Codice antimafia Agg. il 23 Ottobre 2015
Art. 62 codice antimafia: Revocazione

Codice antimafia Agg. il 23 Ottobre 2015
1. Il pubblico ministero, l’amministratore giudiziario e l’Agenzia possono in ogni tempo chiedere la revocazione del provvedimento di ammissione del credito al passivo quando emerga che esso e’ stato determinato da falsita’, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile al ricorrente. La revocazione e’ proposta dinanzi al tribunale della prevenzione nei confronti del creditore la cui domanda e’ stata accolta. Se la domanda e’ accolta, si applica l’articolo 61, comma 10.
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