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Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015

Art. 1065 codice civile: Esercizio conforme al titolo o al possesso

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Codice civile Aggiornato il 16 Gennaio 2015



Colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso. Nel dubbio circa l’estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente.

Giurisprudenza annotata

Servitù

In presenza di una domanda relativa all'accertamento di un diritto reale limitato, quale il diritto di servitù di passaggio, rientra nei poteri del giudice determinarne le modalità di esercizio, essendo evidente che dette modalità si configurano come una imprescindibile estrinsecazione di quel diritto. (Nella specie, ha osservato, altresì, la Suprema corte, trattandosi di una servitù il cui acquisto era stato invocato per usucapione, è al possesso che deve farsi riferimento per stabilire quali ne siano l'estensione e le modalità di esercizio).

Cassazione civile sez. II  26 febbraio 2014 n. 4573  

 

In tema di servitù di passaggio, comprime il diritto dominicale del proprietario del fondo servente l'apposizione di una sbarra senza consegna delle chiavi di apertura, posizionata all'ingresso dell'area su cui insiste una servitù di passaggio, nella misura in cui la stessa determina l'impossibilità per il proprietario di accedere alla zona di sua proprietà e di esercitarne le facoltà, pur nel rispetto della servitù.

Cassazione civile sez. II  06 febbraio 2014 n. 2723  

 

In forza del principio "tantum praescriptum quantum possessum", la servitù è acquistata per usucapione in esatta corrispondenza con l'utilizzazione delle opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio, protrattasi continuativamente per venti anni, il contenuto del diritto essendo determinato dalle specifiche modalità con cui, di fatto, se ne è concretizzato il possesso. Ne consegue che ogni apprezzabile variazione delle modalità possessorie interrompe il corso dell'usucapione e dà luogo a una nuova decorrenza del relativo termine. Rigetta, App. Cagliari, 16/12/2006

Cassazione civile sez. II  27 gennaio 2014 n. 1616  

 

L'esercizio della servitù, nell'armonico contemperamento dei principi stabiliti dagli art. 1064 e 1065 c.c., è dominato dal criterio oggettivo del minimo mezzo, nel senso che il titolare della servitù attiva ha il diritto di realizzare interamente il beneficio garantitogli dal titolo, senza tuttavia appesantire l' onere del fondo servente oltre quanto sia necessario ai fini di quel godimento.

Tribunale Savona  23 agosto 2013

 

In tema di servitù prediali, l'aggravamento (non consentito), va distinto dalla mera intensificazione dell'uso (consentita), e, per stabilire se sì sia in presenza dell'una o dell'altra fattispecie occorre la previa verifica, ai sensi dell'art. 1065 c.c., del contenuto della servitù secondo il titolo o, se si tratta di servitù costituita per usucapione o destinazione del padre di famiglia, secondo il possesso.

Cassazione civile sez. II  14 giugno 2013 n. 15020  

 

Va cassata, "in parte qua", la pronuncia di merito che, ai fini della verifica dell'aggravamento di una servitù a seguito delle modifiche intervenute sul fondo dominante (nella specie, edificazione di un grande edificio condominiale con numerosi garage), non abbia proceduto alla comparazione tra il peso attuale desumibile dal tipo di innovazione realizzata su detto fondo e quello consentito in virtù del possesso acquisitivo della servitù, per poi affermare o escludere l'aggravamento a seconda che tali innovazioni avessero provocato, o non, un ampliamento contenutistico della medesima. Cassa App. Trento-Bolzano 1 settembre 2006

Cassazione civile sez. II  14 giugno 2013 n. 15020  

 

In tema di innovazioni ai sensi dell'art. 1067, cpv. c.c., il proprietario del fondo servente può porre in essere le innovazioni che siano attuate in maniera tale da conservare inalterata sia l'utilitas della servitù, nell'accezione più lata consentita dal titolo costitutivo, sia la sua comodità d'uso. Pertanto, in materia di servitù di passaggio, la riduzione della larghezza della strada costituisce un'innovazione vietata non di per sé, ma solo in quanto idonea a menomare le possibilità di transito ovvero a ridurne la comodità di esercizio, avendo riguardo esclusivamente a quanto consentite dal titolo e non al vantaggio che di fatto il proprietario del fondo dominante ritenga di trarre dalla servitù.

Cassazione civile sez. II  15 aprile 2013 n. 9102  

 

Ai sensi dell'articolo 1068 del Cc, mentre la maggiore gravosità dell'esercizio della servitù per il fondo servente, quale ragione della richiesta di spostamento, deve necessariamente essere determinata da fatti sopravvenuti rispetto al momento di costituzione della stessa servitù, deve escludersi che tale requisito sia previsto anche nel caso in cui il proprietario del fondo servente abbia la effettiva e obiettiva esigenza di effettuare lavori, riparazioni o miglioramenti del fondo.

Cassazione civile sez. II  21 febbraio 2013 n. 4336  

 

In tema di servitù prediali, la nozione di utilitas del fondo dominante, di cui all'art. 1027 c.c., va commisurata alla limitazione del diritto di proprietà del fondo servente, quale esso risulta dal titolo, non coincidendo con qualsiasi vantaggio, anche di fatto, che possa trarne il titolare, ma solo con quello corrispondente al contenuto del peso imposto. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva dichiarato estinto il passaggio coattivo per cessata interclusione, avendo riguardo alla sola utilità consistente nel transito sul fondo servente, nel quale si risolveva il contratto costitutivo del diritto di servitù).

Cassazione civile sez. II  21 dicembre 2012 n. 23839  



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3 Commenti

  1. Buongiorno posso avere delle informazioni più dettagliate su un passaggio di servitù sul mio balcone di proprietà,o il sospetto che il passaggio di servitù in usurcapione sia partito da un apertura di passaggio con relativo cancelletto abusivamente in quanto all’ epoca non vi abitava nessuno dove adesso abito io,e da circa 15 anni che mi batto per capirci qualcosa a riguardo vi chiedo se potete darmi delle informazioni grazie

    1. L’usucapione ti consente non solo di acquistare la proprietà di un bene, ma anche l’usufrutto, l’enfiteusi oppure la servitù di passaggio. La servitù di passaggio potrebbe essere acquisita mediante usucapione. Come? La legge afferma espressamente che possono acquistarsi per usucapione solo le servitù apparenti; con tale espressione si intendono le servitù il cui concreto esercizio risulta dalla presenza di specifiche opere sul fondo servente (cioè, su quello gravato dalla servitù). In pratica, considerando specificamente la servitù di passaggio, l’esercizio di quest’ultima dovrà essere percepibile a chiunque, ad esempio con la presenza di vere e proprie strade, ma anche di tracciati, percorsi, segni di qualunque genere (purché siano idonei ad attestare l’esistenza della servitù). È necessario, ovviamente, che tale esercizio di protragga nel tempo (venti anni) in maniera ininterrotta, pacifica e pubblica, come per ogni usucapione. Per maggiori informazioni leggi il nostro articolo Usucapione della servitù di passaggio https://www.laleggepertutti.it/237199_usucapione-della-servitu-di-passaggio

      1. Buongiorno si ok ma quello che più mi interessa sapere e se tra padre e figlia subentrata alla morte del padre l usurcapione ca avanti oppure si deve aspettare altri 20 anni,e poi sul mio balcone di proprietà possono fare ciò che vogliono senza chiedermi il permesso per esempio traslochi o opere murarie recandomi disturbo di continuo oppure devono comunque chiedermi il permesso, come posso fermare tt ciò grazie

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