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Codice antimafia Agg. il 23 Ottobre 2015

Art. 59 codice antimafia: Verifica dei crediti. Composizione dello stato passivo

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Codice antimafia Agg. il 23 Ottobre 2015



1. All’udienza il giudice delegato, con l’assistenza dell’amministratore giudiziario e con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero, assunte anche d’ufficio le opportune informazioni, verifica le domande, indicando distintamente i crediti che ritiene di ammettere, con indicazione delle eventuali cause di prelazione, e quelli che ritiene di non ammettere, in tutto o in parte, esponendo sommariamente i motivi della esclusione.

2. All’udienza di verifica gli interessati possono farsi assistere da un difensore. L’Agenzia puo’ sempre partecipare per il tramite di un proprio rappresentante, nonche’ depositare atti e documenti.

3. Terminato l’esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria e comunicato all’Agenzia. Del deposito l’amministratore giudiziario da’ notizia agli interessati non presenti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso previsto dall’articolo 58, comma 3, secondo periodo, la comunicazione puo’ essere eseguita per posta elettronica o per telefax.

4. I provvedimenti di ammissione e di esclusione dei crediti producono effetti solo nei confronti dell’Erario.

5. Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza dell’amministratore giudiziario o del creditore, sentito il pubblico ministero, l’amministratore giudiziario e la parte interessata.

6. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, i creditori esclusi possono proporre opposizione mediante ricorso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione. Ciascun creditore puo’ impugnare nello stesso termine e con le stesse modalita’ i crediti ammessi.

7. Il tribunale tratta in modo congiunto le opposizioni e le impugnazioni fissando un’apposita udienza in camera di consiglio, della quale l’amministratore giudiziario da’ comunicazione agli interessati.

8. All’udienza ciascuna parte puo’ svolgere, con l’assistenza del difensore, le proprie deduzioni, chiedere l’acquisizione di ogni elemento utile e proporre mezzi di prova. Nel caso siano disposti d’ufficio accertamenti istruttori, ciascuna parte puo’ dedurre, entro un termine perentorio fissato dal giudice, i mezzi di prova che si rendono necessari.

9. Esaurita l’istruzione, il tribunale fissa un termine perentorio entro il quale le parti possono depositare memorie e, nei sessanta giorni successivi, decide con decreto ricorribile per cassazione nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione.

10. Anche dopo la confisca definitiva, se sono state presentate domande di ammissione del credito ai sensi dell’articolo 57, il procedimento giurisdizionale per la verifica e il riparto dei crediti prosegue dianzi al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione.



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