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Codice antimafia Agg. il 23 Ottobre 2015

Art. 87 codice antimafia: Validità della documentazione antimafia

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Codice antimafia Agg. il 23 Ottobre 2015



1. La comunicazione antimafia è acquisita mediante consultazione della banca dati nazionale unica da parte dei soggetti di cui all’articolo 97, comma 1, debitamente autorizzati, salvo i casi di cui all’articolo 88, commi 2, 3 e 3-bis. (1)

2. Nei casi di cui all’articolo 88, commi 2, 3 e 3-bis, la comunicazione antimafia è rilasciata:
a) dal prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale ovvero dal prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato per le società di cui all’articolo 2508 del codice civile;
b) dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede per le società costituite all’estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato. (2)

3. Ai fini del rilascio della comunicazione antimafia le prefetture usufruiscono del collegamento alla banca dati nazionale unica di cui al successivo capo V. (3)

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AGGIORNAMENTO

(1) Comma modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218 e, successivamente, così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153, a decorrere dal 26 novembre 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 153/2014. A norma dell’art. 5, comma 2 del citato D.Lgs. n. 153/2014, alle richieste di rilascio della documentazione antimafia presentate anteriormente al 26 novembre 2014, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni del presente decreto.
(2) Comma così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153, a decorrere dal 26 novembre 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 153/2014. A norma dell’art. 5, comma 2 del citato D.Lgs. n. 153/2014, alle richieste di rilascio della documentazione antimafia presentate anteriormente al 26 novembre 2014, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni del presente decreto.
(3) Comma così modificato dall’art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153, a decorrere dal 26 novembre 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 153/2014. A norma dell’art. 5, comma 2 del citato D.Lgs. n. 153/2014, alle richieste di rilascio della documentazione antimafia presentate anteriormente al 26 novembre 2014, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni del presente decreto.



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