Codice antimafia Agg. il 23 Ottobre 2015
Art. 43 codice antimafia: Rendiconto di gestione

Codice antimafia Agg. il 23 Ottobre 2015
1. All’esito della procedura e comunque dopo la confisca di primo grado, l’amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione.
2. Il conto della gestione espone in modo completo e analitico le modalita’ e i risultati della gestione e contiene, tra l’altro, l’indicazione delle somme pagate e riscosse, la descrizione analitica dei cespiti e il saldo finale. Al conto sono essere allegati i documenti giustificativi, le relazioni periodiche sull’amministrazione e il registro delle operazioni effettuate. In caso di irregolarita’ o di incompletezza, il giudice delegato invita l’amministratore giudiziario ad effettuare, entro il termine indicato, le opportune integrazioni o modifiche.
3. Verificata la regolarita’ del conto, il giudice delegato ne ordina il deposito in cancelleria, unitamente ai documenti allegati, assegnando in calce allo stesso termine per la presentazione di eventuali osservazioni e contestazioni. Del deposito e’ data immediata comunicazione agli interessati, al pubblico ministero e all’Agenzia.
4. Se non sorgono o non permangono contestazioni, che debbono a pena di inammissibilita’ essere specifiche e riferite a singole voci contabili e non possono in ogni caso avere ad oggetto i criteri e i risultati di gestione, il giudice delegato lo approva; altrimenti fissa l’udienza di comparizione dinanzi al collegio, che in esito a procedimento in camera di consiglio approva il conto o invita l’amministratore giudiziario a sanarne le irregolarita’ con ordinanza esecutiva, notificata all’interessato e comunicata al pubblico ministero.
5. Avverso l’ordinanza di cui al comma 4 e’ ammesso ricorso per cassazione entro i dieci giorni dalla notificazione o comunicazione.