Codice antimafia Agg. il 23 Ottobre 2015
Art. 38 codice antimafia: Compiti dell’Agenzia

Codice antimafia Agg. il 23 Ottobre 2015
1. Fino al decreto di confisca di primo grado l’Agenzia coadiuva l’amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato. A tal fine l’Agenzia propone al tribunale l’adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione. L’Agenzia puo’ chiedere al tribunale la revoca o la modifica dei provvedimenti di amministrazione adottati dal giudice delegato quando ritenga che essi possono recare pregiudizio alla destinazione o all’assegnazione del bene.
2. All’Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria.
3. Dopo il decreto di confisca di primo grado, l’amministrazione dei beni e’ conferita all’Agenzia, la quale puo’ farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilita’, da tecnici o da altri soggetti qualificati, retribuiti secondo le modalita’ previste per l’amministratore giudiziario. L’Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell’incarico. L’incarico ha durata annuale, salvo che non intervenga revoca espressa, ed e’ rinnovabile tacitamente. L’incarico puo’ essere conferito all’amministratore giudiziario gia’ nominato dal tribunale.
4. In caso di mancato conferimento dell’incarico all’amministratore giudiziario gia’ nominato, il tribunale provvede agli adempimenti di cui all’articolo 42 e all’approvazione del rendiconto della gestione.
5. Entro sei mesi dal decreto di confisca di primo grado, al fine di facilitare le richieste di utilizzo da parte degli aventi diritto, l’Agenzia pubblica nel proprio sito internet l’elenco dei beni immobili oggetto del provvedimento.
6. L’Agenzia promuove le intese con l’autorita’ giudiziaria per assicurare, attraverso criteri di trasparenza, la rotazione degli incarichi degli amministratori, la corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, nonche’ la pubblicita’ dei compensi percepiti, secondo modalita’ stabilite con decreto emanato dal Ministro dell’interno e dal Ministro della giustizia.
7. Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni del presente decreto relative all’amministratore giudiziario si applicano anche all’Agenzia, nei limiti delle competenze alla stessa attribuite ai sensi del comma 3.