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Codice antimafia Agg. il 23 Ottobre 2015

Art. 7 codice antimafia: Procedimento applicativo

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Codice antimafia Agg. il 23 Ottobre 2015



1. Il tribunale provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposta. L’udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il presidente dispone che il procedimento si svolga in pubblica udienza quando l’interessato ne faccia richiesta.

2. Il presidente del collegio fissa la data dell’udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L’avviso e’ comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l’interessato e’ privo di difensore, l’avviso e’ dato a quello di ufficio.

3. Fino a cinque giorni prima dell’udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.

4. L’udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. Gli altri destinatari dell’avviso sono sentiti se compaiono. Se l’interessato e’ detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa tempestiva richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell’udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, il presidente del collegio puo’ disporre che l’interessato sia sentito mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell’articolo 146-bis, commi 3, 4, 5, 6 e 7 disp. att. c.p.p.

5. L’udienza e’ rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell’interessato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.

6. Ove l’interessato non intervenga ed occorra la sua presenza per essere interrogato, il presidente del tribunale lo invita a comparire e, se egli non ottempera all’invito, puo’ ordinare l’accompagnamento a mezzo di forza pubblica.

7. Le disposizioni dei commi 2, 4, primo, secondo e terzo periodo, e 5, sono previste a pena di nullita’.

8. L’esame a distanza dei testimoni puo’ essere disposto dal presidente del collegio nei casi e nei modi indicati all’articolo 147-bis, comma 2, disp. att. c.p.p.

9. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell’articolo 666 del codice di procedura penale.

10. Le comunicazioni di cui al presente titolo possono essere effettuate con le modalita’ previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Giurisprudenza annotata

Misure di prevenzione - Procedimento - Termini

In tema di procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, i termini entro i quali, ai sensi dell'art. 7, comma primo e 10 comma secondo del D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159, il Tribunale e la Corte di appello devono provvedere, rispettivamente, sulla proposta di applicazione della misura di prevenzione personale e sul ricorso in appello avverso il decreto di primo grado, sono di natura ordinatoria, in mancanza della previsione di qualsiasi sanzione per il mancato rispetto degli stessi

Cass. Pen., Sez. I, 24-03-2015, n. 23407

 

Misure di prevenzione - Procedimento - Avviso a comparire

Nel procedimento di prevenzione, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, l'invito a comparire deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione non solo della misura di cui si chiede l'applicazione, ma anche della forma di pericolosità contestata.

Cass. Pen., Sez. I, 14-11-2014, n. 51843; Cass. Pen., Sez. I, 05-07-2013, n. 35767 

 

Misure di prevenzione - Pubblica udienza

È viziato da nullità il decreto applicativo di una misura di prevenzione patrimoniale (nella specie, confisca di un immobile), per violazione del principio di pubblicità dell'udienza stabilito dalla Corte costituzionale (sent. n. 93 del 2010 e n. 80 del 2011) e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sent. 13 novembre 2007, Bocellari e Rizza c/Italia), qualora il soggetto proposto abbia richiesto, personalmente o tramite il difensore, che la trattazione del giudizio di merito si svolga in forma pubblica.

Cass. Pen., Sez. VI, 18-06-2014, n. 37659; Cass. pen. Sez. VI, 11-07-2013, n. 617; Cass. Pen., Sez. VI, 10 luglio 2012, n. 35788
Misure di prevenzione - Produzione memorie - Termine
In tema di procedimento di prevenzione, il deposito delle memorie difensive è regolato non già dalla norma generale prevista dall'art. 121 cod. proc. pen., ma da quella speciale di cui all'art. 127, comma secondo, cod. proc. pen., applicabile in ragione del rinvio dell'art. 4 della l. n. 1423 del 1956 all'art. 678 cod. proc. pen. e, da questo, all'art. 666 cod. proc. pen., con la conseguenza che deve essere rispettato, a pena di inammissibilità della produzione, il termine di cinque giorni prima della udienza.
Cass. Pen., Sez. V, 23-01-2014, n. 16311
In tema di procedimento di prevenzione, la produzione di documenti, se effettuata nel rispetto del contraddittorio, non incontra il limite temporale dei cinque giorni antecedenti all'udienza, previsto dall'art. 666, comma terzo, cod. proc. pen. per il solo deposito di memorie
Cass. Pen., Sez. V, 19-09-2013, n. 43382



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