Codice antimafia Agg. il 26 Ottobre 2015
Art. 97 codice antimafia: Consultazione della banca dati nazionale unica

Codice antimafia Agg. il 26 Ottobre 2015
1. Ai fini del rilascio della documentazione antimafia, la banca dati nazionale unica può essere consultata, secondo le modalità di cui al regolamento previsto dall’articolo 99, da:(3)
a) i soggetti indicati dall’articolo 83, commi 1 e 2, del presente decreto;
b) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
c) gli ordini professionali;
c-bis) l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per le finalità di cui all’articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (1).
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AGGIORNAMENTO
(1) Lettera aggiunta dall’art. 2, comma 13-ter, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125.
(2) Rubrica così modificata dall’art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153, a decorrere dal 26 novembre 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 153/2014. A norma dell’art. 5, comma 2 del citato D.Lgs. n. 153/2014, alle richieste di rilascio della documentazione antimafia presentate anteriormente al 26 novembre 2014, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni del presente decreto.
(3) Alinea così modificato dall’art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153, a decorrere dal 26 novembre 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 153/2014. A norma dell’art. 5, comma 2 del citato D.Lgs. n. 153/2014, alle richieste di rilascio della documentazione antimafia presentate anteriormente al 26 novembre 2014, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni del presente decreto.