Codice antimafia Agg. il 17 Ottobre 2015
Art. 2 codice antimafia: Foglio di via obbligatorio

Codice antimafia Agg. il 17 Ottobre 2015
1. Qualora le persone indicate nell’articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore puo’ rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate.
Giurisprudenza annotata
Foglio di via in genere
La ratio della disposizione di cui all’art. 2 D.Lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia), sul foglio di via obbligatorio, è quella di fronteggiare la compromissione della sicurezza pubblica, assegnando allo Stato il ruolo di garante dell’ordinato e pacifico svolgersi delle relazioni civili mediante misure di prevenzione speciale che prescindono dalla commissione di un reato, configurandosi, dunque, quali provvedimenti ante o praeter delictum.
T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, 28-07-2015, n. 1850
Ai sensi dell'art. 1 d.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia), il rimpatrio con foglio di via obbligatorio, costituendo una misura di polizia diretta a prevenire reati piuttosto che a reprimerli, presuppone un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica il quale, lungi dal richiedere prove compiute della commissione di reati, si giustifica ex se con riguardo ad episodi di vita che, secondo la prudente valutazione dell'autorità di polizia, rivelino oggettivamente un'apprezzabile probabilità di condotte penalmente rilevanti da parte di un soggetto rientrante in una delle categorie previste dalla legge. La prognosi di pericolosità, che giustifica l'irrogazione della misura di prevenzione de qua, integra una valutazione ampiamente discrezionale, sindacabile dal Giudice Amministrativo in relazione ai profili dell'abnormità dell'iter logico, dell'incongruenza e dell'irragionevolezza della motivazione e del travisamento della realtà fattuale.
T.A.R. Liguria Genova Sez. II, 19-06-2015, n. 584
Prostituzione
La sentenza in esame afferma la legittimità di un foglio di via obbligatorio nei confronti di una cittadina rumena colta nell'esercizio dell'attività di meretricio per strada; ciò in ragione del pericolo per la sicurezza della circolazione stradale e l'ordine pubblico, risultante nel caso concreto.
T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, 08-06-2015, n. 8052
In tema di violazione del foglio di via obbligatorio, il provvedimento amministrativo dalla cui inosservanza dipende la configurabilità del reato di cui all'art. 2 della legge n. 1423 del 1956 è legittimamente adottato e non può essere disapplicato dal giudice penale qualora sia motivato con l'esercizio della prostituzione da parte dell'imputata per strada, in prossimità di civili abitazioni e con atteggiamenti "scandalosi ed adescatori", idonei a compromettere la moralità dei minorenni ovvero la tranquillità pubblica e, quindi, tali da integrare l'attività prevista dall'art. 1, n. 5, della legge n. 1423 del 1956.
Cass. Pen. Sez. I, 17-01-2014, n. 28801