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Codice antimafia Agg. il 23 Ottobre 2015

Art. 81 codice antimafia: Registro delle misure di prevenzione

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Codice antimafia Agg. il 23 Ottobre 2015



1. Presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali sono istituiti appositi registri, anche informatici, per le annotazioni relative ai procedimenti di prevenzione. Nei registri viene curata l’immediata annotazione nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta. Il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia provvedono a dare immediata comunicazione alla procura della Repubblica competente per territorio della proposta di misura personale e patrimoniale da presentare al tribunale competente. Le modalita’ di tenuta, i tipi dei registri, le annotazioni che vi devono essere operate, sono fissati con decreto del Ministro della giustizia.

2. Non possono essere rilasciate a privati certificazioni relative alle annotazioni operate nei registri.

3. I provvedimenti definitivi con i quali l’autorita’ giudiziaria applica misure di prevenzione o concede la riabilitazione di cui all’articolo 70, sono iscritti nel casellario giudiziale secondo le modalita’ e con le forme stabilite per le condanne penali. Nei certificati rilasciati a richiesta di privati non e’ fatta menzione delle suddette iscrizioni. I provvedimenti di riabilitazione sono altresi’ comunicati alla questura competente con l’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 69.



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