Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Art. 1016 codice civile: Perimento parziale della cosa

Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015
Se una sola parte della cosa soggetta all’usufrutto perisce, l’usufrutto si conserva sopra ciò che rimane (1).
Commento
Perimento parziale: implica la sopravvivenza di qualche residuo materiale che conservi una certa utilità [v. 1014].
(1) Il titolo costitutivo può comunque escludere la sopravvivenza parziale dell’usufrutto.
Giurisprudenza annotata
Assicurazioni
L'INAM, che agisce in surrogazione dell'assicurato danneggiato al fine di recuperare dal terzo danneggiante le somme erogate per l'assistenza ospedaliera prestata all'assicurato stesso, è, a norma dell'art. 1916 c.c., un successore a titolo particolare nel diritto di quest'ultimo alla prestazione risarcitoria, talché possono essergli opposte tutte le eccezioni opponibili al creditore surrogato. Fra queste, tuttavia, non può essere ricompresa la eccezione tendente a superare la presunzione di colpa ex art. 2054 c.c. ed avente ad oggetto il giudicato di assoluzione formatosi nel procedimento penale cui sia rimasto estraneo l'assicuratore, poiché, dopo la declaratoria di parziale illegittimità costituzionale degli art. 25, 27 e 28 c.p.p. (sent. 22 marzo 1971 n. 55; 27 giugno 1973 n. 99; 26 giugno 1975 n. 165), da tali norme discende il principio per cui le sentenze penali per nessun effetto sono opponibili ai terzi che non possono e non sono stati messi in condizione di partecipare al giudizio penale.
Cassazione civile sez. III 22 aprile 1981 n. 2344