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Codice antimafia Agg. il 18 Ottobre 2015

Art. 1 codice antimafia: Soggetti destinatari

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Codice antimafia Agg. il 18 Ottobre 2015



1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a:

a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;

b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;

c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Giurisprudenza annotata

Presupposti soggettivi in genere

L'art. 1, comma 1, della legge n. 1423/1956, ora art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia), qualifica come socialmente pericolosi (ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione, ed agli altri effetti previsti dalla normativa) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi nonché coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose. Tale valutazione di pericolosità sociale - sempreché adeguatamente motivata con riferimento ad "elementi di fatto" - non postula necessariamente che il soggetto abbia riportato condanne in sede penale, e non si esclude che possa basarsi su un solo episodio, purché significativo.

Cons. Stato Sez. III, 20-06-2014, n. 3128

 

Appartenenti ad associazioni mafiose

Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione personale nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni mafiose, il requisito dell'attualità della pericolosità è da considerare implicito qualora vi sia stato il riconoscimento giudiziale dell'appartenenza del soggetto alla cosca, anche nelle forme del concorso esterno, e non risultino elementi dai quali possa fondatamente desumersi l'avvenuta interruzione del rapporto, mentre, in assenza di tale accertamento da parte del giudice penale, è onere della pubblica accusa fornire positivamente la prova, anche indiziaria, della attuale contiguità del proposto all'associazione mafiosa.

Cass. Pen. Sez. I, 10-04-2014, n. 20348

 

Altri soggetti

In tema di misure di prevenzione, va considerato pericoloso ai sensi dell'art. 1 della l. 1423 del 1956 (attualmente sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 159 del 2011) il soggetto dedito in modo continuativo a condotte elusive degli obblighi contributivi e che reinvesta i relativi profitti in attività commerciali, vivendo così abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose.

Cass. Pen. Sez. I, 10-06-2013, n. 32032

 



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