Codice antimafia Agg. il 23 Ottobre 2015
Art. 5 codice antimafia: Titolarità della proposta. Competenza

Codice antimafia Agg. il 23 Ottobre 2015
1. Nei confronti delle persone indicate all’articolo 4 possono essere proposte dal questore, dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona e dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.
2. Nei casi previsti dall’articolo 4, comma 1, lettera c) e lettera i), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona; nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente.
3. Salvo quanto previsto al comma 2, nelle udienze relative ai procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi del presente decreto, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1.
4. La proposta di cui al comma 1 e’ presentata al presidente del Tribunale del capoluogo della provincia in cui la persona dimora.
Giurisprudenza annotata
Competenza territoriale - Individuazione - Criteri
In materia di misure di prevenzione personale, la competenza per territorio nei procedimenti relativi a soggetti la cui pericolosità si fonda su indizi di appartenenza ad un sodalizio criminale prescinde dalle risultanze anagrafiche del soggetto e va individuata nel luogo ove si trova il centro organizzativo e decisionale del sodalizio medesimo, indipendentemente dalla esistenza di ramificazioni o derivazioni localizzate in altri territori.
Cass. Pen., Sez. I, 24-03-2015, n. 23407, Cass. Pen., Sez. I, 04-04-2014, n. 51076
In ragione dei presupposti e della finalita' perseguita dagli istituti della prevenzione, la competenza va attribuita in funzione del concetto di dimora nel luogo in cui il soggetto, anche in via saltuaria, tenga comportamenti idonei a rivelare la sua pericolosita' (Cass., sez. 1 , n. 1826 del 04/03/1999, Tedesco, rv. 213064; Sez. U. n. 16 del 1996, Simonelli, rv. 205259) e con riferimento allo spazio geografico-ambientale in cui il soggetto manifesta i suoi comportamenti socialmente pericolosi, anche se tale luogo sia diverso da quello di dimora abituale" (Cass., sez. 5, n. 19067 del 31/03/2010, Gagliano, rv. 247504; sez. 1 , n. 21009 del 24/01/2012, Leotta, non massimata; sez. 5 , n. 9350 del 25/10/2012, Albamonte, rv. 255204).
Qualora poi le condotte rivelatrici della pericolosita' siano molteplici e si siano realizzate in ambiti territoriali diversi, il criterio di collegamento per radicare la competenza territoriale e funzionale e' costituito dal luogo di compimento di quelle caratterizzate "da maggiore spessore e rilevanza" (Sez. U., n. 33451 del 29/05/2014, Repaci e altri, rv. 260245).
Ebbene, l'applicazione di tali nozioni a situazioni di pericolosita' ancorata all'inserimento del soggetto in contesti criminali organizzati, ha indotto a valorizzare quale dato prevalente la "localizzazione" del gruppo associativo di riferimento, il luogo ove e' situato il centro decisionale ed ove si manifesta la sua operativita' con l'esplicazione del potere di intimidazione e di condizionamento che qualifica la fattispecie associativa di stampo mafioso ed a ritenere irrilevante a questi fini eventuali "ramificazioni" o "derivazioni" della stessa associazione ed anche il trasferimento di residenza del proposto nel circondario di altri tribunali.
Cass. Pen., Sez. I, 7 agosto 2015, n. 34668
Procedimento - Legittimo impedimento del difensore
Nel procedimento di prevenzione, pur essendo necessaria la partecipazione del difensore, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 159 del 2011, l'unico impedimento a comparire rilevante è quello dell'interessato.