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Codice antimafia Agg. il 23 Ottobre 2015

Art. 57 codice antimafia: Elenco dei crediti. Fissazione dell’udienza di verifica dei crediti

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Codice antimafia Agg. il 23 Ottobre 2015



1. L’amministratore giudiziario allega alle relazioni da presentare al giudice delegato l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l’elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali o personali sui beni, con l’indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.

2. Il giudice delegato, anche prima della confisca, assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore a novanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell’udienza di verifica dei crediti entro i trenta giorni successivi. Il decreto e’ immediatamente notificato agli interessati, a cura dell’amministratore giudiziario.

3. Il giudice delegato fissa per l’esame delle domande tardive di cui all’articolo 58, comma 6, un’udienza ogni sei mesi, salvo che sussistano motivi d’urgenza.



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