Questo sito contribuisce alla audience di

Codice antimafia Agg. il 23 Ottobre 2015

Art. 4 codice antimafia: Soggetti destinatari

codice-antimafia

Codice antimafia Agg. il 23 Ottobre 2015



1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano:

a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all’articolo 416-bis c.p.;

b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all’articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

c) ai soggetti di cui all’articolo 1;

d) a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l’ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un’organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all’articolo 270-sexies del codice penale;

e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attivita’ analoga a quella precedente;

f) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 645 del 1952, in particolare con l’esaltazione o la pratica della violenza;

g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d);

h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. E’ finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati;

i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in piu’ occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonche’ alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione in piu’ occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l’incolumita’ delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive.

Giurisprudenza annotata

Sorveglianza speciale - Detenzione sopravvenuta - Sospensione misura

Qualora, in epoca successiva all'adozione di misura di prevenzione personale, il sottoposto sia stato detenuto per un periodo di tempo idoneo ad incidere sullo stato di pericolosità sociale in precedenza accertato, la efficacia del provvedimento applicativo della misura resta sospesa anche dopo la scarcerazione, fino a quando il giudice non valuta nuovamente l'attualità della pericolosità sociale del soggetto.

(Cass. Pen., Sez. I, 05-12-2014, n. 6878)

 

Pericolosità sociale - Detenuto Attualità

In costanza di espiazione di pena conseguente a condanna definitiva, la misura di prevenzione non può essere disposta se non sia acquisita la prova certa che la formazione di risocializzazione propria del trattamento penitenziario non ha esercitato alcun effetto sul condannato, né ha eliminato la sua pericolosità sociale; è compito del giudice di merito procedere ai necessari accertamenti, non potendosi far luogo a misura di prevenzione se la pericolosità sociale non sia sussistente al momento della formulazione del giudizio.

(Cass. Pen., Sez. VI, 09-10-2014, n. 46292)

 

Delitto di trasferimento fraudolento di valori - Elemento soggettivo

Ai fini dell'integrazione del delitto di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'art. 12 quinquies, D.L.8 giugno 1992, n.306, convertito in Legge 7 agosto 1992 n.356, lo "scopo elusivo" che connota il dolo specifico prescinde dalla concreta possibilità dell'adozione di misure di prevenzione patrimoniali all'esito del relativo procedimento, essendo integrato anche soltanto dal fondato timore dell'inizio di esso, a prescindere da quello che potrebbe esserne l'esito.

(Cass. Pen., Sez. II, 21-10-2014, n. 2483)

 

Appartenenti ad associazioni mafiose - Presunzione di pericolosità - Attualità - Onere della prova

Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione personale nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni mafiose, il requisito dell'attualità della pericolosità è da considerare implicito qualora vi sia stato il riconoscimento giudiziale dell'appartenenza del soggetto alla cosca, anche nelle forme del concorso esterno, e non risultino elementi dai quali possa fondatamente desumersi l'avvenuta interruzione del rapporto, mentre, in assenza di tale accertamento da parte del giudice penale, è onere della pubblica accusa fornire positivamente la prova, anche indiziaria, della attuale contiguità del proposto all'associazione mafiosa.

(Cass. Pen., Sez. I, 10-04-2014, n. 20348)

 

Il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa, richiesto ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione, va distinto da quello di "partecipazione", necessario ai fini dell'integrazione del corrispondente reato: quest'ultima richiede una presenza attiva nell'ambito del sodalizio criminoso, mentre la prima è comprensiva di ogni comportamento che, pur non integrando gli estremi del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, sia funzionale agli interessi dei poteri criminali e costituisca una sorta di terreno favorevole permeato di cultura mafiosa.

(Cass. Pen., Sez. VI, 29-01-2014, n. 9747)

 

Pericolosità sociale - Misure di prevenzione personali - Attualità

In tema di misure di prevenzione personali, la valutazione del requisito di attualità della pericolosità sociale deve essere effettuata per tutte le categorie dei soggetti indicati nell'art. 4 D.Lgs.  n. 159 del 2011, che possono essere assoggettati a misure di prevenzione personali con la conseguenza che, non essendo ammissibile una presunzione di pericolosità derivante esclusivamente dall'esito di un procedimento penale, è onere del giudice verificare in concreto la persistenza della pericolosità del proposto, specie nel caso in cui sia decorso un apprezzabile periodo di tempo tra l'epoca dell'accertamento in sede penale e il momento della formulazione del giudizio sulla prevenzione.

(Cass. Pen., Sez. I, 11-02-2014, n. 23641)

 

Misure di prevenzione patrimoniali - Accertamento della pericolosità al momento dell'acquisto del bene

In tema di misure di prevenzione, il principio di reciproca autonomia tra provvedimenti personali e provvedimenti patrimoniali, pur consentendo di applicare la confisca prescindendo dal requisito della pericolosità del proposto al momento dell'adozione della misura, non esclude, però, che, a tal fine, la pericolosità del soggetto debba essere comunque accertata con riferimento al momento dell'acquisto del bene oggetto della richiesta, in quanto la finalità preventiva perseguita con il provvedimento ablatorio è quella di impedire che il sistema economico legale sia funzionalmente alterato da anomali accumuli di ricchezza.

(Cass. Pen., Sez. I, 11-02-2014, n. 23641)

 

Rapporti con il procedimento penale - Motivazione "per relationem" - Limiti

In tema di applicazione delle misure di prevenzione, il giudice, nella motivazione riguardante la prognosi di pericolosità, non può integralmente demandare la valutazione dei fatti posti a fondamento della stessa all'esito di un procedimento penale, specie ove detto esito sia ancora incerto per intervenuto annullamento della decisione di merito in sede di legittimità.

(Cass. Pen., Sez. I, 22-01-2014, n. 7585)



Per avere il pdf inserisci qui la tua email. Se non sei già iscritto, riceverai la nostra newsletter:

Informativa sulla privacy
DOWNLOAD

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.


 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI
CERCA SENTENZA