all’esterno o all’interno della proprietà;
  • vigilanza costante: non lasciare l’animale incustodito in situazioni che potrebbero creare pericolo (es. libero in auto con finestrini aperti, legato fuori da un negozio in modo insicuro);
  • gestione adeguata: essere in grado di controllare fisicamente e psicologicamente l’animale in diverse situazioni.

Sono responsabile anche se l’animale fa danni mentre è affidato temporaneamente a un’altra persona (es. un amico, un dog-sitter)?

La responsabilità del proprietario (o del detentore abituale) può permanere anche in questo caso. Se affidi il tuo animale a una terza persona,

Annuncio pubblicitario
rimani responsabile se l’incidente avviene a causa di una tua colpa nella scelta della persona a cui l’hai affidato (culpa in eligendo).

Questo avviene se, ad esempio, affidi un cane di grossa taglia, potente o dal carattere difficile, a una persona che è palesemente inesperta, fisicamente non in grado di trattenerlo, minorenne, o comunque inidonea a garantirne un controllo sicuro. In questo caso, anche se il danno materiale è causato mentre l’animale è con il terzo, la tua negligenza nella scelta dell’affidatario ti rende corresponsabile.

La Corte di Cassazione, nella sentenza citata (n. 15701/2025), ha chiarito che la posizione di garanzia e l’obbligo di custodia sussistono anche all’interno dei luoghi privati, come la propria abitazione o il giardino recintato.

Il detentore dell’animale deve adottare tutte le cautele necessarie per prevenire aggressioni anche nei confronti di persone che si trovano legittimamente all’interno della sua proprietà: ospiti, familiari, personale di servizio (colf, giardiniere), tecnici, postini, corrieri, ecc. Non ci si può disinteressare della sicurezza di chi entra in casa propria rispetto agli animali che vi si detengono.

Annuncio pubblicitario

Se succede un incidente, come dimostrare di aver fatto tutto il possibile per custodire l’animale e quindi di non avere colpa?

La “colpa” per omessa custodia consiste nella violazione di regole di diligenza, prudenza o perizia, ovvero nel non aver adottato tutte le misure che erano necessarie e ragionevolmente esigibili per prevenire l’evento dannoso.

La Cassazione (sent. 15701/2025) specifica che non basta affermare genericamente che l’animale era tenuto in un luogo privato e recintato per escludere la colpa.

Bisogna dimostrare che quel luogo e quelle modalità di custodia erano concretamente e oggettivamente idonei a impedire che quell’animale, con le sue caratteristiche (taglia, indole, eventuali precedenti), potesse sfuggire al controllo o rappresentare un pericolo in quelle specifiche circostanze.

Ad esempio, nei casi concreti che possono accadere bisogna porsi le seguenti domande:

  • la recinzione era sufficientemente alta, robusta e senza varchi?
  • il cancello era chiuso correttamente?
  • l’animale era legato o tenuto in un’area sicura se erano presenti ospiti?
  • sono state prese precauzioni extra se l’animale aveva già mostrato aggressività?

L’unica vera causa di

Annuncio pubblicitario
esclusione della responsabilità (sia civile che penale per colpa) è il caso fortuito: un evento assolutamente imprevedibile, eccezionale e inevitabile (es. un terremoto che distrugge la recinzione, un fulmine che spaventa l’animale facendolo reagire in modo totalmente anomalo) che sfugge a qualsiasi possibilità di controllo e previsione da parte del custode diligente. È una prova molto difficile da fornire.

Quali conseguenze legali se il mio animale causa danni o lesioni a qualcuno?

Le conseguenze possono essere molto serie e su due piani:

  1. responsabilità civile e quindi risarcimento danni alla vittima (art. 2052 c.c.): Il proprietario dell‘animale, o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito. Questo significa che dovrà risarcire integralmente tutti i danni patrimoniali (spese mediche, danni a cose, perdita di guadagno della vittima) e non patrimoniali (danno biologico, danno morale) subiti dalla persona danneggiata. L’unica esimente è la prova del caso fortuito di cui abbiamo parlato sopra;
  2. responsabilità penale (per colpa): se la mancata o insufficiente custodia dell’animale causa lesioni personali a una persona, il custode responsabile risponde del reato di lesioni colpose (art. 590 del codice penale). Se causa la morte di una persona, risponde del reato ben più grave di omicidio colposo (art. 589 del codice penale). La “colpa” in questi reati consiste proprio nella negligenza, imprudenza o imperizia dimostrata nel non aver adeguatamente custodito l’animale e prevenuto l’aggressione. La condanna penale può comportare pene detentive (reclusione) e pecuniarie (multa), oltre alle conseguenze sulla fedina penale
  3. responsabilità amministrativa per omessa custodia e malgoverno di animali (art. 672 cod. pen.) punito con con la sanzione pecuniaria da euro 25 a euro 258.

Come funziona la responsabilità amministrativa per omessa custodia di animali?

Delle tre responsabilità appena elencate, ci occuperemo ora dell’ultima che comporta una semplice sanzione amministrativa (l’illecito, infatti, è stato depenalizzato).

Annuncio pubblicitario

L’articolo 672 del codice penale, rubricato “Omessa custodia e mal governo di animali“, originariamente prevedeva una fattispecie penale (“contravvenzione”). Il testo storico dell’articolo puniva:

  1. chiunque lasciava liberi, o non custodiva con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affidava la custodia a persona inesperta:
  2. chiunque, nei casi suddetti, abbandonava animali domestici o che avessero acquisito abitudini della cattività;
  3. chiunque deteneva animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.

Questa disposizione ha subito significative modifiche nel tempo, principalmente attraverso due interventi normativi.

Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (cd. “Taglia-leggi”) ha operato una vasta depenalizzazione di reati minori, trasformandoli in illeciti amministrativi. In particolare, l’art. 33 del D.Lgs. 507/1999 ha depenalizzato la contravvenzione prevista dal primo comma dell’art. 672 c.p. (omessa custodia di animali pericolosi). Di conseguenza, la condotta di chi lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, non costituisce più reato, ma integra un illecito amministrativo, punito con una sanzione pecuniaria.

Annuncio pubblicitario

La Legge 20 luglio 2004, n. 189 (“Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”) ha profondamente innovato la tutela penale degli animali, introducendo nel codice penale il Titolo IX-bis “Dei delitti contro il sentimento per gli animali” (artt. 544-bis e seguenti). Contestualmente, la Legge n. 189/2004 ha modificato l’art. 727 c.p. (Abbandono di animali), che ora punisce chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività, nonché chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.

Quest’ultima previsione dell’art. 727 c.p. ha, di fatto, assorbito e specificato la condotta che era precedentemente contemplata dal secondo e terzo comma dell’art. 672 c.p. (nella sua formulazione originaria, sebbene il terzo comma fosse già stato implicitamente modificato dalla L. 473/1993).

Alla luce della depenalizzazione operata dal D.Lgs. 507/1999,

Annuncio pubblicitario
la responsabilità amministrativa per la custodia di animali, riconducibile all’originario impianto dell’art. 672 c.p., riguarda specificamente la condotta descritta nel suo primo comma.

Si configura, quindi, un illecito amministrativo quando un soggetto:

  1. lascia liberi animali pericolosi da lui posseduti: si tratta di una condotta omissiva (non impedire che l’animale sia libero) o commissiva (liberare attivamente l’animale);
  2. non custodisce con le debite cautele animali pericolosi da lui posseduti. Anche qui, si tratta di un’omissione nel predisporre le misure idonee a prevenire pericoli derivanti dall’animale;
  3. affida la custodia di animali pericolosi a persona inesperta. In questo caso, la responsabilità sorge per aver demandato la cura dell’animale a chi non possiede le competenze necessarie per gestirlo in sicurezza.

Elementi costitutivi dell’illecito amministrativo sono:

  • animali pericolosi: la nozione di “pericolosità” non è limitata a determinate specie, ma va valutata in concreto, tenendo conto della razza, delle dimensioni, dell’indole, di precedenti episodi di aggressività, o di specifiche condizioni (es. femmine con cuccioli). La pericolosità può essere intrinseca all’animale o derivare da particolari situazioni;
  • possesso dell’animale: la responsabilità grava su chi “possiede” l’animale. Come chiarito dalla giurisprudenza, il concetto di “possesso” ai fini della custodia e della responsabilità che ne deriva non va inteso in senso strettamente civilistico (art. 1140 c.c.), ma come una relazione di fatto, una detenzione anche solo materiale e di fatto con l’animale (di tanto abbiamo parlato sopra);
  • debite cautele: si tratta di un concetto elastico che deve essere parametrato alla natura e alla pericolosità specifica dell’animale. Possono includere, ad esempio, l’uso del guinzaglio e della museruola in luoghi pubblici, la presenza di recinzioni adeguate se l’animale è tenuto in un’area privata, la vigilanza costante, ecc.;
  • persona inesperta: l’incompetenza va valutata in relazione alle caratteristiche dell’animale affidato. Affidare un cane di grossa taglia e indole aggressiva a un bambino o a una persona anziana con difficoltà motorie potrebbe integrare questa ipotesi.

La violazione delle disposizioni dell’originario art. 672, comma 1, c.p. è punita, ai sensi dell’art. 33, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 507/1999, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 258.

Annuncio pubblicitario

I più gravi reati riguardanti gli animali (abbandono, maltrattamento, uccisione)

È importante distinguere l’illecito amministrativo di omessa custodia di animali pericolosi (ex art. 672, comma 1, c.p.) dalle fattispecie penali che riguardano gli animali, introdotte o modificate dalla Legge n. 189/2004:

  • Art. 727 c.p.: abbandono di animali: punisce chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività. Punisce altresì chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. Questa norma ha assorbito le condotte che erano previste nel secondo e terzo comma dell’originario art. 672 c.p. La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 121 del 2023, ha menzionato l’art. 727 c.p. (Abbandono di animali) tra le fattispecie di reato previste dal codice penale;
  • Art. 544-ter c.p.: maltrattamento di animali: punisce chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. Anche questa norma è stata citata dalla Corte Costituzionale nella medesima sentenza [Corte Cost., sentenza n. 121 del 21 giugno 2023]. La giurisprudenza amministrativa ha anche affrontato la distinzione tra l’art. 727 c.p. e l’art. 544-ter c.p., evidenziando come quest’ultimo si riferisca a lesioni cagionate per crudeltà o senza necessità;
  • Art. 544-bis c.p.: uccisione di animali: punisce chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale [Corte Cost., sentenza n. 121 del 21 giugno 2023].

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo. Diventa sostenitore clicca qui